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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34510/2021 del 16/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

Una società aveva convenuto in giudizio una società committente chiedendo, in via principale, il pagamento del corrispettivo per la progettazione di un impianto di lavaggio e per i successivi progetti in variante, assumendo che tra le parti si fosse concluso un contratto di appalto anche per facta concludentia; in subordine chiedeva il risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale per l'interruzione ingiustificata delle trattative e per la mancata trasmissione di informazioni rilevanti. Il tribunale aveva rigettato le domande e la corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo non provata la conclusione del contratto e insussistente una condotta sleale della committente; aveva inoltre escluso la prova sufficiente dei costi asseritamente sostenuti e del pregiudizio da perdita di occasioni. Con il ricorso per cassazione la società attrice deduceva, con tre motivi, l'omesso esame di fatti decisivi e la falsa applicazione dell'art. 1337 c.c., sostenendo che la documentazione di causa dimostrasse la conclusione del contratto di appalto, l'interruzione senza preavviso delle trattative e il diritto al risarcimento dell'interesse negativo, quantificato anche in relazione alla mancata fatturazione dell'anno 2010.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che i motivi mirassero in sostanza a ottenere un nuovo esame del merito sull'avvenuta conclusione del contratto e sulla sussistenza della responsabilità precontrattuale, profili riservati al giudice di merito se sorretti da motivazione congrua. Ha inoltre osservato che, nel caso di doppia conforme, era precluso il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. salvo specifica indicazione delle diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni, indicazione che non era stata fornita. La Corte ha escluso anche la presenza di anomalia motivazionale e ha precisato che il cattivo apprezzamento delle prove e la mancata valutazione di deduzioni difensive non integrano il vizio denunciabile in cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    consente di censurare solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera richiesta di rivalutazione delle prove o delle deduzioni difensive.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    nel caso concreto il motivo formalmente impostato come violazione di legge è stato ricondotto alla contestazione del giudizio di fatto.

  • art. 1326 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la conclusione del contratto, ma la Corte ha ribadito che l'accertamento della conclusione è questione di fatto riservata al merito.

  • art. 1327 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per inferire la conclusione del contratto per comportamento concludente, senza che la censura sia stata ritenuta idonea a superare il giudizio di merito.

  • art. 1337 c.c.

    la responsabilità precontrattuale richiede trattative avanzate, affidamento ragionevole, interruzione ingiustificata e assenza di fatti ostativi all'affidamento; la verifica di tali elementi è di fatto.

  • art. 1655 c.c.

    norma richiamata dalla ricorrente per qualificare il rapporto come appalto.

  • art. 1659 c.c.

    norma richiamata dalla ricorrente in relazione ai progetti in variante e alla disciplina dell'appalto.

  • art. 348-ter c.p.c., comma 5

    in caso di doppia conforme, la sentenza di appello che conferma quella di primo grado non è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., salvo specifica indicazione delle diverse ragioni di fatto delle due decisioni.

  • art. 375, n. 5, c.p.c.

    richiamato nel procedimento camerale per la proposta di inammissibilità, poi non condivisa perché il ricorso è stato rigettato nel merito.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per il deposito di memorie.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per la determinazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • L'accertamento della conclusione di un contratto e della sussistenza di una responsabilità precontrattuale è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione quando la motivazione sia congrua e logicamente coerente.
  • Nel ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, principale o secondario, e non la mera critica alla valutazione delle prove o la mancata considerazione di deduzioni difensive.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e di quella di appello.
  • La responsabilità precontrattuale presuppone trattative in corso, un affidamento ragionevole sulla conclusione del contratto, l'interruzione ingiustificata delle trattative e l'assenza di elementi che escludano tale affidamento; la verifica di tali presupposti compete al giudice di merito.
  • La rivalutazione del materiale istruttorio e l'asserita errata lettura dei documenti non integrano di per sé un vizio di legittimità, se la sentenza impugnata espone in modo comprensibile il percorso argomentativo seguito.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoInadempimentoSpese di liteImpugnazioni
RamiContrattiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaResponsabilità precontrattuale

Testo integrale

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