Sentenza n. 2488/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: elenco degli idonei e atti della procedura concorsuale per la stabilizzazione di personale reclutato con contratto flessibile, con esclusione del ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, ammesso alla procedura di stabilizzazione per la copertura di 46 posti di assistente amministrativo, ha impugnato l'elenco degli idonei, la delibera di presa d'atto dei lavori della commissione e i verbali della prova. Ha dedotto, in particolare, la mancanza di pubblicità della prova orale, l'insufficiente predeterminazione dei criteri e delle modalità di valutazione della prova orale, l'erronea somministrazione di una domanda durante il proprio esame e la mancata eliminazione o ripetizione della domanda somministrata a un altro candidato. Ha inoltre censurato la stabilizzazione di un'altra candidata. È stata chiesta anche la reintegrazione in forma specifica mediante indizione di una nuova prova orale. L'amministrazione ha chiesto il rigetto. Dopo il rigetto della domanda cautelare per assenza di fumus, il ricorrente ha notificato la rinuncia al ricorso.
La decisione
Il giudizio è stato dichiarato estinto per rinuncia, ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., in considerazione della rinuncia ritualmente notificata all'amministrazione resistente e del venir meno dell'interesse alla coltivazione del ricorso. Il Collegio ha comunque esaminato le censure ai fini della regolazione delle spese, ritenendo che il ricorso sarebbe stato in parte inammissibile e in parte infondato. La censura relativa alla pubblicità della prova orale è stata ritenuta infondata, poiché la prova si era svolta in un'aula aperta al pubblico e l'accesso era stato consentito a quattro persone. È stata ritenuta infondata anche la censura sui criteri di valutazione, poiché il verbale n. 1 indicava sufficientemente i criteri della compiutezza e della chiarezza espositiva. La censura relativa alla domanda n. 27 è stata ritenuta inammissibile per carenza di interesse: l'errore di somministrazione era stato immediatamente corretto dalla commissione e il candidato aveva risposto alla domanda effettivamente estratta, la n. 37, senza subire un pregiudizio rilevante. L'eventuale errore relativo alla domanda n. 27 avrebbe comunque potuto incidere soltanto sulla posizione dell'altro candidato e non avrebbe modificato il giudizio di inidoneità del ricorrente, che non aveva conseguito il punteggio minimo. È stata ritenuta parimenti inammissibile per carenza di interesse la censura riguardante la stabilizzazione di un'altra candidata, non derivando da essa alcun vantaggio concreto per il ricorrente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 700 euro oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 1, comma 268, l. 234/2021
Costituisce la base normativa della procedura di stabilizzazione del personale reclutato con contratto di lavoro flessibile.
art. 30, comma 2, c.p.a.
È stato invocato per chiedere il risarcimento in forma specifica mediante l'indizione di una nuova prova orale.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
È stato applicato per dichiarare l'estinzione del giudizio a seguito della rinuncia al ricorso.
art. 84, commi 1 e 2, c.p.a.
Il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle
La rinuncia ritualmente notificata determina il venir meno dell'interesse alla coltivazione del giudizio e comporta, in via ordinaria, l'addebito al rinunciante delle spese degli atti processuali, salvo compensazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso ritualmente proposta e notificata alla parte resistente determina il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio e comporta la dichiarazione di estinzione ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
- In caso di rinuncia al ricorso, le spese degli atti processuali sono ordinariamente poste a carico del rinunciante, salvo che il giudice, valutate le circostanze del caso concreto, disponga la compensazione.
- La prova orale di una procedura selettiva soddisfa il requisito della pubblicità quando si svolge in un'aula aperta al pubblico e l'accesso è concretamente consentito, anche se il numero degli spettatori è limitato dalla capienza dei locali.
- È sufficiente la predeterminazione dei criteri di valutazione della prova orale mediante l'indicazione di parametri riferiti alla compiutezza e alla chiarezza espositiva, purché tali criteri risultino dal verbale della commissione.
- Manca l'interesse a ricorrere contro un vizio riferito alla prova di un altro candidato quando l'eventuale eliminazione o ripetizione di quella prova non potrebbe procurare al ricorrente alcun vantaggio concreto, permanendo comunque il suo giudizio di inidoneità per mancato conseguimento del punteggio minimo.
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