Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2021/2230

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2230 della Commissione del 14 dicembre 2021 che apre un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto mediante importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti spediti dalla Turchia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Turchia, e che dispone la registrazione di tali importazioni

Normativa europea32021R2230

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Commissione apre un’inchiesta per verificare se le importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro spediti dalla Turchia eludano i dazi antidumping già istituiti contro le importazioni originarie di Cina ed Egitto. Contestualmente dispone la registrazione di tali importazioni, in modo da consentire l’eventuale riscossione retroattiva di dazi se l’elusione sarà accertata. Il regolamento disciplina anche termini procedurali, possibilità di esenzione per i produttori turchi non coinvolti in pratiche elusive, obblighi di collaborazione e regole su riservatezza, trasmissione delle informazioni e tutela dei dati personali.

Apertura di un’inchiesta antidumping per possibile elusione, e registrazione delle importazioni, riguardante alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti spediti dalla Turchia.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di tessuti di filati tessili e/o rovings in fibra di vetro a filamento continuo, tessuti e/o cuciti, con o senza altri elementi, esclusi i prodotti impregnati o preimpregnati e i tessuti a maglia aperta con celle superiori a 1,8 mm e peso superiore a 35 g/m2, attualmente classificati ai codici NC ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 ed ex 7019 90 00, quando sono spediti dalla Turchia, a prescindere dall’originaria dichiarazione di origine turca. Riguarda gli operatori interessati dalla procedura di difesa commerciale, in particolare produttori della Turchia, esportatori/produttori della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto, importatori dell’UE e l’industria dell’Unione. L’inchiesta è connessa alle misure antidumping già in vigore sui prodotti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2020/492, e la registrazione delle importazioni dura nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento.

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2230: apertura di un’inchiesta per possibile elusione delle misure antidumping sui prodotti in fibra di vetro

Il regolamento della Commissione apre un procedimento di difesa commerciale volto a verificare se le importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti, spediti dalla Turchia, siano state utilizzate per eludere i dazi antidumping definitivi già imposti con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 sulle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto. La Commissione ritiene di disporre di elementi di prova sufficienti per avviare l’inchiesta e, in parallelo, impone la registrazione doganale delle importazioni interessate.

Oggetto dell’inchiesta e prodotto interessato

Il procedimento riguarda tessuti di filati tessili e/o filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro a filamento continuo, tessuti e/o cuciti, con o senza altri elementi, esclusi i prodotti impregnati o preimpregnati e i tessuti a maglia aperta con celle di lunghezza e larghezza superiori a 1,8 mm e peso superiore a 35 g/m2. Il prodotto è identificato dai codici NC ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 ed ex 7019 90 00; per il prodotto oggetto dell’inchiesta sono indicati i corrispondenti codici TARIC 7019390083, 7019400083, 7019590083 e 7019900083.

Quadro normativo di riferimento

L’atto si fonda sul regolamento (UE) 2016/1036, in particolare sull’articolo 13, paragrafo 3, relativo all’apertura di inchieste per elusione, e sull’articolo 14, paragrafo 5, relativo alla registrazione delle importazioni. Le misure potenzialmente eluse sono i dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 sulle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto.

Elementi di prova richiamati dalla Commissione

La Commissione afferma che la domanda presentata da TECH-FAB Europe e.V. il 3 novembre 2021 contiene elementi idonei a dimostrare una possibile elusione. In particolare, i considerando richiamano:

  • una modificazione della configurazione degli scambi tra Cina, Egitto, Turchia e Unione dopo l’introduzione delle misure;
  • la spedizione nell’Unione del prodotto in esame tramite la Turchia, dopo operazioni di assemblaggio effettuate in Turchia;
  • il fatto che tali operazioni sarebbero iniziate o aumentate in modo sostanziale dopo l’apertura dell’inchiesta antidumping o nel periodo immediatamente precedente;
  • un valore dei pezzi originari di Cina ed Egitto pari o superiore al 60% del valore complessivo del prodotto assemblato;
  • un valore aggiunto nell’operazione di assemblaggio o completamento inferiore al 25% del costo di produzione;
  • l’esistenza di importazioni a prezzi pregiudizievoli e l’apparente compressione degli effetti riparatori delle misure in vigore.

Ambito soggettivo e possibili esenzioni

Il regolamento prevede che le autorità della Turchia, della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto siano informate dell’apertura dell’inchiesta. I produttori turchi del prodotto oggetto dell’inchiesta possono chiedere un’esenzione, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036, se dimostrano di non essere coinvolti in pratiche di elusione di cui all’articolo 13, paragrafi 1 e 2. I questionari e le richieste di esenzione devono essere presentati entro 37 giorni dalla pubblicazione del regolamento.

Registrazione delle importazioni e possibili effetti futuri

Le autorità doganali degli Stati membri devono adottare le misure necessarie per registrare le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta. La registrazione è disposta per consentire, qualora l’inchiesta confermi l’elusione, la riscossione di dazi antidumping adeguati, nei limiti del dazio per le “tutte le altre società” previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 per la Repubblica popolare cinese e per l’Egitto, a decorrere dalla data di registrazione.

Diritti di difesa, riservatezza e gestione delle comunicazioni

Le parti interessate devono trasmettere le comunicazioni scritte, i questionari e la corrispondenza tramite la piattaforma TRON.tdi o secondo le istruzioni della Commissione, indicando recapiti completi e un indirizzo e-mail di lavoro valido. Le informazioni riservate devono essere contrassegnate come "Sensitive" e accompagnate da un riassunto non riservato marcato "For inspection by interested parties"; in mancanza di adeguata giustificazione o del riassunto richiesto, la Commissione può non tenerne conto. Il regolamento richiama inoltre l’intervento del consigliere-auditore per questioni relative ai diritti di difesa, all’accesso al fascicolo, alla riservatezza e alle proroghe dei termini.

Mancata collaborazione e utilizzo dei dati disponibili

Se una parte rifiuta l’accesso alle informazioni necessarie, non le fornisce entro i termini o ostacola gravemente l’inchiesta, la Commissione può formulare conclusioni sulla base dei dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base. Lo stesso vale se le informazioni fornite risultano false o fuorvianti. La mancata collaborazione può tradursi in un esito meno favorevole per la parte interessata.

Durata dell’inchiesta, entrata in vigore e disciplina dei dati personali

L’inchiesta deve essere conclusa entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. Quest’ultimo entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. I dati personali raccolti nel corso del procedimento sono trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725.

Disposizioni principali

Apertura dell’inchiesta

Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036, è aperta un’inchiesta per accertare se le importazioni del prodotto in esame, spedite dalla Turchia e classificate ai codici TARIC 7019390083, 7019400083, 7019590083 e 7019900083, eludano le misure istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/492.

Registrazione delle importazioni

Le autorità doganali degli Stati membri devono registrare le importazioni oggetto dell’inchiesta ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036. La registrazione scade dopo nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento.

Termini per la partecipazione delle parti interessate

Le parti interessate devono contattare la Commissione entro 15 giorni dall’entrata in vigore del regolamento. Osservazioni scritte, risposte ai questionari, richieste di esenzione e altre informazioni devono essere trasmesse entro 37 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le richieste di audizione devono essere presentate entro 15 giorni dall’entrata in vigore per la fase di apertura, e comunque entro il termine di 37 giorni per le altre richieste.

Richieste di esenzione

In base all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036, i produttori turchi del prodotto oggetto dell’inchiesta possono chiedere un’esenzione se dimostrano di non essere coinvolti in pratiche di elusione. I moduli e questionari devono essere presentati entro 37 giorni dalla pubblicazione.

Fondamento indiziario dell’inchiesta

La Commissione fonda l’apertura dell’inchiesta su elementi di prova di una modificazione della configurazione degli scambi, di operazioni di assemblaggio in Turchia iniziate o aumentate dopo l’apertura dell’inchiesta antidumping o nel periodo immediatamente precedente, di un contenuto originario cinese ed egiziano pari o superiore al 60% del valore del prodotto assemblato e di un valore aggiunto inferiore al 25% del costo di produzione.

Obblighi di cooperazione, riservatezza e procedura

Le parti interessate devono presentare comunicazioni scritte tramite TRON.tdi o altro canale indicato, rispettando le regole sui documenti sensibili e i riassunti non riservati. In caso di mancata collaborazione o di informazioni false o fuorvianti, la Commissione può ricorrere ai dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base. Sono previste inoltre indicazioni sul coinvolgimento del consigliere-auditore e sul trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725.

Durata dell’inchiesta e applicazione

L’inchiesta deve concludersi entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiedifesa commercialeantidumpingelusione delle misuredazi doganaliimportazioni

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.