Cassazione Civile, Ordinanza n. 22876/2023 del 27/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia originava da un avviso di accertamento e da un atto di irrogazione di sanzioni emessi per l’anno 2006 nei confronti di una società, in relazione a omessa fatturazione di operazioni ritenute imponibili ai fini IVA. Dopo che la Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente, la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva invece accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate. La società proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, ma prima dell’adunanza camerale depositava atto di rinuncia al ricorso, dichiarando che la controversia era stata definita in via conciliativa, con accettazione della controparte.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia rituale al ricorso per cassazione, intervenuta prima dell’adunanza camerale e sottoscritta dalla parte, dal difensore e, per accettazione, dal difensore della controricorrente. Conseguentemente ha dichiarato estinto il giudizio e ha compensato le spese di lite. Ha inoltre escluso l’applicazione dell’ulteriore importo previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, perché la declaratoria di estinzione per rinuncia impedisce di considerare la parte impugnante come non vittoriosa.
Norme richiamate
art. 390, comma 2, c.p.c.
prima dell'adunanza camerale
La rinuncia al ricorso è rituale se intervenuta prima dell'adunanza camerale ed è sottoscritta dalla parte e dal difensore, con accettazione della controparte.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
La norma non si applica quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia al ricorso, poiché manca una parte impugnante non vittoriosa in senso processuale.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione è efficace e determina l’estinzione del giudizio quando intervenga nei termini di legge, sia sottoscritta dalla parte e dal difensore e sia accettata dalla controparte.
- La definizione conciliativa della controversia può costituire il presupposto fattuale della rinuncia al ricorso, ma l’effetto processuale rilevante è l’estinzione del giudizio.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, la Corte può disporre la compensazione delle spese di lite.
- La declaratoria di estinzione per rinuncia esclude l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato previsto per l’impugnazione non vittoriosa.
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