Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17751/2026 del 18/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente contestava la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione relativa al rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria ai sensi dell'art. 20-bis c.p. Il diniego sarebbe stato espresso con argomentazioni apodittiche e generiche, basate sulla gravità del fatto e sulla pericolosità personale (precedenti), senza la necessaria valutazione prognostica e senza indicare in concreto perché la pena pecuniaria sarebbe inidonea a conseguire la finalità rieducativa, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità (tra cui la Sez. U, Gagliardi, 2010) e con il quadro normativo e costituzionale recentemente delineato dalla Corte costituzionale (sent. n. 139/2025) e dalla Cassazione stessa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al diniego della pena sostitutiva. Ha censurato la motivazione della Corte d'Appello per non aver fornito le esigenze motivazionali minime richieste: mancava una valutazione prognostica concreta e puntuale sulle ragioni per cui gli elementi (gravità e precedenti) rendessero la pena pecuniaria inidonea alla rieducazione. Ha disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Perugia affinché riesamini la richiesta di sostituzione conformemente ai principi di diritto richiamati, lasciando impregiudicata la restante parte della decisione (condanna e pena risultante dalla continuazione).

Norme richiamate

  • art. 20-bis cod. pen.

    Norma richiamata nella richiesta di sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria; il rigetto deve essere motivato in chiave prognostica quando si nega la sostituzione.

  • art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen.

    Circostanza attenuante riconosciuta in favore dell'imputata dalla Corte d'Appello, valorizzata in regime di equivalenza con la recidiva contestata.

  • art. 89 cod. pen.

    Ulteriore riferimento alle circostanze attenuanti concesse in favore dell'imputata dalla Corte d'Appello.

  • art. 58, comma 1, seconda parte, legge 24 novembre 1981, n. 689 (modificata)

    La nuova formulazione richiede 'fondati motivi' per negare la sostituzione: la Corte interpreta questo requisito come obbligo di motivazione prognostica e di bilanciamento concreto tra finalità rieducativa e obiettivi sanzionatori.

  • art. 71, comma 1, lett. f), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Norma che ha contribuito alla modificazione dell'art. 58 della legge n. 689/1981; richiamata nel quadro interpretativo sulle pene sostitutive.

  • art. 56-quater legge 24 novembre 1981, n. 689

    Riferimento alla possibilità di calibrare la pena pecuniaria sulla situazione economica dell'imputato; la giurisprudenza esclude che difficoltà economiche giustifichino il rifiuto della pena pecuniaria.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiama i parametri di individualizzazione della pena: la Corte osserva che non è obbligatorio esaminare tutti i parametri se uno di essi (es. precedenti) è ritenuto assorbente, ma allora deve essere valutato con specificità e concretezza.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 139/2025

    Ribadisce il principio del 'minimo sacrificio necessario della libertà personale' e valorizza le pene sostitutive come strumento tendenzialmente preferibile per la rieducazione, pur riconoscendo legittimità a finalità aggiuntive (prevenzione, contenimento della pericolosità) se non si sacrifica la rieducazione.

  • Sez. U, Gagliardi, sent. n. 24476 del 22/04/2010 (giurisprudenza di legittimità)

    Giurisprudenza richiamata per affermare che il giudice non può negare la pena pecuniaria per le difficoltà economiche dell'imputato; utile per la valutazione della sostituibilità con la pena pecuniaria.

  • Rilevanti pronunce di Cassazione citate (es. Sez. 5, n. 17959/2024; Sez. 5, n. 39162/2024; Sez. 6, n. 1034/2025)

    Precisa l'onere motivazionale rafforzato in caso di diniego delle pene sostitutive: il giudice deve indicare specificamente perché, in concreto, la sostitutiva risulterebbe inidonea alla rieducazione, bilanciando le istanze rieducative con quelle retributive e preventive.

Massime di principio

  • Il diniego di una pena sostitutiva (anche pecuniaria) richiede obbligatoriamente una motivazione prognostica concreta: non bastano affermazioni generiche sulla gravità del fatto o sulla personalità dell'imputato.
  • Il giudice può fondare il diniego sui soli precedenti penali, ma in tal caso deve motivare in modo specifico e puntuale perché quei precedenti rendono, concretamente, inidonea la pena sostitutiva alla finalità rieducativa.
  • Le difficoltà economiche dell'imputato non sono, di per sé, motivo valido per rifiutare la pena pecuniaria; la misura pecuniaria può e deve essere calibrata sulla situazione economica.
  • La disciplina delle pene sostitutive va interpretata alla luce del principio costituzionale del 'minimo sacrificio necessario della libertà personale': la pena detentiva è lecita solo se necessaria e proporzionata rispetto agli scopi legittimi della pena.
  • In caso di motivazione carente o formale sul rigetto della sostituzione, la Cassazione annulla limitatamente a quel punto e rinvia per nuovo esame, senza sostituirsi al giudice di merito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.