Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 7167/2026 - Roma, Sezione 5T

per l’accertamento dell’inutile decorso del termine assegnato al Gestore dei servizi energetici - Gse s.p.a. per pronunciarsi sull’istanza di riesame, ai sensi dell’art. 56, co. 7 e 8, d.l. n. 76/2020 e dell’art. 42, d.lgs. n. 28/2011, del provvedimento prot. n. GSE/P20180026540 del 26.3.2018, presentata in data 13.12.2024, e della conseguente illegittimità del silenzio serbato dal Gse; e, comunque, per la condanna a provvedere sulla ridetta istanza, nonché sull’istanza di riesame del provvedimento prot. n. GSE/P20180009219 dell’8.2.2018 (già veicolata in data 24.12.2020), con la nomina di un commissario ad acta, per l’ipotesi di ulteriore inerzia.

Giustizia amministrativa202602287

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V terSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dal GSE su due istanze di riesame di provvedimenti di decadenza dal diritto all’ottenimento di Titoli di Efficienza Energetica e di restituzione degli incentivi erogati

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (beneficiari incentivi)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno agito per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal GSE sull’istanza del 13 dicembre 2024, relativa al provvedimento di decadenza del 26 marzo 2018, e sull’istanza di riesame del 24 dicembre 2020, relativa al distinto provvedimento di decadenza dell’8 febbraio 2018. Hanno chiesto anche la condanna del GSE a provvedere e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il GSE ha eccepito l’inammissibilità della domanda relativa al provvedimento dell’8 febbraio 2018, sostenendo che la nota del 13 dicembre 2024 fosse un mero sollecito, inidoneo a riaprire i termini per proporre l’azione avverso il silenzio, e ha contestato in generale l’esistenza di un obbligo di provvedere sulle istanze di riesame. Il giudice ha inoltre esaminato la richiesta di rinvio formulata dal GSE in ragione della pendenza dei giudizi d’appello relativi ai provvedimenti di decadenza, respingendola.

La decisione

Il TAR ha escluso che la pendenza dei giudizi d’appello sui provvedimenti di decadenza impedisse di decidere sull’azione avverso il silenzio. Ha dichiarato inammissibili le domande riferite all’istanza di riesame del provvedimento dell’8 febbraio 2018, presentata nel dicembre 2020: la nota del 13 dicembre 2024, pur contenendo la formula "Si insiste nell’analoga istanza", aveva natura di mero sollecito e non di nuova istanza di riapertura del procedimento. Essa non poteva quindi far decorrere nuovamente il termine di sessanta giorni per la conclusione del procedimento né il termine annuale per proporre l’azione ex art. 31, comma 2, c.p.a. Il ricorso è stato invece accolto quanto all’istanza del 13 dicembre 2024 relativa al provvedimento del 26 marzo 2018. Il GSE, in forza dell’art. 56, commi 7 e 8, d.l. n. 76/2020 e dell’art. 42 d.lgs. n. 28/2011, è tenuto a pronunciarsi sull’istanza di riesame entro sessanta giorni e a rivalutare la posizione dell’interessato alla luce dei presupposti stabiliti dalla legge. Il GSE è stato pertanto condannato a provvedere entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza. La nomina del commissario ad acta è stata negata allo stato, con riserva di una successiva richiesta in caso di persistente inerzia. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 2, c.p.a.

    L’azione avverso il silenzio “può essere proposta fintanto che perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento”.

    Il termine annuale per proporre l’azione decorre dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento e non può essere fatto decorrere nuovamente da un mero sollecito; una nuova decorrenza è possibile solo in presenza di una nuova istanza effettiva di riapertura o avvio del procedimento.

  • art. 56, commi 7 e 8, d.l. n. 76/2020

    Prevede, secondo la decisione, uno specifico obbligo del GSE di pronunciarsi sull’istanza di riesame del provvedimento di decadenza entro sessanta giorni.

  • art. 42 d.lgs. n. 28/2011

    Costituisce, insieme all’art. 56, commi 7 e 8, d.l. n. 76/2020, la base normativa dell’obbligo del GSE di riesaminare la posizione del destinatario del provvedimento di decadenza.

Massime di principio

  • L’azione avverso il silenzio richiede la sussistenza di un obbligo dell’amministrazione di provvedere e l’inerzia protratta oltre il termine previsto per la conclusione del procedimento.
  • Quando una disposizione speciale impone all’amministrazione di pronunciarsi su un’istanza di riesame entro un termine determinato, l’inerzia oltre tale termine è impugnabile con l’azione avverso il silenzio, anche se il potere esercitato ha natura sostanzialmente valutativa o di riesame.
  • Un atto successivo alla scadenza del termine annuale per l’azione avverso il silenzio riapre tale termine soltanto se contiene una nuova richiesta di avvio o riapertura del procedimento; il mero sollecito a definire un procedimento già avviato non è equiparabile a una nuova istanza.
  • La pendenza di un giudizio d’appello relativo al provvedimento amministrativo originario non impedisce, di per sé, al giudice amministrativo di decidere sull’obbligo dell’amministrazione di pronunciarsi su una distinta istanza di riesame prevista dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioImpianti da fonti rinnovabiliDecisione e riti speciali
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativoEnergia, infrastrutture e comunicazioni
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.