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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19156/2025 del 12/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il terzo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti gli altri motivi, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di primo grado.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'IVA 2015 con cui l'Ufficio contestava alla società la detrazione di IVA su fatture di acquisto ritenute soggettivamente inesistenti, per oltre 5,5 milioni di euro, in relazione a una pluralità di fornitori che erano stati qualificati dai giudici di merito come cartiere. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva accolto l'appello dell'Agenzia, valorizzando la pluralità dei rapporti commerciali con tali soggetti, ritenendo non provata dalla contribuente la propria estraneità alla frode o la mancanza di consapevolezza, e dichiarando inutilizzabili le controdeduzioni dell'appellata perché depositate tardivamente oltre il termine dell'art. 32 d.lgs. 546/1992. La società ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: (1) nullità della motivazione per mero copia-incolla di una precedente sentenza relativa ad annualità diverse; (2) violazione del giudicato esterno e dei principi UE sull'IVA per il richiamo a una sentenza su annualità 2013-2014; (3) violazione delle norme sul processo tributario e del diritto di difesa per avere la CTR escluso in toto le controdeduzioni tardive dell'appellata; (4) motivazione apparente e carenza di spiegazione sulla natura di cartiera dei fornitori e sul sottocosto; (5) violazione dell'art. 19 d.P.R. 633/1972 e dell'art. 2697 c.c. per mancata prova a carico dell'Ufficio; (6) errata allocazione dell'onere probatorio sulla consapevolezza della frode e sul sottocosto; (7) ulteriore censura di motivazione apparente per avere ritenuto provata la mala fede della contribuente senza considerare gli elementi difensivi offerti. La Corte di cassazione ha ritenuto assorbiti i motivi secondo, quarto, quinto, sesto e settimo, e ha accolto il terzo motivo, affermando che la tardiva costituzione dell'appellato nel processo tributario non comporta nullità ma solo preclusioni limitate alle attività processuali effettivamente precluse, con conseguente errore della CTR nell'escludere integralmente l'esame delle controdeduzioni depositate dalla società.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato come parametro di legittimità della motivazione della sentenza; la Cassazione non entra nel merito dei motivi di motivazione perché accoglie il terzo motivo su un diverso profilo processuale.

  • art. 36, comma 2, n. 4, c.p.c.

    norma evocata dai motivi sulla motivazione della sentenza; resta assorbita dall'accoglimento del terzo motivo.

  • art. 2909 c.c.

    richiamato nel secondo motivo in tema di giudicato esterno; la questione è assorbita.

  • art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato nei motivi sull'IVA e sulla detrazione; la Corte non decide nel merito perché i motivi sono assorbiti.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per il riparto dell'onere della prova; la questione rimane assorbita.

  • art. 23 d.lgs. n. 546 del 1992

    la tardiva costituzione del resistente non determina nullità, ma solo decadenza dalle attività processuali eventualmente precluse.

  • art. 54 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato per l'appello tributario; la tardiva costituzione dell'appellato non comporta inammissibilità o nullità.

  • art. 24 Cost.

    tutelato il diritto di difesa dell'appellato, che non può essere precluso in modo assoluto dalla tardiva costituzione.

  • art. 32 d.lgs. n. 546 del 1992

    il termine per il deposito di memorie e documenti è utilizzato dalla CTR per escludere le controdeduzioni; la Cassazione censura tale automatismo perché non può tradursi nella preclusione di ogni ulteriore attività difensiva.

  • art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato per l'applicabilità delle preclusioni documentali anche in appello.

  • art. 156 c.p.c.

    evocato per il principio di tassatività delle nullità processuali: la tardiva costituzione non è sanzionata con nullità se la legge non lo prevede.

  • art. 21 bis del d.lgs. n. 74 del 2000

    richiamato per escludere l'efficacia nel giudizio tributario della sentenza penale assolutoria intervenuta nel caso, perché relativa a formule e presupposti non coincidenti e comunque a diversa annualità.

  • art. 530, comma 2, c.p.p.

    richiamato come formula assolutoria del processo penale; la Corte precisa che non produce automaticamente effetti nel giudizio tributario.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la tardiva costituzione dell'appellato non determina nullità del giudizio né inammissibilità della difesa; produce solo la decadenza dalle attività processuali che, in concreto, risultino precluse dalla tardività, restando comunque salvo il diritto di partecipare alla discussione e di difendersi nel merito nei limiti consentiti dal rito.
  • Il giudice tributario non può escludere in modo automatico e globale le controdeduzioni depositate tardivamente, dovendo invece verificare quali difese o eccezioni siano ancora proponibili e quali siano effettivamente precluse dalle regole processuali.
  • La sentenza penale assolutoria non spiega automaticamente efficacia di giudicato nel processo tributario: può al più essere valutata come elemento di prova, nei limiti della sua rilevanza nel diverso giudizio, senza vincolare il giudice tributario.
  • Laddove il motivo accolto attenga a un vizio processuale decisivo, gli ulteriori motivi di ricorso restano assorbiti e non vengono esaminati nel merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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