Sentenza del 29/09/2016 n. 5649 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Competenza territoriale dell'Ufficio - Limite alla sussistenza del debito solidale nella fase riscossiva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contestazione riguardava la competenza territoriale dell'Ufficio e, in particolare, la pretesa impossibilità di procedere alla riscossione nei confronti della società cessionaria perché l'Ufficio non sarebbe stato territorialmente competente nei suoi confronti. Il collegio ha distinto la fase di accertamento e imposizione, riferita all'obbligato principale, dalla successiva fase di riscossione nei confronti del coobbligato solidale.
La decisione
Il collegio ha stabilito che il limite della competenza territoriale dell'Ufficio riguarda esclusivamente il potere di accertare e imporre il tributo nei confronti della società cedente, quale obbligata principale. Tale limite non si estende alla riscossione del debito nei confronti della società cessionaria, che risponde in solido ai sensi dell'art. 60-bis del d.P.R. n. 633/1972. La contestazione della cessionaria è stata quindi respinta sotto questo profilo.
Norme richiamate
Art. 60-bis, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 633/1972
La norma disciplina la responsabilità solidale del cessionario per l'imposta relativa a determinate cessioni di beni. La competenza territoriale dell'Ufficio per l'accertamento e l'imposizione nei confronti dell'obbligato principale non impedisce la successiva riscossione del debito nei confronti del coobbligato solidale.
Massime di principio
- La competenza territoriale deve essere valutata distintamente per la fase di accertamento e imposizione e per quella di riscossione.
- Quando una norma prevede la responsabilità solidale del cessionario, il debito tributario può essere riscosso nei suoi confronti anche se l'accertamento originario è stato svolto dall'Ufficio competente per l'obbligato principale.
- Il coobbligato solidale non può contestare automaticamente la riscossione invocando l'incompetenza territoriale dell'Ufficio che ha accertato il debito verso il debitore principale.
- Restano comunque verificabili, nel caso concreto, la validità dell'accertamento originario, l'esistenza della responsabilità solidale, la corretta notificazione degli atti e il rispetto dei termini di decadenza e prescrizione.
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