Sentenza n. 478/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: ▪ del provvedimento prot. n. 4953 del 20 maggio 2024, adottato dal Comune di Macerata Campania, avente ad oggetto il diniego finale sull’istanza di autorizzazione ex artt. 44 e 49 del d.lgs. 259/2003 per l’installazione di una Stazione Radio Base (di seguito, SRB), codice impianto CE81047_004 Nacca; ▪ del provvedimento prot. n. 4163 del 24 aprile 2024, adottato dal Comune di Macerata Campania, avente ad oggetto la comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10 bis L. 241/1990; ▪ di ogni altro atto o provvedimento, presupposto, inerente, collegato o conseguente, anche non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti; nonché, in parte qua, ▪ degli artt. 4 e 9 del regolamento comunale per l’installazione e l’esercizio degli impianti di teleradiocomunicazione approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 22 dicembre 2006; ▪ del piano dei siti pubblici per l’allocazione di SRB approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 28 ottobre 2021. nonché per l’accertamento e la declaratoria del silenzio-assenso formatosi, ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003, sull’istanza di autorizzazione presentata da Iliad Italia S.p.A. in data 14 dicembre 2023, relativa all''installazione di una SRB per rete di telefonia mobile presso il Comune di Macerata Campania, codice impianto CE81047_004 Nacca, e del conseguente diritto di Iliad Italia S.p.A. all''installazione ed esercizio del medesimo impianto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati da Iliad Italia S.p.A. il 10\12\2024 e depositati in giudizio il 19/12/2024: quanto al ricorso principale ▪ del provvedimento prot. n. 4953 del 20 maggio 2024, adottato dal Comune di Macerata Campania, avente ad oggetto il diniego finale sull’istanza di autorizzazione ex artt. 44 e 49 del d.lgs. 259/2003 per l’installazione di una Stazione Radio Base (di seguito, S.R.B.), codice impianto CE81047_004 Nacca; ▪ del provvedimento prot. n. 4163 del 24 aprile 2024, adottato dal Comune di Macerata Campania, avente ad oggetto la comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10 bis L. 241/1990; ▪ di ogni altro atto o provvedimento, presupposto, inerente, collegato o conseguente, anche non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti; nonché, in parte qua, ▪ degli artt. 4 e 9 del regolamento comunale per l’installazione e l’esercizio degli impianti di teleradiocomunicazione approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 22 dicembre 2006; ▪ del piano dei siti pubblici per l’allocazione di SRB, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 28 ottobre 2021. nonché per l’accertamento e la declaratoria del silenzio-assenso formatosi, ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003, sull’istanza di autorizzazione presentata da Iliad Italia S.p.A. in data 14 dicembre 2023, relativa all''installazione di una S.R.B. per rete di telefonia mobile presso il Comune di Macerata Campania, codice impianto CE81047_004 Nacca, e del conseguente diritto di Iliad Italia S.p.A. all'installazione ed esercizio del medesimo impianto. quanto ai predetti motivi aggiunti ▪ del provvedimento prot. n. 10524 del 15 novembre 2024, adottato dal Comune di Macerata Campania, avente ad oggetto il riesame ex art. 21 nonies L. 241/1990 relativo all’installazione della SRB codice impianto CE81047_004 Nacca; ▪ del provvedimento prot. n. 8057 del 6 settembre 2024 di avvio del procedimento di riesame ex art. 21 nonies L. 241/1990; nonché, in parte qua, ▪ degli artt. 4 e 9 del regolamento comunale per l’installazione e l’esercizio degli impianti di teleradiocomunicazione, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 22 dicembre 2006; ▪ del piano dei siti pubblici per l’allocazione di S.R.B., approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 28 ottobre 2021.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego finale dell'autorizzazione per l'installazione di una stazione radio base e successivo provvedimento di riesame in autotutela relativo all'autorizzazione asseritamente formatasi per silenzio-assenso
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego comunale del 20 maggio 2024 relativo all'installazione di una stazione radio base, deducendo, tra l'altro, la violazione dell'art. 44 del d.lgs. 259/2003 e la formazione del silenzio-assenso, la violazione dei principi di buon andamento e di economicità dell'azione amministrativa, la violazione dell'art. 21-nonies della l. 241/1990, il difetto di motivazione e di istruttoria, l'illogicità, la contraddittorietà e lo sviamento, nonché la violazione della l. 36/2001 e degli artt. 43 e 51 del d.lgs. 259/2003. Nel corso del giudizio il Comune ha avviato un procedimento di riesame e ha adottato il provvedimento del 15 novembre 2024, impugnato con motivi aggiunti. La ricorrente ha sostenuto che tale provvedimento fosse tardivo, privo di adeguate ragioni di interesse pubblico e illegittimo perché avrebbe impropriamente convalidato un precedente diniego invece di annullare l'autorizzazione formatasi per silenzio-assenso. Ha inoltre contestato l'applicazione degli artt. 4 e 9 del regolamento comunale sulle antenne e del piano dei siti pubblici, sostenendo che i siti comunali fossero soltanto preferenziali e che il Comune non potesse fondare il diniego sul mancato utilizzo di tali siti, soprattutto in presenza di una dedotta impossibilità oggettiva di utilizzarli. Sono stati infine dedotti vizi propri del riesame relativi alla motivazione, all'istruttoria e all'utilizzo delle risultanze dell'analisi di impatto elettromagnetico.
La decisione
Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il diniego originario era stato superato dal successivo provvedimento comunale di riesame, che aveva costituito il nuovo oggetto dell'interesse della ricorrente e che era stato impugnato con motivi aggiunti. I motivi aggiunti sono stati respinti. Il TAR ha ritenuto che il provvedimento del 15 novembre 2024 fosse un atto di riesame di secondo grado, comprendente l'annullamento d'ufficio dell'autorizzazione asseritamente formatasi per silenzio-assenso e la convalida del precedente diniego, e che fosse soggetto al termine massimo di dodici mesi previsto dall'art. 21-nonies, comma 1, l. 241/1990, non al termine di sessanta giorni dell'art. 44, comma 10, d.lgs. 259/2003. Il provvedimento è stato considerato tempestivo e sorretto da ragioni di interesse pubblico riferite alla certezza dei rapporti giuridici, alla corretta e uniforme applicazione della disciplina comunale, al buon andamento, all'economicità e alla conservazione degli atti. Il giudice ha inoltre ritenuto che non fosse necessaria una specifica valutazione dell'affidamento della società, poiché il titolo favorevole era fondato su una non veritiera rappresentazione dello stato dei luoghi e delle caratteristiche degli edifici considerati nell'analisi di impatto elettromagnetico; in tale situazione il privato non può invocare un affidamento meritevole di tutela nella stabilità del titolo. È stata respinta anche la censura relativa agli artt. 4 e 9 del regolamento comunale: tali disposizioni individuano siti preferenziali e non impongono una localizzazione assolutamente vincolata, ma consentono il ricorso ad altri siti quando sia dimostrata l'oggettiva impossibilità di utilizzare quelli indicati dal Comune. Tuttavia, il diniego può legittimamente fondarsi sul mancato esame prioritario dei siti preferenziali quando il gestore non dimostri tale impossibilità. Il terzo motivo è stato ritenuto non decisivo, poiché il provvedimento era plurimotivato e la legittimità di una sola autonoma ragione giustificativa è sufficiente a sostenerlo. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 2.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 44 d.lgs. 259/2003
termine di sessanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda
Il termine di sessanta giorni riguarda la conclusione del procedimento autorizzatorio originario e non si applica al successivo riesame in autotutela del titolo asseritamente formatosi per silenzio-assenso.
art. 21-nonies, comma 1, l. 241/1990
termine non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione
Il provvedimento comunale di riesame, qualificato come annullamento d'ufficio dell'autorizzazione tacita, è tempestivo se adottato entro il termine massimo di dodici mesi dall'adozione del provvedimento di autorizzazione.
art. 21-nonies, comma 2, l. 241/1990
La censura relativa alla qualificazione dell'atto come convalida è stata disattesa, poiché il provvedimento è stato ritenuto sostanzialmente un annullamento d'ufficio dell'autorizzazione formatasi per silenzio-assenso, accompagnato dalla convalida del precedente diniego.
art. 10-bis l. 241/1990
La norma è richiamata quale base della comunicazione dei motivi ostativi, ma il giudice non fonda su di essa una specifica statuizione decisiva.
art. 3 l. 241/1990
Le censure di difetto di motivazione sono state ritenute non decisive, poiché il provvedimento era sorretto da almeno una autonoma ragione legittima e sufficiente.
art. 8, comma 6, l. 36/2001
La disciplina comunale può individuare aree preferenziali per gli impianti, ma non può imporre una localizzazione esclusiva o generalizzata; l'utilizzo di siti diversi resta possibile in caso di oggettiva impossibilità di utilizzare quelli preferenziali.
artt. 4 e 9 del regolamento comunale per l'installazione e l'esercizio degli impianti di teleradiocomunicazione
le aree individuate dal Comune assumono priorità nella fase di pianificazione; il Comune verifica congiuntamente ai gestori le alternative in caso di oggettiva impossibilità di utilizzare i siti indicati
Le disposizioni configurano siti di localizzazione preferenziale, non obbligatoria, ma consentono di negare l'autorizzazione quando il gestore non abbia valutato prioritariamente tali siti né dimostrato l'oggettiva impossibilità di utilizzarli.
art. 43 d.lgs. 259/2003
La norma è richiamata dalla ricorrente nell'ambito delle censure sulla localizzazione degli impianti, senza una distinta interpretazione decisiva espressa dal giudice.
art. 51 d.lgs. 259/2003
La norma è richiamata dalla ricorrente nell'ambito delle censure sulla localizzazione degli impianti, senza una distinta interpretazione decisiva espressa dal giudice.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza e sono state poste a carico della società ricorrente.
Massime di principio
- Il termine previsto per la conclusione del procedimento autorizzatorio relativo all'installazione di una stazione radio base non si applica al successivo esercizio del potere di autotutela su un titolo, anche tacito, già formatosi; il riesame è soggetto ai limiti temporali propri dell'annullamento d'ufficio previsti dall'art. 21-nonies l. 241/1990.
- L'annullamento d'ufficio di un'autorizzazione formatasi per silenzio-assenso può essere legittimamente adottato quando l'amministrazione individui specifiche ragioni di interesse pubblico, connesse alla certezza dei rapporti giuridici, alla corretta applicazione della disciplina comunale e al buon andamento, e rappresenti le ragioni di illegittimità del titolo tacito.
- Non è meritevole di tutela l'affidamento del privato sulla stabilità di un titolo favorevole quando tale titolo sia stato ottenuto sulla base di una non veritiera rappresentazione delle circostanze di fatto o di diritto rilevanti per il procedimento.
- Una disciplina comunale sulle stazioni radio base è legittima se individua siti pubblici come preferenziali, senza imporre una localizzazione esclusiva o generalizzata; il gestore che intenda utilizzare un sito diverso deve dimostrare l'oggettiva impossibilità di utilizzare quelli preferenziali indicati dall'amministrazione.
- In presenza di un provvedimento amministrativo plurimotivato, la legittimità di una sola autonoma ragione giustificativa è sufficiente a sorreggere l'atto e rende non decisiva l'eventuale fondatezza delle censure riferite alle ulteriori motivazioni.
- Quando un provvedimento sopravvenuto sostituisce o supera quello originariamente impugnato e costituisce il nuovo oggetto dell'interesse del ricorrente, il ricorso contro l'atto originario diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
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