Cassazione Penale, Sentenza n. 19301/2022 del 17/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la condanna per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74/2000 per l'utilizzo nella dichiarazione 2011 di elementi passivi fittizi (fattura n. 7 del 18/02/2011 per €500.000) con cinque motivi: (1) nullità del decreto di citazione in appello per errata indicazione dell'anno di nascita; (2) mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello e mancata acquisizione di documenti/testimonianze (teste La Morella); (3) vizio di valutazione circa la realtà dell'operazione sottostante la fattura, con richiamo al principio di competenza contabile (fattura valida anche se non incassata); (4) mancata prova del dolo specifico (consapevolezza dell'inesistenza dell'operazione e fine di evadere); (5) violazione del principio "oltre ogni ragionevole dubbio" e carenza probatoria sia sull'elemento oggettivo che soggettivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato (l'errata indicazione dell'anno di nascita non ha determinato nullità, soprattutto perché il decreto è stato notificato personalmente e l'imputato correttamente citato). Il secondo motivo è inammissibile perché la rinnovazione dell'istruttoria in appello è rimessa alla discrezionalità del giudice e non è emersa una lacuna motivazionale tale da renderla necessaria; la parte non ha allegato i documenti richiesti. Il terzo motivo è inammissibile perché verte su valutazioni di merito: i giudici di merito hanno legittimamente ritenuto inesistente l'operazione atteso l'ammontare non documentato, l'assenza del pagamento, la mancanza di contratto, titoli edilizi e documentazione progettuale. Il quarto motivo è inammissibile: la Corte territoriale ha logicamente ritenuto sussistente il dolo specifico, risultante dall'assenza di rettifiche e dalla mancata annotazione della variazione d'imponibile a fronte di una fattura inesistente. Il quinto motivo è generico e non attiene specificamente alla motivazione impugnata. Conseguentemente il ricorso viene dichiarato inammissibile; la condanna di merito resta confermata e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74 del 2000
Art. 2: la Corte ha ritenuto integrato il reato di dichiarazione fraudolenta con dolo specifico (fine di evadere) sulla base della consapevolezza dell'inesistenza dell'operazione. Art. 5: il Tribunale aveva assolto l'imputato da questo reato per non sussistenza; tale acquisizione di merito non è stata impugnata con successo.
D.P.R. n. 633 del 1972
art. 19; art. 23; art. 26
Richiamati i principi sulla fatturazione: l'emissione anticipata della fattura è ammessa, ma richiede strumenti di rettifica/annotazione (art. 26 e registro fatture) per adeguare detrazioni/obblighi fiscali; la mancata annotazione/variazione costituisce elemento probatorio della fittizietà e dell'obbligo di versamento dell'imposta da parte dell'emittente (principio di cartolarità).
Codice di procedura penale
art. 601; art. 603; art. 606; art. 616; art. 429; art. 430?; art. 191; art. 192; art. 530; art. 533
Art. 601 e 429: indicazioni formali sul decreto di citazione; la Corte ha ritenuto non sussistente nullità per errore anagrafico se è avvenuta corretta notifica. Art. 603 e 192: disciplina della rinnovazione dell'istruttoria e assunzione di prove; la rinnovazione è eccezionale e la parte deve allegare/documentare. Art. 606: specifica delle censure ammissibili in cassazione (limiti). Art. 616: possibile condanna per spese e sanzione per ricorso inammissibile. Art. 191-192: onere della prova e istruzione probatoria; la Corte ha rimarcato la chiara discrezionalità di merito nella valutazione delle prove. Art. 530-533: onere della motivazione in ordine al criterio di oltre ogni ragionevole dubbio; i motivi generici non sono sufficienti.
Decreti-legge (misure processuali)
d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 art. 23; d.l. n. 149 del 2020 art. 23 comma 1
Riferimento alle disposizioni emergenziali sulla trattazione scritta e sulle "note di trattazione": la Corte ha osservato che l'udienza pubblica non era richiesta e che la parte doveva comunque allegare i documenti nelle note ai sensi delle norme richiamate.
Massime di principio
- Un errore anagrafico non comporta automaticamente la nullità del decreto di citazione se l'imputato è stato correttamente notificato e identificato: la nullità richiede un vizio che impedisca l'identificazione o la regolarità della notifica.
- La rinnovazione dell'istruttoria in appello è misura eccezionale: la parte richiedente deve dimostrare l'indispensabilità della prova o allegare concretamente i documenti richiesti; decisioni di merito che rigettano la rinnovazione per carenza documentale sono difficilmente censurabili in Cassazione.
- Le censure in Cassazione che si limitano a contestare la valutazione delle prove senza individuare vizi logici o di diritto nella motivazione della sentenza sono inammissibili: la Corte di legittimità non sostituisce la valutazione di merito.
- In materia IVA/tributaria, l'emissione di una fattura anticipata è ammessa, ma richiede l'esistenza di strumenti di rettifica/annotazione (art. 26 e registri). La mancata annotazione della variazione e l'assenza di documentazione e del pagamento costituiscono elementi forti per ritenere fittizia l'operazione.
- Per i reati tributari con previsione di dolo specifico è necessario provare la consapevolezza dell'inesistenza dell'operazione e il fine di evadere; l'assenza di rettifiche e la condotta mantenuta nel tempo (mancata annotazione, mancata documentazione) possono essere valutate come prova della sussistenza del dolo.
- Motivi generici sul principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, senza collegamento diretto e specifico alla motivazione impugnata, non sono idonei a fondare l'annullamento in Cassazione.
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