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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22628/2023 del 24/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di condanna emessa in appello per bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, denunciando: 1) mancata corrispondenza tra il fatto contestato in origine e quello ritenuto in sentenza rispetto alla bancarotta fraudolenta documentale; 2) omissione della rinnovazione dell'esame di dichiaranti (in particolare Turcato Monica e lo stesso Di Gaetano) nel procedimento connesso, nonostante la sentenza di appello si fondi sulle loro dichiarazioni; 3) vizio di motivazione e violazione di legge nella ritenuta sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta documentale; 4) vizio di motivazione e violazione di legge nella ritenuta sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione (in relazione a un'autovettura in leasing non rinvenuta).

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto parzialmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i primi e quarto motivi (relativi alla presunta violazione della correlazione accusa-sentenza e alla responsabilità per distrazione dell'autovettura), confermando la legittimità della qualificazione giuridica adottata in appello e l'affermazione di responsabilità per bancarotta patrimoniale per distrazione, che è stata dichiarata irrevocabile. Ha invece ritenuto fondato il secondo motivo (mancata rinnovazione dell'esame delle prove dichiarative decisive) assorbendo le censure del terzo motivo, e ha annullato la sentenza di condanna limitatamente al reato di bancarotta fraudolenta documentale, rinviando per nuovo giudizio su quel punto ad altra sezione della Corte d'appello (la decisione finale dispone il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze). Per effetto della parziale accoglienza, il ricorrente non è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 521 c.p.p.

    Principio della correlazione tra accusa e sentenza: la Corte ricorda che non vi è violazione quando il nucleo essenziale del fatto contestato rimane lo stesso e la diversa qualificazione giuridica era prevedibile e non ha sorpreso l'imputato, consentendo l'esercizio del diritto di difesa.

  • art. 111, comma 2 Cost. e art. 6 CEDU

    Richiamati in relazione al diritto al contraddittorio: la diversa qualificazione non viola il diritto di difesa se non avviene a sorpresa e se l'imputato ha potuto esercitare le proprie prerogative difensive.

  • art. 216, comma primo, lett. b) L. fall.

    Distinzione tra bancarotta fraudolenta documentale 'specifica' (occultamento/distruzione delle scritture, dolo specifico) e 'generica' (tenuta fraudolenta delle scritture con fatture/inserimenti falsi, dolo generico); la Corte conferma la distinzione e l'applicabilità della diversa fattispecie al caso concreto.

  • art. 87 L. fall.

    Riferimento all'obbligo di verità del fallito/ amministratore verso il curatore e alla conseguente inversione dell'onere della prova quando beni aziendali non vengono rinvenuti: l'amministratore deve giustificare la destinazione dei beni, altrimenti può desumersene la distrazione.

  • art. 603, comma 3-bis, c.p.p.

    Obbligo di rinnovazione dell'istruttoria in appello per le prove dichiarative ritenute decisive: se la condanna in appello si fonda su dichiarazioni decisive rese in fase che non prevedeva la ripetizione orale, il giudice d'appello deve procedere alla rinnovazione dell'assunzione delle prove dichiarative.

  • art. 23, co. 8, d.l. 28/10/2020, n. 137

    Norma richiamata in merito alla trattazione orale in udienza pubblica dei ricorsi: la requisitoria scritta del P.M. è stata depositata in conformità alla disciplina sulle modalità di trattazione dei ricorsi durante il periodo emergenziale.

  • art. 624, co. 2, c.p.p.

    Dispositivo utilizzato per dichiarare irrevocabile la parte della sentenza che resta confermata (la condanna per bancarotta patrimoniale per distrazione): la Corte dichiara irrevocabile la decisione su quella specifica imputazione.

Massime di principio

  • La diversa qualificazione giuridica del fatto in sentenza non costituisce automaticamente violazione del principio di correlazione se il nucleo storico del fatto non è stato radicalmente trasformato e l'imputato ha avuto la possibilità di difendersi; quindi cambiamenti prevedibili o derivanti dalle risultanze probatorie ammesse non sono di per sé nullificanti.
  • Quando la corte d'appello riforma una sentenza assolutoria emessa in rito abbreviato sulla base di dichiarazioni considerate decisive, deve rinnovare l'assunzione orale delle prove dichiarative (art. 603 co. 3-bis c.p.p. e principio Dasgupta); il mancato esame orale di tali dichiarazioni rende la motivazione viziata e può determinare annullamento e rinvio.
  • Nelle ipotesi di bancarotta documentale, è fondamentale distinguere tra la fattispecie 'specifica' (occultamento/distruzione delle scritture, che richiede dolo specifico di pregiudizio ai creditori) e la fattispecie 'generica' (tenuta fraudolenta con false registrazioni, che richiede dolo generico); la qualificazione dipende dagli elementi fattuali e contabili emersi.
  • In tema di bancarotta patrimoniale per distrazione, la mancata dimostrazione da parte dell'amministratore della destinazione di beni aziendali non rinvenuti può legittimare la presunzione di distrazione: l'onere probatorio, in pratica, gravita sull'amministratore che deve spiegare la sorte del bene.
  • La responsabilità dell'amministratore di diritto può fondarsi non solo sulla posizione formale ma anche su condotte omissive: il mancato esercizio dei poteri di controllo e gestione che avrebbe potuto impedire l'evento illecito integra concorso nel reato (art. 40 c.p., comma 2).
  • La parziale accoglienza del ricorso può determinare l'annullamento della parte impugnata con rinvio per nuovo giudizio e la conservazione dell'irrevocabilità delle parti confermate; in caso di soccombenza non totale, il ricorrente può essere dispensato dalle spese processuali.

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