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Sentenza

Sentenza del 14/10/2016 n. 20785 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo che aveva annullato la revoca parziale del credito d'imposta concesso per nuove assunzioni ai sensi della L. n. 388/2000, art. 7. La revoca era stata disposta perché la società aveva presentato più istanze, ciascuna inferiore al limite previsto, apparentemente per aggirare la regola de minimis, che limitava il beneficio a 100.000 euro complessivi nel triennio. L'Agenzia ha sostenuto che il limite fosse vincolante e che il credito costituisse un aiuto di Stato soggetto alla disciplina comunitaria. La società ha proposto ricorso incidentale contestando l'inammissibilità delle istanze presentate in formato cartaceo anziché telematico.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo illegittima la disapplicazione giudiziale del limite de minimis previsto dalla normativa nazionale. Il legislatore poteva legittimamente circoscrivere il credito d'imposta entro una soglia quantitativa, anche mediante rinvio alla disciplina europea. Gli ulteriori motivi dell'Agenzia sono stati dichiarati assorbiti. Il ricorso incidentale della società è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, poiché, esclusa la possibilità di ottenere un credito superiore al limite de minimis, non sussisteva utilità concreta nell'esaminare le questioni formali relative alla presentazione telematica. La sentenza regionale è stata cassata e, decidendo nel merito, la Corte ha rigettato il ricorso introduttivo della contribuente. Le spese di tutti i gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 7, comma 10

    Il credito d'imposta è riconosciuto nei limiti della regola de minimis.

    La disposizione stabilisce un limite quantitativo vincolante al credito d'imposta per le nuove assunzioni, individuato nella soglia de minimis di 100.000 euro nel triennio applicabile al caso.

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 63, comma 1

    Mantiene ferma la disposizione di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 7, comma 10.

    La norma rinnova il regime degli incentivi alle assunzioni confermando il limite de minimis; il giudice nazionale non può disapplicarlo ritenendo autonomamente che l'agevolazione non sia un aiuto di Stato.

  • Regolamento CE n. 69/2001

    È richiamato in relazione alla disciplina comunitaria degli aiuti di importanza minore, ossia degli aiuti soggetti alla regola de minimis.

  • Regolamento UE n. 2204/2002

    È stato invocato dalla società per sostenere che l'agevolazione fosse un aiuto finalizzato alla creazione di posti di lavoro non soggetto al limite de minimis; tale impostazione non è stata accolta.

  • Articoli 87 e 88 del Trattato CE

    Le norme disciplinano gli aiuti di Stato e gli obblighi di comunicazione alla Commissione europea. La Corte ha chiarito che il legislatore nazionale può comunque fissare soglie massime per i benefici fiscali senza che il giudice possa disapplicarle.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, commi 2 e 3

    È stato richiamato dalla società in tema di individuazione dell'atto impugnabile, ma la relativa censura non è stata esaminata nel merito per carenza di interesse.

Massime di principio

  • Quando una legge nazionale subordina un'agevolazione fiscale a un limite quantitativo espresso, il contribuente non può ottenere giudizialmente la disapplicazione di tale limite sulla base di una diversa interpretazione della disciplina europea, salvo che vi sia una specifica incompatibilità accertata secondo le procedure competenti.
  • La regola de minimis opera come soglia massima complessiva per gli aiuti rientranti nel relativo regime; la suddivisione della richiesta in più istanze non consente di eludere il limite complessivo.
  • La qualificazione dell'agevolazione come aiuto ai lavoratori o come incentivo all'occupazione non esclude automaticamente l'applicazione dei limiti previsti dalla normativa nazionale e dal regime europeo degli aiuti di Stato.
  • Le questioni procedurali, come il formato telematico dell'istanza o l'individuazione dell'atto impugnabile, possono diventare prive di interesse se il contribuente non potrebbe comunque ottenere il beneficio richiesto per una ragione sostanziale.
  • In presenza di più motivi di ricorso, l'accoglimento di una censura decisiva può rendere assorbite le altre; la Corte può inoltre decidere direttamente nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

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