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Ordinanza

Ordinanza n. 2241/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa201801407

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: sentenza del TAR Sicilia oggetto di ottemperanza

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

È stato proposto ricorso per l'ottemperanza di una sentenza del TAR Sicilia del 5 giugno 2023. Nel corso del giudizio, il Commissario ad acta delegato ha chiesto l'autorizzazione all'utilizzo del mezzo proprio per lo svolgimento dell'incarico. Il Tribunale ha esaminato esclusivamente tale istanza, alla luce dello stato della procedura, valutando la necessità e l'economicità degli spostamenti in sede rispetto all'utilizzo di strumenti di videocollegamento.

La decisione

Il TAR non ha autorizzato in via generale il Commissario ad acta all'uso del mezzo proprio. Ha ritenuto che, per riunioni, ricezione di documentazione e attività di coordinamento, il Commissario possa utilizzare comuni piattaforme di videocollegamento, anche gratuite, senza spese per la Giustizia. Ha tuttavia autorizzato le trasferte in sede nei soli limiti dell'indispensabilità. In sede di richiesta di liquidazione, il Commissario dovrà motivare, per ciascun singolo incombente, le specifiche ragioni che abbiano reso inutilizzabili i collegamenti da remoto; in mancanza, il rimborso non sarà riconosciuto. Il giudizio di ottemperanza non è definito nel merito con la presente ordinanza.

Massime di principio

  • Nell'ambito dell'ottemperanza, l'autorizzazione al Commissario ad acta all'uso del mezzo proprio e al rimborso delle relative spese può essere concessa solo in via eccezionale e nei limiti dell'indispensabilità dell'attività in presenza.
  • Quando riunioni, acquisizione documentale e attività di coordinamento possono essere svolte mediante piattaforme di videocollegamento, anche gratuite, il Commissario ad acta deve privilegiare tali modalità per evitare costi a carico della Giustizia.
  • La richiesta di liquidazione delle spese di trasferta del Commissario ad acta deve indicare, per ciascun singolo incombente, le specifiche ragioni che hanno reso non utilizzabili i collegamenti da remoto; in difetto, il rimborso può essere negato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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