Cassazione Penale, Sentenza n. 15979/2025 del 24/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per rapina impropria (pena: 1 anno e 6 mesi di reclusione e multa) sostenendo che doveva essere applicata la circostanza attenuante speciale della "lieve entità" (richiamando la pronuncia della Corte costituzionale n. 86/2024) in quanto: violenza minima (una spinta), nessuna lesione alla persona offesa, la vittima non ha manifestato timore, valore della refurtiva pari a 54 euro, e la condotta presenta caratteristiche tipiche di un furto convertito in rapina; deduceva altresì carenza di motivazione ai sensi dell'art. 546 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la pronuncia della Corte costituzionale n. 86/2024 (che ha introdotto/riconosciuto l'attenuante della lieve entità per la rapina) era già pubblicata prima della sentenza impugnata, pertanto la questione doveva essere sollevata in sede di appello (con motivi aggiunti o in formulazione di conclusioni) e non poteva essere proposta per la prima volta in cassazione. Per tali ragioni il motivo è stato considerato tardivo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di €3.000,00 in favore della cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 628, secondo comma, cod. pen.
"nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità"
La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità per la parte indicata, riconoscendo la possibilità della diminuzione fino a un terzo quando il fatto è di lieve entità; tuttavia la Cassazione ha ritenuto che l'applicazione di tale attenuante doveva essere prospettata già in appello
Sentenza Corte costituzionale n. 86 del 2024
"depositata il 13/05/2024 e pubblicata il 15/05/2024"
Ha riconosciuto l'attenuante della lieve entità per la rapina; la Cassazione sottolinea che, essendo la pronuncia anteriore alla sentenza di appello, la questione doveva essere sollevata tempestivamente in appello
art. 546 c.p.p.
Norma richiamata dal ricorrente per censurare la motivazione della Corte d'appello; la Cassazione ha osservato che l'eventuale omissione motivazionale relativa al diniego dell'attenuante doveva essere dedotta in sede d'appello e non poteva essere sollevata per la prima volta in cassazione
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di €3.000,00 a titolo di ammenda in caso di ricorso inammissibile per colpa
Giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. 2, n. 19543/2024; Sez. 2, n. 44819/2024)
Sez. 2, n. 19543 del 27/03/2024; Sez. 2, n. 44819 del 20/11/2024
Principio consolidato secondo cui le attenuanti introdotte o riconosciute da pronunce costituzionali devono essere dedotte e invocate tempestivamente in appello; non è possibile proporle per la prima volta in cassazione
Massime di principio
- Se una pronuncia costituzionale modifica o amplia una attenuante (o altra norma sostanziale) prima della pronuncia del giudice d'appello, la parte interessata deve sollevare e dedurre la questione già in appello (con motivi aggiunti o in sede di conclusioni); non farlo comporta il rischio di inammissibilità del ricorso per cassazione.
- La Cassazione non è ammessa a valutare per la prima volta questioni di merito o di fatto riconducibili all'applicazione di nuove attenuanti introdotte da sentenze costituzionali: tali questioni devono essere dibattute e motivate nei gradi precedenti.
- L'eccezione di carenza motivazionale (art. 546 c.p.p.) relativa al diniego di un'attenuante va formulata tempestivamente in appello; sollevata solo in cassazione può essere dichiarata tardiva.
- Quando si invoca una modifica normativa o costituzionale sopravvenuta, è opportuno procedere tempestivamente (in appello) e, se necessario, prevedere motivi aggiunti o richieste istruttorie per consentire al giudice di esaminare compiutamente l'eventuale attenuante.
- Il deposito di un ricorso per cassazione privo dei presupposti formali e procedurali (ad es. tardività nella deduzione di nuovi profili) può comportare non solo l'inammissibilità ma anche sanzioni economiche (spese processuali e ammende) se vi sono profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
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