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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19601/2025 del 15/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Un imprenditore individuale ha proposto reclamo contro la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato il suo fallimento su istanza di un creditore lavoratore dipendente. In appello aveva contestato, in sintesi, di non superare le soglie soggettive di fallibilità, di non raggiungere la soglia di indebitamento rilevante ex art. 15 l. fall., di non versare in stato di insolvenza, di poter opporre in compensazione alcuni crediti IVA ai debiti erariali, oltre a invocare l'improcedibilità dell'istanza di fallimento per la disciplina emergenziale Covid e l'eccessiva onerosità sopravvenuta. La Corte d'appello ha rigettato il reclamo ritenendo: non applicabile la disciplina emergenziale perché il ricorso era stato depositato nel 2022; integrata la soglia dimensionale sulla base di rilevanti debiti verso l'Erario e di altri debiti emersi dallo stato passivo; sussistente l'insolvenza per l'inadempimento verso il lavoratore e per i debiti tributari. In Cassazione il ricorrente ha articolato sei motivi: violazione dell'art. 1 l. fall. per il difetto del requisito soggettivo; violazione dell'art. 15 l. fall. per la soglia di fallibilità; violazione dell'art. 5 l. fall. per insussistenza dello stato di insolvenza, sostenendo che vi fosse solo una temporanea difficoltà e richiamando anche la titolarità di licenze per commercio su area pubblica; violazione dell'art. 10 d.l. 23/2020 sull'improcedibilità delle istanze di fallimento e sull'eccessiva onerosità da pandemia; omessa CTU contabile ex art. 191 c.p.c.; violazione della l. 197/2022 sulla rottamazione quater. Gli intimati non si sono costituiti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi perché miravano sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e degli elementi indiziari già apprezzati dalla Corte d'appello sulla fallibilità e sull'insolvenza; ha inoltre richiamato il difetto di legittimazione del debitore a proporre opposizione allo stato passivo. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi: la disciplina emergenziale invocata era temporalmente inapplicabile, essendo il ricorso depositato nel 2022 e non nel periodo previsto dalla norma. Il quinto motivo è stato ritenuto inammissibile perché la CTU è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito. Il sesto motivo è stato qualificato come "non motivo", privo di specifica attinenza alla decisione impugnata, in quanto la rottamazione quater non incideva sulla ratio della sentenza. Non sono state liquidate spese per mancata costituzione degli intimati; è stato disposto il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1 l. fall.

    La censura sul requisito soggettivo di fallibilità è stata ritenuta non scrutinabile in cassazione perché fondata su una richiesta di riesame del compendio probatorio già valutato dal giudice di merito.

  • art. 15 l. fall.

    La soglia di fallibilità è stata ritenuta integrata sulla base dell'indebitamento complessivo emerso in causa; le doglianze del ricorrente sono state reputate meramente rivalutative.

  • art. 5 l. fall.

    Lo stato di insolvenza è stato desunto da inadempimenti significativi e non da una mera difficoltà transitoria; la censura del ricorrente è stata però considerata inammissibile perché diretta a sovvertire l'apprezzamento di merito.

  • art. 10, comma 1, d.l. n. 23/2020

    La disciplina emergenziale sull'improcedibilità delle istanze di fallimento è stata ritenuta inapplicabile ratione temporis, poiché il ricorso per la dichiarazione di fallimento era stato depositato dopo il periodo indicato dalla norma.

  • art. 191 c.p.c.

    La consulenza tecnica d'ufficio è strumento rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito; la sua mancata ammissione non integra di per sé vizio denunciabile se non nei limiti del corretto esercizio di quel potere discrezionale.

  • l. n. 197/2022

    La deduzione relativa alla rottamazione quater è stata reputata estranea alla ratio decidendi della sentenza impugnata e quindi inidonea a fondare un motivo di ricorso ammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Essendo il ricorso dichiarato inammissibile, la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile una censura che, pur formalmente prospettata come violazione di legge o vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e degli indizi già apprezzati dal giudice di merito.
  • La contestazione dei presupposti della dichiarazione di fallimento deve confrontarsi con l'accertamento di merito sulla soglia di fallibilità e sullo stato di insolvenza; se il motivo ripropone soltanto le medesime doglianze fattuali già disattese, esso è inammissibile.
  • Un motivo di ricorso è inammissibile quando non si misura con la ratio decidendi della sentenza impugnata, specie se la decisione si fonda su una ragione assorbente di inapplicabilità temporale della norma invocata.
  • La mancata ammissione della consulenza tecnica d'ufficio non è di per sé censurabile in cassazione, poiché la valutazione sulla sua necessità rientra nel potere discrezionale del giudice di merito.
  • La deduzione di una disciplina sopravvenuta favorevole al debitore è irrilevante se non incide sulla specifica ragione decidendi posta a base della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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