Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34977/2022 del 21/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi: (1) nullità per omessa/carenza di notifica dell'udienza di appello (contestando che il processo si sarebbe celebrato il 15/01/2021 senza che ne fosse stato informato); (2) nullità/irregolarità per omesso deposito del verbale contenente gli esiti dell'alcoltest (art. 366 c.p.p.); (3) vizio della prova per mancata dimostrazione dell'omologazione e delle verifiche annuali dell'etilometro (contestazione del libretto metrologico e dell'assenza di numero/data nella dichiarazione di conformità); (4) vizio della motivazione relativamente alla valutazione dei sintomi di ebbrezza, in ragione della testimonianza del passeggero Signorelli che negava consumo di alcol e sintomi; (5) vizio della motivazione e errata applicazione della legge penale circa il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati tutti e cinque i motivi: (1) la notifica dell'atto di rinvio era regolare ai sensi dell'art. 161 comma 4 c.p.p. e non sussiste alcuna nullità che abbia travolto gli atti successivi; (2) l'omesso deposito del verbale dell'alcoltest è mera irregolarità non nullità e non inficia la utilizzabilità della prova; (3) dal libretto metrologico risultavano l'omologazione originaria e le successive verifiche/tarature, e la difesa non ha assolto all'onere di dimostrare l'assenza o l'inattualità dei controlli; (4) la valutazione positiva dei sintomi di ebbrezza risultava dal certificato e dalle dichiarazioni degli operanti e la diversa versione del testimone non è idonea a sovvertire la valutazione di merito in sede di cassazione; (5) il diniego delle attenuanti generiche è stato adeguatamente motivato con riferimento alla gravità della condotta, ai precedenti e all'assenza di elementi favorevoli. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. Va ricordato che la sentenza di merito confermata aveva inflitto la pena di 5 mesi di arresto e 4.500 euro di ammenda per guida in stato di ebbrezza (art. 186 D.Lgs. 285/1992) commessa il 21/06/2016.

Norme richiamate

  • art. 186 D.Lgs. 30/04/1992 n. 285

    art. 186 comma 2 lett. b) e 2-sexies

    Norma penale applicata per la fattispecie di guida in stato di ebbrezza: la condanna è stata confermata in base agli esiti dell'accertamento e agli elementi di fatto acquisiti

  • art. 161 c.p.p.

    La notificazione del verbale d'udienza ai sensi di questa norma è stata ritenuta idonea a informare l'imputato del rinvio, escludendo la nullità della successiva celebrazione dell'udienza

  • art. 366 c.p.p.

    L'omesso deposito del verbale dell'alcoltest è stato qualificato dalla giurisprudenza come mera irregolarità e non come nullità, rilevante solo per aspetti temporali della difesa

  • art. 133 c.p.

    La valutazione delle circostanze attenuanti generiche è stata effettuata in base agli elementi di cui a questa norma (gravità della condotta, precedenti, mancanza di elementi favorevoli) e ritenuta corretta

Massime di principio

  • In tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest (con etilometro omologato e subject a verifiche periodiche) costituisce prova dello stato di ebbrezza: la difesa deve fornire elementi concreti per contestarne l'attendibilità (es. libretto metrologico, escussione del responsabile dei controlli, consulenza tecnica).
  • L'omesso deposito del verbale dell'alcoltest è, secondo costante giurisprudenza, una irregolarità procedurale e non necessariamente una nullità che inficia il processo; può però rilevare ai fini della decorrenza dei termini difensivi.
  • Le nullità di citazione vanno dimostrate con riferimento alle regole di notifica previste dal codice: la comunicazione del verbale d'udienza ai sensi dell'art. 161 c.p.p. può sanare omissioni precedenti quando risulti effettuata correttamente.
  • La semplice dichiarazione di un testimone che nega sintomi di ebbrezza non è automaticamente sufficiente a prevalere su documenti e rilevazioni degli operanti (certificati, rilevazioni strumentali, osservazioni degli agenti); contestare la valutazione dei fatti richiede elementi probatori idonei a contrastare le evidenze.
  • Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richiede motivazione concreta: la gravità della condotta, i precedenti e l'assenza di elementi favorevoli possono giustificare il diniego e sono difficilmente sindacabili in cassazione se adeguatamente motivati.
  • Per impugnazioni in Cassazione è essenziale che i motivi siano non manifestamente infondati e offrano una questione di diritto o vizio di motivazione che la Corte possa sindacare; censure meramente riconsiderative dei fatti o che non adducono nuovi elementi probatori sono frequentemente dichiarate inammissibili.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.