Sentenza n. 7570/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento - del verbale n. -OMISSIS- del 16/11/2022, conosciuto il 06/12/2022 con l'accesso agli atti, con cui la p.a. ha ritenuto, a carico del ricorrente il deficit infra riportato, asseritamente frutto di un accertamento erroneo e contraddittorio; - del decreto, allo stato ignoto, con il quale il Ministero dell'Interno ha disposto, sulla scorta del suindicato giudizio di non idoneità, l'esclusione dell'odierno ricorrente, in sede di scorrimento, dal concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con la seguente motivazione: “alterazione dei parametri fisici con aumento della percentuale di massa grassa (FM): 28,0%. Decreto Ministro dell'Interno 4 novembre 2019, n. 166, Art. 1, comma 1, lettera b)”; - in ogni caso, di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dell'interesse dell'odierno ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dallo scorrimento del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, fondata sul giudizio di non idoneità per percentuale di massa grassa superiore ai parametri previsti, unitamente al verbale sanitario presupposto
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il verbale del 16 novembre 2022, conosciuto mediante accesso agli atti, con il quale era stato ritenuto non idoneo per alterazione dei parametri fisici e percentuale di massa grassa pari al 28%, nonché il decreto ministeriale di esclusione dallo scorrimento del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco. Ha dedotto che l'accertamento fosse erroneo e contraddittorio. Nel corso del giudizio il TAR ha disposto una verificazione affidata alla Commissione di II Istanza del Comando Logistico dell'Esercito. La visita collegiale ha confermato l'inidoneità, rilevando una massa grassa del 27,7%, a fronte di un valore normale fino al 22% e di un valore tollerato del 24,2%. Prima della decisione, il ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse, affermando che non erano emersi elementi utili per contestare l'esito della verificazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione resa dal ricorrente prima della trattenuta della causa in decisione. Il giudice ha richiamato il principio secondo cui il ricorrente conserva la disponibilità dell'azione sino a tale momento e può dichiarare di non avere più interesse alla decisione; il giudice, non potendo procedere d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire, deve dichiarare l'improcedibilità. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate, in considerazione della decisione in rito. Il ricorrente è stato invece condannato al pagamento del compenso del verificatore, liquidato in 500 euro, ritenuto congruo anche alla luce dell'esito a lui sfavorevole della verificazione.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dal ricorrente prima della trattazione della causa, comporta la dichiarazione di improcedibilità.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato da remoto.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nel contesto processuale della decisione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce base normativa per l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato a tutela dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, nel testo vigente, quale ulteriore base normativa per la protezione dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Il ricorrente dispone dell'azione sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e può dichiarare il sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione; in tal caso il giudice deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- Il giudice amministrativo non può procedere d'ufficio nella valutazione dell'interesse a ricorrere né sostituirsi alla parte nella scelta di mantenere o meno la domanda, quando questa dichiari tempestivamente di non avere più interesse alla decisione.
- La dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse non esclude la liquidazione delle spese relative agli ausiliari del giudice: il compenso del verificatore può essere posto a carico della parte ricorrente e liquidato in misura ritenuta congrua rispetto all'attività svolta e all'esito della verificazione.
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