Cassazione Penale, Sentenza n. 27867/2025 del 29/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Ancona che li aveva condannati per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale in relazione a due distinti fatti: (1) la rinuncia implicita al recupero del residuo prezzo di vendita di un immobile (importo € 113.500,00) ceduto a Marco Gianessi, per il quale era stato accettato un assegno bancario a garanzia del pagamento differito che poi risultò scoperto quando presentato all'incasso nel 2014, impedendo il recupero del credito e dell'immobile; (2) la prestazione e il successivo pagamento di una fideiussione (importo € 128.300,00) in favore della "Immobiliare Poggio Vignerosse S.r.l.", società in dissesto di cui la "Empire S.r.l." aveva acquisito quote, che determinò un esborso senza utilità per la fallita. I ricorrenti deducevano la mancanza degli indici di fraudolenza e del dolo: sostennero che le operazioni erano state compiute quando la società era in bonis, che erano stati effettuati ingenti apporti finanziari da loro o da società riconducibili che avrebbero neutralizzato il pregiudizio patrimoniale e che, pertanto, poteva trovare applicazione l'istituto della bancarotta riparata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto che entrambe le condotte integrassero il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale: (1) il differimento prolungato del pagamento del residuo prezzo senza garanzie reali e la successiva inesigibilità dell'assegno hanno costituito atto intrinsecamente pericoloso, idoneo a esporre a pericolo concreto la garanzia dei creditori; (2) la concessione della fideiussione e il relativo pagamento in favore di una società già in dissesto erano privi di utilità per la "Empire S.r.l." e destinati a tradursi in una perdita senza prospettiva di recupero. La Corte ha richiamato i criteri consolidati della giurisprudenza (indici di fraudolenza, prognosi postuma, possibilità di dolo eventuale) e ha escluso che i versamenti effettuati da società riconducibili ai ricorrenti potessero essere valutati come reintegrazione idonea a configurare bancarotta riparata, anche perché la corrispondenza fra versamenti e atti distrattivi non era provata. Conseguentemente è stata confermata la condanna dei ricorrenti e le pene applicate in sede di merito.
Norme richiamate
Legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267)
art. 216, comma 1, n. 1; art. 223, comma 1
Le norme sono state interpretate alla luce della giurisprudenza di legittimità: il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare è un reato di pericolo concreto; occorre accertare che l'atto depauperativo sia idoneo a esporre in concreto il patrimonio sociale al pericolo in rapporto alla massa dei creditori e che sussista il dolo (anche eventuale).
Giurisprudenza di legittimità (principi richiamati)
Cass. Sez. 5, n. 17819/2017 "Palitta"; Cass. Sez. 5, n. 38396/2017 "Sgaramella" e altre pronunce successive
Vengono richiamati i criteri per individuare gli "indici di fraudolenza" (condizione patrimoniale, contesto operativo, cointeressi, ragionevolezza imprenditoriale) e la necessità della prognosi postuma per valutare la concreta pericolosità dell'atto. La giurisprudenza conferma che atti privi di utilità per la società e senza garanzie reali possono essere considerati distrattivi e dimostrare anche il dolo eventuale.
Massime di principio
- La mera diminuzione del patrimonio societario non è automaticamente penalmente rilevante: è necessario valutare la concreta idoneità dell'atto a esporre il patrimonio al pericolo in relazione alla massa dei creditori (criterio del pericolo concreto).
- Nei casi di pagamenti differiti o di concessione di garanzie senza contropartita o senza garanzie reali, specie se il beneficiario è in difficoltà finanziaria, tali atti possono assumere immediata valenza distrattiva e configurare bancarotta fraudolenta patrimoniale, anche quando posti in essere mentre la società appariva in bonis.
- Per dimostrare l'assenza di responsabilità è necessario provare non solo apporti finanziari di terzi o riconducibili agli amministratori, ma la corrispondenza puntuale e temporale di tali apporti con gli atti distrattivi (reintegro adeguato) per poter invocare la bancarotta riparata.
- La sussistenza del dolo può essere desunta anche nella forma del dolo eventuale quando l'amministratore accetta il rischio, ad esempio accettando pagamenti differiti senza garanzie sapendo delle concrete difficoltà o dell'assoluta irrimediabilità del recupero.
- In fase di valutazione degli atti negoziali tra società correlate occorre verificare separatamente utile e oneri: l'acquisizione di partecipazioni non giustifica automaticamente l'assunzione delle obbligazioni della società cedente né legittima esborsi a favore di società in dissesto.
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