Cassazione Civile, Ordinanza n. 07190/2024 del 18/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Un ex dipendente chiedeva l’ammissione al passivo del fallimento della società datrice per due voci: retribuzioni maturate dal momento delle dimissioni da lui contestate fino alla data del fallimento, in privilegio, e somme successive in prededuzione. A fondamento sosteneva che le "dimissioni" del 15 luglio 2009 fossero invalide perché formate sotto minaccia e costrizione, dovendosi quindi accertare la nullità dell’atto o, in subordine, il suo annullamento per violenza, dolo o incapacità, con conseguente prosecuzione senza soluzione di continuità del rapporto di lavoro e diritto a tutte le retribuzioni come se il rapporto non si fosse mai interrotto. Il giudice delegato aveva invece qualificato la fattispecie come annullabilità delle dimissioni per violenza morale, ritenendo prescritto il relativo rimedio e riconoscendo solo un risarcimento parametrato al periodo di effettiva disoccupazione. Il tribunale dell’opposizione aveva poi rigettato l’impugnazione, osservando che la condotta accertata in sede penale integrava un "reato in contratto" (violenza privata), che non determinava la nullità delle dimissioni ma solo la loro annullabilità per vizio del consenso; aveva quindi negato il diritto alle retribuzioni per l’intero periodo richiesto, ricondotto la pretesa al solo risarcimento del danno e ritenuto assorbita ogni ulteriore questione sulla prescrizione e sugli atti interruttivi. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha censurato: 1) la qualificazione della fattispecie come annullabilità e non nullità delle dimissioni; 2) la rilevazione d’ufficio della prescrizione dell’azione di annullamento; 3) la motivazione sulla ritenuta invalidità degli atti interruttivi; 4) la violazione delle norme su interruzione e onere della prova; 5) l’omesso esame degli atti interruttivi; 6) la decisione di liquidare un risarcimento equitativo anziché riconoscere le retribuzioni richieste. La Corte ha ritenuto assorbite le censure sulla prescrizione e sugli atti interruttivi, perché dipendenti dalla questione preliminare della qualificazione giuridica dell’atto di dimissioni, e ha affermato che, nel caso di violenza privata subita dal lavoratore, non opera automaticamente la nullità del negozio: occorre distinguere tra reato-contratto e reato in contratto. Poiché il fatto era stato qualificato in sede penale come violenza privata e non come estorsione, la Corte ha confermato che si trattava di dimissioni annullabili per violenza morale e non di un atto nullo produttivo di continuità del rapporto con diritto alle retribuzioni. Ha quindi rigettato il primo e il sesto motivo di ricorso, assorbendo gli altri, e ha condannato il ricorrente alle spese, con raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo e il sesto motivo di ricorso, dichiarando assorbiti tutti gli altri. Ha confermato che le dimissioni erano annullabili per violenza morale, non nulle, e che pertanto non spettavano le retribuzioni richieste per l’intero periodo come se il rapporto fosse proseguito senza interruzione. Ha inoltre ribadito che il rimedio civilistico dipende dalla qualificazione del fatto penale e dal rapporto tra reato e negozio, distinguendo tra reato-contratto e reato in contratto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese di legittimità e dato atto del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2751 bis, n. 1, c.c.
richiamato per la domanda di ammissione al passivo dei crediti da retribuzioni maturate, quale titolo di privilegio invocato dal lavoratore
art. 1324 c.c.
invocato dal ricorrente per sostenere la nullità o invalidità dell’atto unilaterale di dimissioni
art. 1325 c.c.
invocato dal ricorrente in relazione ai requisiti del negozio e alla validità dell’atto di dimissioni
art. 1418 c.c.
richiamato per sostenere che la violazione di norme imperative o penali potesse determinare la nullità del negozio
art. 1425 c.c.
richiamato dal ricorrente nel quadro della dedotta invalidità delle dimissioni
art. 1427 c.c.
richiamato dal ricorrente quale norma sui vizi del consenso, in particolare violenza e dolo
art. 428 c.c.
invocato dal ricorrente in via alternativa per l’annullamento dell’atto
art. 112 c.p.c.
richiamato nei motivi per dedotta ultrapetizione o omessa pronuncia; la Corte ha ritenuto infondate le censure sul punto principale e assorbite le dipendenti
art. 2938 c.c.
invocato per contestare la rilevabilità d’ufficio della prescrizione dell’azione di annullamento
art. 1442 c.c.
richiamato quale termine di prescrizione dell’azione di annullamento delle dimissioni
art. 111 Cost.
richiamato in tema di motivazione del provvedimento impugnato
art. 131 c.p.c.
richiamato in tema di motivazione/forma del provvedimento
art. 132 c.p.c.
richiamato in tema di motivazione/forma del provvedimento
art. 135 c.p.c.
richiamato in tema di motivazione/forma del provvedimento
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato in tema di motivazione del provvedimento
art. 2943 c.c.
richiamato per sostenere la validità degli atti interruttivi della prescrizione
art. 2697 c.c.
richiamato sul riparto dell’onere della prova quanto agli atti interruttivi
art. 1223 c.c.
richiamato dal ricorrente per contestare la qualificazione e liquidazione del danno
art. 1226 c.c.
richiamato per contestare la liquidazione equitativa del danno
art. 2056 c.c.
richiamato per i criteri di liquidazione del danno da fatto illecito
art. 185 c.p.
richiamato per il collegamento tra reato e obbligazione risarcitoria civile
art. 365 c.p.c.
richiamato dalla Corte, insieme all’art. 83 c.p.c., sul requisito della specialità della procura per il ricorso per cassazione
art. 83, comma 3, c.p.c.
richiamato dalla Corte sul requisito della specialità della procura nel giudizio di cassazione
art. 369, comma 3, c.p.c.
richiamato per l’eccezione di improcedibilità per carenza documentale; la Corte l’ha disattesa
art. 360, n. 3, c.p.c.
base di diversi motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge
art. 360, n. 5, c.p.c.
base del motivo di omesso esame di un fatto decisivo
art. 610 c.p.
individuata come fattispecie penale definitiva del fatto, qualificata come violenza privata
art. 629 c.p.
richiamato nel racconto dei fatti come originaria ipotesi di estorsione contestata in sede penale
art. 393 c.p.
richiamato nella vicenda penale come precedente riqualificazione del fatto in esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone
art. 2049 c.c.
richiamato per la responsabilità civile della società per il fatto del proprio rappresentante o dipendente
art. 2049 c.c. e 185 c.p.
richiamati dal giudice di merito per collegare il fatto penale alla responsabilità civile della società
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Non ogni violazione di una norma penale determina automaticamente la nullità del negozio o dell’atto civilistico: occorre verificare se la norma incriminatrice vieti direttamente la conclusione del contratto oppure colpisca solo la condotta tenuta nella sua formazione o esecuzione.
- Quando il reato incide solo sulle modalità con cui l’atto è formato o eseguito, si è in presenza di un reato in contratto: l’effetto civilistico tipico non è la nullità, ma, se ne ricorrono i presupposti, l’annullabilità per vizio del consenso.
- Le dimissioni del lavoratore rassegnate sotto minaccia o coazione psicologica sono annullabili per violenza morale quando il datore non abbia un legittimo diritto di recesso o la minaccia sia strumentale e ingiustificata; in tale ipotesi non si ricostituisce automaticamente il rapporto come mai cessato.
- Se la pretesa del lavoratore è stata correttamente ricondotta all’annullabilità delle dimissioni e non alla nullità, il credito non può essere automaticamente qualificato come retribuzione dovuta per continuità del rapporto, ma va trattato secondo la diversa logica del risarcimento del danno.
- Le questioni sulla prescrizione dell’azione di annullamento e sulla validità degli atti interruttivi restano logicamente subordinate alla corretta qualificazione dell’atto come annullabile e non nullo.
- Nel giudizio di legittimità, le censure che investono la qualificazione giuridica della fattispecie possono assorbire le questioni dipendenti sulla prescrizione e sull’interruzione del termine, se la decisione sulla prima rende superfluo l’esame delle seconde.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 18 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07163/2024 del 18/03/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 18 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07168/2024 del 18/03/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 18 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07177/2024 del 18/03/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 18 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07181/2024 del 18/03/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 18 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07184/2024 del 18/03/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 18 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07186/2024 del 18/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →