Sentenza n. 1832/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria sezione staccata di Reggio Calabria n. 527/2023, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, che aveva respinto il ricorso contro l'ordinanza di demolizione di un fabbricato di quattro piani realizzato senza permesso di costruire e contro il verbale di sopralluogo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti hanno contestato la sentenza di primo grado deducendo, con il primo motivo, vizio di motivazione per insufficienza, contraddittorietà ed errore nella valutazione dei fatti. Con il secondo motivo hanno dedotto nuovamente l'insufficienza e contraddittorietà della motivazione, sostenendo che il TAR si fosse limitato a un richiamo sbrigativo all'inammissibilità della cosiddetta sanatoria giurisprudenziale, senza considerare gli elementi del caso concreto. Gli appellanti hanno inoltre sostenuto che, all'epoca dei fatti e della proposizione del ricorso, l'esclusione della sanatoria giurisprudenziale non fosse ancora un principio consolidato e che dovessero applicarsi i principi di certezza del diritto, legalità, tassatività e tutela dall'overruling. Hanno infine prospettato l'illegittimità sopravvenuta dell'ordine di demolizione in ragione di una pendenza, asserita dagli stessi appellanti, di un'istanza di sanatoria ai sensi dell'art. 36 d.P.R. 380/2001. Nel giudizio di primo grado, tuttavia, il Comune aveva negato che fosse stata presentata tale istanza o che fosse stato rilasciato un titolo edilizio in sanatoria.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché gli appellanti non hanno indicato quale decisivo profilo sarebbe stato omesso dalla motivazione del TAR, la quale risultava fondata sul rilievo dirimente dell'oggettiva insanabilità dell'abuso. Ha respinto anche il secondo motivo, richiamando il consolidato principio secondo cui l'art. 36 d.P.R. 380/2001 consente la sanatoria soltanto degli abusi formali, subordinata alla doppia conformità dell'intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione dell'istanza. È invece priva di base normativa la cosiddetta sanatoria giurisprudenziale, intesa come conformità sopravvenuta o condizionata all'esecuzione futura di prescrizioni. Nel caso concreto, il fabbricato non risultava conforme né alla disciplina vigente al tempo della realizzazione né a quella vigente al momento della presentazione dell'istanza di sanatoria. Il Collegio ha inoltre rilevato che la dedotta pendenza dell'istanza non risultava provata e che il Comune aveva contestato la sua stessa presentazione. La sentenza del TAR è stata quindi confermata integralmente. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché il Comune appellato non si è costituito.
Norme richiamate
art. 36 d.P.R. 380/2001
La sanatoria edilizia è ammessa soltanto in presenza della doppia conformità dell'intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione dell'istanza; grava sull'istante l'onere di dimostrare tale conformità.
artt. 27 e ss. d.P.R. 380/2001
Il potere comunale di repressione e ripristino degli abusi edilizi non è impedito dalla cosiddetta sanatoria giurisprudenziale, priva di copertura normativa.
Massime di principio
- La sanatoria edilizia prevista dall'art. 36 d.P.R. 380/2001 presuppone la doppia conformità dell'intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione dell'istanza; la relativa prova grava sul richiedente.
- È priva di base normativa la cosiddetta sanatoria giurisprudenziale, intesa come conformità ex post dell'opera abusiva, eventualmente ottenibile mediante l'esecuzione futura di prescrizioni o modifiche: tale conformità sopravvenuta non può impedire l'esercizio del potere repressivo dell'amministrazione.
- La motivazione della sentenza non è viziata per insufficienza quando il giudice abbia indicato la ragione decisiva del rigetto e l'appellante non individui quale specifico e decisivo profilo sarebbe stato omesso.
- La mera allegazione della pendenza o della futura presentazione di un'istanza di sanatoria non incide sulla legittimità dell'ordine di demolizione se la presentazione dell'istanza non è provata e non sussistono i presupposti della doppia conformità.
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