Cassazione Penale, Sentenza n. 24275/2025 del 01/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Nardi ha impugnato la sentenza di condanna per diffamazione a mezzo stampa telematica nei confronti di Troiano, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione. Ha sostenuto che la notizia diffusa (riguardante la presunta partecipazione e favoritismo in un concorso indetto dall'AORN di Caserta) sarebbe vera perché il Dr. Troiano non avrebbe presentato istanza al concorso e la AORN avrebbe confermato l'assenza di tale domanda; inoltre ha censurato il giudizio della Corte d'appello come fondato solo sulle dichiarazioni della persona offesa e avrebbe denunciato travisamento della prova e errori nel percorso argomentativo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come in parte inammissibile e complessivamente infondato. Ha ritenuto che la notizia pubblicata fosse oggettivamente falsa o comunque contenesse affermazioni allusive e denigratorie idonee a ledere la reputazione di Troiano; che la ricorrente, invocando il diritto di cronaca, non abbia assolto l'onere probatorio della verità né dimostrato di aver effettuato verifiche rigorose e attendibili sulle fonti tali da giustificare un errore scusabile. Per tali ragioni il vizio invocato non è stato condiviso. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali; nulla liquidato alla parte civile per le spese, per tardività della relativa prova di spesa.
Norme richiamate
art. 595 cod. pen. (diffamazione)
Norma base del reato contestato: la Corte ha confermato l'integrazione del delitto di diffamazione a mezzo stampa per le affermazioni pubblicate che hanno leso la reputazione della persona offesa.
art. 51 cod. pen. (esimente del diritto di cronaca / stato di necessità morale)
La giurisprudenza richiede che, per invocare la scriminante, sia provata la verità dell'evento o l'errore scusabile a seguito di verifiche diligenti; qui l'onere di provare la verità non è stato assolto, quindi la scriminante non opera.
art. 43 cod. pen. (elemento soggettivo del reato)
Riferito nel ricorso come limite alla responsabilità penale; la Corte ha valutato che, pur in assenza di prova di dolo specifico diverso, la pubblicazione era responsabile per diffamazione data l'assenza di adeguata verifica.
art. 21 Cost. (libertà di manifestazione del pensiero / diritto di cronaca)
Riconosciuto come valore tutelato ma circoscritto: il diritto di cronaca è protetto solo se la notizia è vera o se il giornalista ha adottato verifiche rigorose, e se l'informazione è obiettiva e contenuta.
art. 606 c.p.p. comma 1 lett. b) ed e) (motivazione e travisamento della prova nel ricorso per cassazione)
Richiamato dal ricorso come vizio dedotto; la Corte di Cassazione ha ritenuto che i motivi non abbiano efficacemente dimostrato travisamento probatorio né carenza di motivazione tale da giustificare la cassazione.
art. 616 c.p.p. (condanna alle spese in caso di rigetto)
Applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di reiezione del ricorso.
art. 611 c.p.p. (procedimento in camera di consiglio e termini per memorie della parte civile)
Usata per escludere la liquidazione delle spese alla parte civile perché la memoria e la nota spese sono state depositate oltre il termine di legge.
art. 59 comma 3 cod. pen. (errore scusabile)
Richiamata nella giurisprudenza citata: l'esenzione per errore scusabile richiede che il cronista abbia effettuato verifiche rigorose; nel caso in esame tale requisito non è stato dimostrato.
Massime di principio
- Il diritto di cronaca non esime automaticamente dalla responsabilità penale: chi pubblica notizie lesive deve provare la verità della notizia o, in alternativa, dimostrare di aver operato una verifica rigorosa e diligente delle fonti.
- Affermazioni generiche o allusive che inducano il lettore medio a ritenere che la persona abbia tenuto comportamenti illeciti possono integrare il reato di diffamazione anche se non vengono specificati fatti precisi.
- La mera contestazione della motivazione del giudice d'appello senza allegare elementi nuovi o una specifica indicazione di travisamento probatorio è difficilmente sufficiente in cassazione.
- La difesa putativa (errore scusabile) è ammissibile solo se il giornalista dimostra di aver svolto indagini e controlli approfonditi e di aver avuto fondati motivi per ritenere vera la notizia.
- In procedimenti innanzi alla Cassazione la tardiva trasmissione di note spese o memorie da parte della parte civile può pregiudicare la liquidazione delle spese a favore della stessa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 1 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24126/2025 del 01/07/2025
- Sentenza penale · 1 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24127/2025 del 01/07/2025
- Sentenza penale · 1 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24130/2025 del 01/07/2025
- Sentenza penale · 1 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24131/2025 del 01/07/2025
- Sentenza penale · 1 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24132/2025 del 01/07/2025
- Sentenza penale · 1 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24133/2025 del 01/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →