Sentenza n. 277/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento del decreto n. -OMISSIS-/Area I Ter O.S.P., emesso dal Prefetto di Roma il 12.01.2024, notificato in data 19.01.2024 (-OMISSIS- - notifica Provvedimento Prefettizio -OMISSIS--Area I TER, con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico (-OMISSIS- - Questura di Roma (Ricorso gerarchico), presentato il 30.11.2023, avverso il provvedimento di sospensione per giorni 7 della licenza relativa all'esercizio pubblico denominato -OMISSIS-, adottato dal Questore di Roma, Div.III Cat. 11A, in data 16.11.2023 e notificato il 27.11.2023 (decreto Questura del 16.11.2023 ).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico contro la sospensione per sette giorni della licenza dell'esercizio pubblico
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il decreto prefettizio che aveva respinto il ricorso gerarchico proposto contro il provvedimento del Questore adottato ai sensi dell'art. 100 TULPS. La sospensione della licenza era stata disposta in seguito a controlli di polizia dai quali era emersa la frequentazione del locale da parte di numerosi soggetti gravati da precedenti di polizia, anche per reati in materia di stupefacenti e sfruttamento della prostituzione, nonché ulteriori violazioni della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. Il ricorso deduceva eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di istruttoria e difetto di motivazione, violazione dell'art. 100 TULPS, inosservanza delle circolari ministeriali del 17 luglio 2019 e del 30 ottobre 2019, violazione dell'art. 7 l. 241/1990, mancata comunicazione di avvio del procedimento, violazione del principio di proporzionalità, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta. La ricorrente contestava, in particolare, la rilevanza degli accertamenti di polizia, l'adeguatezza dell'istruttoria e la legittimità della durata della sospensione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rilevato anzitutto che la sospensione era stata ormai eseguita, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse; ha tuttavia esaminato il merito, ritenendo il ricorso comunque infondato. La mancata comunicazione di avvio del procedimento non ha determinato l'illegittimità dell'atto, poiché l'urgenza era giustificata dalla necessità di fronteggiare una situazione di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, derivante dalla frequentazione del locale da parte di persone pregiudicate e potenzialmente pericolose. Nel merito, il Collegio ha ritenuto adeguatamente istruito e motivato il decreto prefettizio, fondato su plurimi accertamenti di polizia non contestati formalmente dalla ricorrente. La sospensione ex art. 100 TULPS ha natura cautelare e preventiva e non presuppone né una responsabilità personale del gestore né l'esistenza di accertamenti penali definitivi; è sufficiente un concreto pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, potendo rilevare anche un singolo episodio di particolare gravità. Il potere dell'amministrazione è ampiamente discrezionale ed è sindacabile soltanto per manifesta irragionevolezza, sproporzione o travisamento. Nel caso concreto, la frequentazione assidua del locale da parte di soggetti gravati da precedenti per stupefacenti e prostituzione giustificava la misura. La durata di sette giorni è stata ritenuta proporzionata agli accertamenti svolti. La società è stata condannata al pagamento di euro 1.500,00 per spese di giudizio, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 100 TULPS
la sospensione della licenza di un esercizio pubblico
La disposizione attribuisce un potere cautelare e preventivo volto a tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica; la misura non ha natura sanzionatoria e può essere adottata anche senza responsabilità personale del gestore o accertamenti penali definitivi, quando sussista un concreto pericolo.
art. 7 l. 241/1990
La comunicazione di avvio del procedimento può essere omessa, in relazione alla sospensione ex art. 100 TULPS, quando il provvedimento rappresenti le particolari esigenze di celerità derivanti dalla necessità di fronteggiare un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.
d.P.R. 1199/1971
Disciplina il ricorso gerarchico proposto contro il provvedimento di sospensione, definito dal Prefetto con il decreto impugnato.
Massime di principio
- La sospensione della licenza di un esercizio pubblico prevista dall'art. 100 TULPS ha natura cautelare e preventiva, essendo diretta a impedire il protrarsi di situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, e non a sanzionare la condotta colposa o dolosa del gestore.
- Per adottare la sospensione ex art. 100 TULPS non è necessario che siano intervenuti accertamenti penali definitivi né che sia stata dimostrata una responsabilità personale del gestore; è sufficiente un concreto pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, desumibile anche dalla frequentazione del locale da parte di soggetti gravati da precedenti di polizia.
- La mancata comunicazione di avvio del procedimento di sospensione può essere legittima quando il provvedimento espliciti specifiche esigenze di celerità connesse alla necessità di fronteggiare immediatamente una situazione di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.
- La valutazione dell'amministrazione in materia di sospensione ex art. 100 TULPS è ampiamente discrezionale e il sindacato giurisdizionale resta limitato ai casi di manifesta irragionevolezza, sproporzione o travisamento dei fatti.
- La durata della sospensione deve rispettare il principio di proporzionalità ed è legittima quando risulti commisurata alla gravità e alla consistenza degli accertamenti di polizia posti a fondamento della misura.
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