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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12515/2022 del 04/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato per errore di fatto: ha rilevato che la Seconda sezione aveva calcolato la prescrizione tenendo indebitamente conto dell'aumento collegato alla recidiva, senza valutare correttamente la sussistenza e la tempistica degli atti interruttivi. Perciò ha revocato la sentenza impugnata e ha fissato udienza pubblica per la discussione di merito del ricorso originario il 24/5/2022.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso straordinario per errore di fatto: il ricorrente contestava il calcolo del termine di prescrizione effettuato dalla Corte di cassazione. Sosteneva che, trattandosi di reato permanente, la cessazione del reato doveva collocarsi con la sentenza di primo grado del 4/3/2013 e che il termine di prescrizione di sei anni si è esaurito il 4/3/2019, prima del decreto di citazione per il giudizio di appello del 26/7/2019; di conseguenza l'atto interruttivo successivo non poteva utilmente aumentare il termine di prescrizione e la Corte di cassazione avrebbe errato nel considerare l'aumento dovuto alla recidiva infraquinquennale.

Norme richiamate

  • art. 633 cod. pen.

    Indica il reato ascritto al condannato (violazione di domicilio); utilizzato come evento fattuale di riferimento per la vicenda penale.

  • art. 639-bis cod. pen.

    Ulteriore norma penale richiamata nel capo di imputazione; rilevante per la qualificazione del fatto contestato.

  • art. 161, comma 2, cod. proc. pen.

    art. 161, comma 2, cod. proc. pen.

    Regola l'aumento del termine massimo di prescrizione in presenza di circostanze aggravanti (es. recidiva); la Corte ha chiarito che tale aumento è efficace solo se l'atto interruttivo è intervenuto prima della scadenza del termine originario.

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    art. 625-bis cod. proc. pen.

    Disciplina il ricorso straordinario per errore di fatto; la Corte ha ritenuto applicabile tale rimedio perché l'errore era materiale (calcolo della prescrizione) e non una valutazione giuridica.

  • art. 23, comma 8, d.l. n.137/2020

    art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020

    Norma richiamata per il trattamento cartolare del procedimento; ha consentito la trattazione della causa senza udienza orale, nei limiti previsti.

  • art. 7, d.l. 23 luglio 2021, n.105

    art. 7, d.l. 23 luglio 2021, n.105

    Norma richiamata in relazione alla procedura cartolare e alle modalità di trattazione del ricorso in epoca emergenziale/semplificata.

  • Giurisprudenza citata (Sez.3, n.10417 del 25/2/2020, Tullio, Rv. 279065)

    Sez.3, n.10417 del 25/2/2020, Tullio, Rv. 279065

    Precedente richiamato per distinguere l'errore di fatto da una valutazione di diritto e per confermare che un errore materiale nel calcolo può essere rimediato con il ricorso straordinario ex art. 625-bis.

Massime di principio

  • Per reati permanenti la cessazione del reato coincide con il momento in cui viene meno la condotta permanente (ad es. con la sentenza di primo grado, se rilevante); il termine di prescrizione decorre da tale momento.
  • L'aumento del termine di prescrizione dovuto ad aggravanti (es. recidiva) opera solo se l'atto interruttivo della prescrizione interviene prima della scadenza del termine originario; un atto interruttivo sopravvenuto dopo lo spirare del termine non può utilmente produrre l'aumento.
  • Il ricorso straordinario per errore di fatto (art. 625-bis c.p.p.) è ammissibile quando l'errore riguarda un fatto materiale o un calcolo concreto (es. computo della prescrizione) e non una pura questione di diritto.
  • In contestazioni sulla prescrizione è fondamentale ricostruire esattamente le date rilevanti: momento di cessazione del reato, eventuali atti interruttivi (notifiche, decreti, impugnazioni) e termini applicabili in presenza di aggravanti.
  • Se la Corte ha omesso di considerare atti interruttivi o non ha motivato il rigetto della computazione proposta dalle parti, tale omissione può essere qualificata come errore materiale rimediabile.
  • La procedura cartolare può essere utilizzata per la trattazione di ricorsi in base alle norme emergenziali/semplificate richiamate, ma non esime la Corte dall'obbligo di motivare il calcolo dei termini e la valutazione degli atti interruttivi.

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