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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31993/2021 del 05/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario il silenzio-rifiuto formatosi sulla domanda di rimborso di euro 14.241,60, richiesta come agevolazione ex art. 9, comma 17, della L. 289/2002, corrispondente al 90% delle imposte versate negli anni 1990-1992. La CTP aveva accolto il ricorso; la CTR aveva confermato il diritto al rimborso, rilevando che il contribuente non era imprenditore, che l’istanza era tempestiva e che la normativa sopravvenuta invocata dall’Amministrazione non incideva sul diritto al rimborso, ma solo sulla fase esecutiva. In cassazione l’Agenzia deduceva due motivi: 1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 18, 19 e 21 d.lgs. 546/1992, sostenendo che l’istanza di rimborso non indicasse il quantum e non fosse quindi idonea a provocare un silenzio-rifiuto impugnabile; 2) violazione dell’art. 1, comma 665, L. 190/2014, come modificato dall’art. 16-octies d.l. 91/2017 conv. in L. 123/2017, assumendo che la disciplina sopravvenuta avesse dimezzato l’ammontare del rimborso e dovesse applicarsi anche al giudizio in corso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha rilevato l’inammissibilità per difetto di autosufficienza ex art. 369, comma 2, n. 3, c.p.c., poiché l’Agenzia non aveva riportato il contenuto della domanda di rimborso né indicato dove il documento fosse rinvenibile; ha inoltre osservato che l’eccezione era comunque nuova, perché non risultava proposta in appello e il merito aveva già accertato documentalmente l’ammontare richiesto e non contestato. Sul secondo motivo ha escluso che lo ius superveniens potesse incidere sul titolo del diritto al rimborso, affermando che i limiti quantitativi derivanti dalla normativa sopravvenuta operano solo nella fase esecutiva o di ottemperanza e non nei giudizi in corso in mancanza di disposizioni transitorie. La ricorrente è stata condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È richiamato come parametro del vizio denunciato con il primo motivo, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • art. 369, comma 2, n. 3, c.p.c.

    La Corte lo applica nel senso che il ricorso per cassazione deve consentire il controllo sulla documentazione rilevante, indicando il contenuto dell’atto e la sua collocazione processuale; in mancanza, la doglianza è inammissibile.

  • artt. 18, 19 e 21 d.lgs. 546/1992

    Sono richiamati dall’Agenzia a sostegno dell’asserita inammissibilità dell’originario ricorso per mancanza dell’indicazione del quantum nell’istanza di rimborso.

  • art. 19 d.lgs. 546/1992

    comma 1, lett. g), e comma 3

    È invocato per sostenere che il silenzio-rifiuto sarebbe impugnabile solo a fronte di una domanda di rimborso sufficientemente determinata.

  • art. 9, comma 17, L. 289/2002

    Costituisce la base normativa del rimborso richiesto dal contribuente per le imposte versate negli anni 1990-1992.

  • art. 1, comma 665, L. 190/2014

    È la norma richiamata per invocare la disciplina sopravvenuta sui limiti del rimborso.

  • art. 16-octies d.l. 91/2017 conv. in L. 123/2017

    La Corte ribadisce che la modifica legislativa non incide sul titolo del diritto al rimborso nei giudizi pendenti, ma soltanto sulla fase esecutiva.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte afferma che non si applica il contributo unificato aggiuntivo poiché la parte soccombente è un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale non partecipata secondo il rito accelerato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la censura che investe il contenuto di un atto processuale o di un documento deve essere autosufficiente: il ricorrente deve riprodurre gli elementi rilevanti dell’atto e indicare dove esso sia rinvenibile nel fascicolo, altrimenti la doglianza è inammissibile.
  • Una questione non devoluta nei gradi di merito non può essere introdotta per la prima volta in cassazione, soprattutto quando presuppone accertamenti di fatto già compiuti e non contestati nei gradi precedenti.
  • La sopravvenienza normativa che introduca limiti quantitativi al rimborso non incide sul titolo sostanziale del diritto già azionato in giudizio, se manca una disciplina transitoria che ne estenda l’applicazione ai processi pendenti.
  • I limiti di spesa o di capienza previsti da norme sopravvenute in materia di rimborsi operano, di regola, nella fase esecutiva o di ottemperanza e non nel giudizio di cognizione volto ad accertare l’an debeatur del rimborso.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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