Cassazione Civile, Ordinanza n. 23769/2023 del 03/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società concedente)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di affitto d'azienda tra due società poi entrambe in liquidazione. La società concedente otteneva decreto ingiuntivo nei confronti della società affittuaria per il pagamento di somme asseritamente dovute a titolo di canoni di affitto non corrisposti, corrispettivi per la cessione di merci di magazzino e prestazioni di personale. L'opposizione al decreto ingiuntivo veniva rigettata in primo grado e la decisione confermata in appello. La società soccombente proponeva ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) violazione degli artt. 1362 ss. c.c. per erronea interpretazione del verbale di riconsegna dell'azienda, nel quale la concedente avrebbe dichiarato di non avere più nulla a pretendere; 2) violazione degli artt. 2935, 2948, comma 1, n. 3, e 2697 c.c. per avere la corte ritenuto generica l'eccezione di prescrizione e per asserita inversione dell'onere della prova, in particolare quanto alla prova dell'interruzione della prescrizione; 3) violazione degli artt. 2729 e 2721 c.c. per avere la corte ritenuto provata per presunzioni la conclusione di una compravendita di merci di magazzino; 4) violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere la corte ritenuto provati i crediti relativi alle prestazioni di personale in contrasto con le risultanze istruttorie richiamate in ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a ottenere una diversa interpretazione degli atti negoziali, attività riservata al giudice di merito e censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione o della violazione dei canoni ermeneutici, qui non adeguatamente specificata. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha precisato che l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando sia allegato il fatto costitutivo dell'inerzia del titolare e il momento da cui il diritto poteva essere esercitato; nel caso concreto, però, l'eccezione era stata comunque formulata in modo generico, e l'indicazione successiva di un dies a quo specifico era tardiva e quindi inammissibile. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge, contestava in realtà la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove da parte del giudice di merito. Il quarto motivo è stato anch'esso dichiarato inammissibile perché la denuncia dell'art. 115 c.p.c. non riguardava una vera violazione del paradigma normativo, ma una mera critica alla valutazione delle prove; la Corte ha richiamato il principio per cui la violazione dell'art. 115 ricorre solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non dedotte dalle parti o dichiara di non voler applicare la regola di disponibilità della prova. Sono state poste le spese a carico della ricorrente ed è stato disposto l'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1362 c.c.
I canoni legali di ermeneutica contrattuale devono essere specificamente indicati e la loro violazione va dedotta mostrando in che modo il giudice di merito se ne sia discostato; non è consentito in cassazione proporre una diversa lettura del testo negoziale.
art. 1362 ss. c.c.
L'interpretazione degli atti negoziali appartiene al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei limiti della violazione dei canoni ermeneutici o del vizio motivazionale nei casi consentiti.
art. 2935 c.c.
Ai fini dell'eccezione di prescrizione rileva l'allegazione del momento in cui il diritto poteva essere esercitato, cioè del dies a quo della decorrenza.
art. 2948, comma 1, n. 3, c.c.
Richiamato quale termine di prescrizione applicabile ai crediti azionati, ma la Corte ha rilevato che la questione del termine è di diritto e non vincola le allegazioni della parte eccepiente.
art. 2697 c.c.
Non vi è inversione dell'onere della prova quando il giudice rileva la genericità dell'eccezione di prescrizione; l'eccepiente deve almeno allegare il fatto costitutivo dell'inerzia e il relativo momento iniziale.
art. 2729 c.c.
La censura che mira a contestare la valutazione delle presunzioni in concreto attiene al merito e non alla violazione della norma, se non si denuncia un errore nella ricognizione della fattispecie astratta.
art. 2721 c.c.
Richiamato nel motivo sulle presunzioni e sulla prova della compravendita di merci, ma la doglianza è stata ritenuta una contestazione della valutazione del fatto e non della regola legale.
art. 115 c.p.c.
La violazione si configura solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o dichiara di non dover osservare la regola della disponibilità della prova; non basta lamentare che abbia attribuito maggior forza ad alcune prove rispetto ad altre.
art. 116 c.p.c.
La valutazione comparativa delle prove rientra nel suo paradigma e non integra violazione dell'art. 115 c.p.c.
art. 360, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione di legge non può essere usato per ottenere una rivalutazione del fatto o delle prove; serve a denunciare l'erronea interpretazione o applicazione della norma.
art. 360, n. 5, c.p.c.
L'interpretazione degli atti e la valutazione dei fatti sono censurabili solo entro i limiti del vizio motivazionale nei casi consentiti dalla norma.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito semplificato previsto per il ricorso in cassazione.
art. 416 c.p.c.
Le eccezioni in senso stretto devono essere proposte tempestivamente con l'atto difensivo introduttivo; nel rito conseguente a opposizione a decreto ingiuntivo, ciò coincide con l'atto di opposizione.
art. 420, primo comma, c.p.c.
L'allegazione tardiva del fatto rilevante ai fini della prescrizione è inammissibile se proposta oltre il termine perentorio previsto dal rito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Sussistono i presupposti per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'interpretazione degli atti negoziali è riservata al giudice di merito; in cassazione non è ammissibile una mera contrapposizione di letture alternative, occorrendo denunciare specifiche violazioni dei canoni ermeneutici o un vizio motivazionale nei limiti consentiti.
- L'eccezione di prescrizione è validamente proposta se la parte allega il fatto costitutivo dell'inerzia del titolare e individua il momento dal quale il diritto poteva essere esercitato; l'esatta individuazione del termine di prescrizione è questione di diritto rimessa al giudice.
- La contestazione della valutazione del materiale probatorio o della ricostruzione del fatto non integra, di regola, violazione degli artt. 2729 c.c. o 115 c.p.c., ma attiene al giudizio di merito o, nei limiti consentiti, al vizio di motivazione.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. ricorre solo quando il giudice utilizzi prove non dedotte dalle parti o dichiari di non dover applicare il principio dispositivo; non quando semplicemente attribuisca diverso peso convincente alle prove acquisite.
- Nel rito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, le eccezioni in senso stretto devono essere dedotte tempestivamente nell'atto di opposizione, restando preclusa la loro introduzione successiva.
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