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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47624/2024 del 31/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugnava la sentenza di conferma della condanna per il reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000 (omesso versamento IVA) sostenendo che la Corte di merito aveva errato nell'interpretazione della norma: secondo la difesa l'IVA indicata nella dichiarazione deve essere non solo risultante dalla dichiarazione stessa ma anche effettivamente dovuta in relazione a cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato. Si deduceva che nel bilancio 2015 della Luigi Gerri s.p.a. era stato fittiziamente incrementato il valore dei ricavi per Euro 5.000.000,00 (secondo la consulenza tecnica), per cui la corrispondente IVA indicata in dichiarazione non avrebbe avuto base economica concreta e il debito effettivo sarebbe stato sotto la soglia di punibilità, determinando l'insussistenza del reato di omesso versamento nella misura contestata. Sono state inoltre dedotte violazioni di norme processuali (artt. 192, 530 co.2, 533, 546 c.p.p.) e vizio di motivazione (art. 606 c.p.p., lett. b) ed e)).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato il principio che, ai fini del reato di omesso versamento IVA previsto dall'art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000, rileva l'entità dell'imposta risultante dalla dichiarazione annuale (l'importo "dichiarato dovuto") e non il diverso debito che potrebbe emergere da accertamenti contabili sostanziali. Le eventuali discrepanze tra dichiarato e debito effettivo possono integrare reati dichiarativi (artt. 2, 3, 4 d.lgs. 74/2000) ma non impediscono, di per sé, l'integrazione del reato di omesso versamento quando nella dichiarazione sia indicato un importo a debito superiore alla soglia penalmente rilevante che non sia stato versato. Nel caso concreto la somma indicata in dichiarazione era pari a Euro 1.220.581,00, non versata nei termini; pertanto la condanna (pena di 9 mesi in primo grado, pene accessorie e confisca per equivalente fino a Euro 1.220.581,00) è stata confermata e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000

    Il reato di omesso versamento IVA si riferisce all'importo risultante dalla dichiarazione annuale (l'IVA "dichiarata dovuta"); la norma è applicata nella lettura secondo cui rileva l'importo indicato in dichiarazione e non necessariamente il debito effettivo desumibile da accertamenti contabili sostanziali

  • art. 1 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato dalla difesa nel quadro della necessaria territorialità e della definizione delle operazioni imponibili; la Corte ha però ritenuto irrilevante, per la fattispecie di omesso versamento, la questione della effettiva esistenza dell'operazione ai fini della determinazione del debito dichiarato

  • artt. 2, 3 e 4 d.lgs. n. 74/2000

    Le eventuali falsità o dichiarazioni mendaci (es. indicazione di ricavi inesistenti) possono integrare i reati dichiarativi più gravi disciplinati da queste norme; tali reati possono concorrere con l'omesso versamento ma non modificano il principio che per l'art. 10-ter rileva il debito indicato in dichiarazione

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. b) ed e))

    Gli articoli sono richiamati come parametri di censura in cassazione: la Corte ricorda i limiti di sindacato in presenza di doppia conforme e le ipotesi in cui la motivazione può essere impugnata in sede di legittimità (omessa trattazione di questioni decisive indicate in appello o travisamento manifesta)

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dalla Corte per l'attribuzione delle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Per il reato di omesso versamento IVA ex art. 10-ter d.lgs. 74/2000, quello che rileva è l'importo indicato come dovuto nella dichiarazione annuale: se la dichiarazione indica un'imposta a debito superiore alla soglia di punibilità e l'importo non viene versato, il reato può configurarsi indipendentemente da successivi accertamenti che rideterminino il debito effettivo
  • Discrepanze tra l'IVA dichiarata e la contabilità effettiva (es. ricavi fittizi) sono tipicamente perseguibili come reati dichiarativi (artt. 2-4 d.lgs. 74/2000); tali contestazioni non sostituiscono automaticamente l'analisi richiesta per il reato di omesso versamento, ma possono concorrere con esso se sussistono gli estremi
  • Se si intende contestare una condanna per omesso versamento basata sulla dichiarazione, la difesa dovrà o dimostrare che la dichiarazione non indicava un debito penalmente rilevante (es. era indicato credito o importo sotto soglia) oppure che l'errore è evidente già dalla mera lettura della dichiarazione; la prova che l'importo indicato non ha base economica sostanziale richiede l'accertamento delle operazioni sottostanti e può integrare reati dichiarativi
  • In caso di doppia conforme (conferma identica in primo e secondo grado) il sindacato di legittimità è limitato: la Cassazione può censurare solo la mancata valutazione di questioni decisive sollevate in appello o il manifestо travisamento della prova, non può riesaminare liberamente il compendio probatorio
  • Quando la dichiarazione presenta errori macroscopici evidenziabili dalla sola lettura, il giudice può correggere l'importo dichiarato; invece, per rettifiche derivate da accertamenti sostanziali è necessario il percorso amministrativo/tributario o l'integrazione con contestazioni per false dichiarazioni

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