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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21360/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia nasce da infiltrazioni d'acqua provenienti da una proprietà facente capo al ricorrente, all'interno di un edificio condominiale. Alcuni condomini e il condominio avevano chiesto accertamento tecnico preventivo e poi agito per ottenere il risarcimento dei danni alle parti comuni e alle proprietà esclusive. Il ricorrente aveva proposto domanda di accertamento negativo per sostenere di non essere responsabile. Il Tribunale aveva rigettato la sua domanda e, accogliendo le riconvenzionali, lo aveva condannato al risarcimento. La Corte d'appello aveva confermato la responsabilità e accolto l'appello incidentale dei danneggiati per riconoscere anche i danni indiretti, consistenti nelle spese alberghiere sostenute per l'inagibilità dell'appartamento. In Cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2051 c.c. e omesso esame, sostenendo di avere allegato il caso fortuito costituito dall'intervento di terzi ignoti che avrebbero riaperto il contatore e causato il deflusso dell'acqua; 2) omessa pronuncia sulla censura relativa alla prova dei danni indiretti, assumendo che i documenti prodotti non fossero idonei a dimostrare le spese alberghiere; 3) ultrapetizione, lamentando che la Corte d'appello non avesse tenuto conto delle somme già corrisposte in corso di causa e avesse confermato l'importo risarcitorio senza detrarle.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la deduzione del caso fortuito era stata formulata in modo generico e non specifico, senza indicare in modo preciso nel ricorso i termini dell'allegazione e le prove richieste nei gradi di merito, né un fatto estraneo alla sfera del custode idoneo da solo a interrompere il nesso causale. Ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché tendeva a sollecitare una rivalutazione di fatto sulla idoneità dei documenti a provare il danno e, comunque, perché la Corte d'appello aveva pronunciato proprio sull'appello incidentale dei condomini relativo ai danni indiretti, sicché non vi era omessa pronuncia. Ha ritenuto il terzo motivo inammissibile perché la sentenza impugnata si era limitata a confermare il quantum risarcitorio già riconosciuto in primo grado, senza aggiungere somme ulteriori, e la questione dell'eventuale detrazione di acconti già versati non risultava decisa dalla sentenza. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità, con applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 2051 c.c.

    La responsabilità da cosa in custodia può essere esclusa solo dalla prova di un caso fortuito specifico e idoneo, allegato in modo preciso; una deduzione vaga di un possibile intervento di terzi non è sufficiente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Presuppone, in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Ha inserito la previsione del raddoppio del contributo unificato richiamata dalla Corte.

Massime di principio

  • Nel giudizio di responsabilità ex art. 2051 c.c., il convenuto che invochi il caso fortuito deve allegare e dimostrare in modo specifico un fattore esterno, autonomo e da solo sufficiente a produrre il danno; non basta una deduzione generica o ipotetica del fatto del terzo.
  • In cassazione non è ammissibile censurare la valutazione di idoneità dei documenti a provare un danno quando la doglianza richiede un nuovo apprezzamento di fatto o non indica con precisione il contenuto della documentazione.
  • Non ricorre omessa pronuncia quando il giudice di appello abbia deciso sulla domanda o sull'impugnazione incidentale relativa al punto controverso; la semplice mancata adesione alle tesi di una parte non integra vizio di omissione.
  • La conferma in appello del quantum risarcitorio già liquidato in primo grado non implica ultrapetizione né introduce automaticamente nuove poste, sicché l'eventuale problema di detrazione di acconti già versati non può essere dedotto come vizio della sentenza se non risulta deciso in modo espresso.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civileCondominio
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiCaso fortuito e forza maggioreOnere della prova

Testo integrale

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