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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24275/2025 del 01/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Nardi ha impugnato la sentenza di condanna per diffamazione a mezzo stampa telematica nei confronti di Troiano, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione. Ha sostenuto che la notizia diffusa (riguardante la presunta partecipazione e favoritismo in un concorso indetto dall'AORN di Caserta) sarebbe vera perché il Dr. Troiano non avrebbe presentato istanza al concorso e la AORN avrebbe confermato l'assenza di tale domanda; inoltre ha censurato il giudizio della Corte d'appello come fondato solo sulle dichiarazioni della persona offesa e avrebbe denunciato travisamento della prova e errori nel percorso argomentativo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come in parte inammissibile e complessivamente infondato. Ha ritenuto che la notizia pubblicata fosse oggettivamente falsa o comunque contenesse affermazioni allusive e denigratorie idonee a ledere la reputazione di Troiano; che la ricorrente, invocando il diritto di cronaca, non abbia assolto l'onere probatorio della verità né dimostrato di aver effettuato verifiche rigorose e attendibili sulle fonti tali da giustificare un errore scusabile. Per tali ragioni il vizio invocato non è stato condiviso. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali; nulla liquidato alla parte civile per le spese, per tardività della relativa prova di spesa.

Norme richiamate

  • art. 595 cod. pen. (diffamazione)

    Norma base del reato contestato: la Corte ha confermato l'integrazione del delitto di diffamazione a mezzo stampa per le affermazioni pubblicate che hanno leso la reputazione della persona offesa.

  • art. 51 cod. pen. (esimente del diritto di cronaca / stato di necessità morale)

    La giurisprudenza richiede che, per invocare la scriminante, sia provata la verità dell'evento o l'errore scusabile a seguito di verifiche diligenti; qui l'onere di provare la verità non è stato assolto, quindi la scriminante non opera.

  • art. 43 cod. pen. (elemento soggettivo del reato)

    Riferito nel ricorso come limite alla responsabilità penale; la Corte ha valutato che, pur in assenza di prova di dolo specifico diverso, la pubblicazione era responsabile per diffamazione data l'assenza di adeguata verifica.

  • art. 21 Cost. (libertà di manifestazione del pensiero / diritto di cronaca)

    Riconosciuto come valore tutelato ma circoscritto: il diritto di cronaca è protetto solo se la notizia è vera o se il giornalista ha adottato verifiche rigorose, e se l'informazione è obiettiva e contenuta.

  • art. 606 c.p.p. comma 1 lett. b) ed e) (motivazione e travisamento della prova nel ricorso per cassazione)

    Richiamato dal ricorso come vizio dedotto; la Corte di Cassazione ha ritenuto che i motivi non abbiano efficacemente dimostrato travisamento probatorio né carenza di motivazione tale da giustificare la cassazione.

  • art. 616 c.p.p. (condanna alle spese in caso di rigetto)

    Applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di reiezione del ricorso.

  • art. 611 c.p.p. (procedimento in camera di consiglio e termini per memorie della parte civile)

    Usata per escludere la liquidazione delle spese alla parte civile perché la memoria e la nota spese sono state depositate oltre il termine di legge.

  • art. 59 comma 3 cod. pen. (errore scusabile)

    Richiamata nella giurisprudenza citata: l'esenzione per errore scusabile richiede che il cronista abbia effettuato verifiche rigorose; nel caso in esame tale requisito non è stato dimostrato.

Massime di principio

  • Il diritto di cronaca non esime automaticamente dalla responsabilità penale: chi pubblica notizie lesive deve provare la verità della notizia o, in alternativa, dimostrare di aver operato una verifica rigorosa e diligente delle fonti.
  • Affermazioni generiche o allusive che inducano il lettore medio a ritenere che la persona abbia tenuto comportamenti illeciti possono integrare il reato di diffamazione anche se non vengono specificati fatti precisi.
  • La mera contestazione della motivazione del giudice d'appello senza allegare elementi nuovi o una specifica indicazione di travisamento probatorio è difficilmente sufficiente in cassazione.
  • La difesa putativa (errore scusabile) è ammissibile solo se il giornalista dimostra di aver svolto indagini e controlli approfonditi e di aver avuto fondati motivi per ritenere vera la notizia.
  • In procedimenti innanzi alla Cassazione la tardiva trasmissione di note spese o memorie da parte della parte civile può pregiudicare la liquidazione delle spese a favore della stessa.

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