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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32384/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che, in parziale riforma del decreto del G.I.P., aveva annullato il sequestro solo dell'autovettura FIAT 500 tg. GC 407 BN ma confermato il sequestro di quattro immobili, di un terreno e dell'autovettura FIAT 500 L intestati a Inglese. L'indagato deduceva: (i) violazione dell'art. 109 c.p.p. per avere i giudici del riesame dichiarato inammissibili documenti in lingua spagnola (carta d'identità spagnola, dichiarazioni dei redditi e registrazione d'impresa in Spagna) non tradotti, documenti che a suo dire avrebbero dimostrato redditi leciti percepiti in Spagna dal 2016 al 2021 e dunque la lecita provenienza delle somme usate per gli acquisti; (ii) manifesta illogicità e carenza motivazionale del provvedimento, poiché la motivazione avrebbe trascurato prove sulla provenienza lecita dei beni, avrebbe sovrastimato la sproporzione tra redditi dichiarati e patrimonio e non avrebbe collegato gli acquisti a proventi di reato. La difesa aveva anche prodotto una dichiarazione manoscritta di una parente che attestava donazioni in contanti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta l'applicazione dei principi relativi all'art. 109 c.p.p.: i documenti in lingua straniera non tradotti, così come prodotti, non potevano essere valutati ai fini di superare la sproporzione, e la regola sull'uso della lingua italiana negli atti processuali non ammette eccezioni legate alla presunta semplicità della traduzione. Sul piano del merito motivazionale, la Corte ha ritenuto che non sussistessero vizi di legge o difetti motivazionali così radicali da costituire motivo di cassazione ai sensi dell'art. 325 c.p.p.; il Tribunale del riesame aveva fornito motivazione congrua e lineare circa la sproporzione tra valore dei beni e redditi dichiarati e aveva rilevato l'inidoneità della documentazione difensiva a giustificare la provenienza lecita dei beni. Il ricorso è stato quindi respinto; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 109 cod. proc. pen.

    L'obbligo di usare la lingua italiana riguarda gli atti da compiere nel procedimento; i documenti formati all'estero possono essere ammessi nella lingua originale ma la traduzione è necessaria quando lo scritto in lingua straniera assume concreto rilievo ai fini della prova. In mancanza di traduzione, i documenti non possono essere valutati.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Limita il ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia di sequestro preventivo a questioni di violazione di legge; non è mezzo per riesaminare il merito dei fatti o per sostituirsi alla valutazione di merito.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Consente il ricorso per vizio di motivazione (illogicità manifesta) ma è distinto dall'impugnazione prevista dall'art. 325; alcune censure di mera illogicità/contraddittorietà devono essere proposte con il rimedio processuale appropriato.

  • art. 240-bis c.p. (richiamato)

    Norma collegata alla confisca per sproporzione rispetto ai redditi e alla provenienza dei beni; il sequestro preventivo era finalizzato alla confisca prevista da questa disposizione.

  • artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309/1990

    Norme sulla disciplina degli stupefacenti: sono i reati di riferimento (detenzione a fini di spaccio) in relazione ai quali è stato ritenuto il 'fumus' e giustificato il sequestro cautelare dei beni.

Massime di principio

  • Documenti redatti in lingua straniera e prodotti in un procedimento penale devono essere tradotti in italiano se intendono svolgere ruolo decisivo nella difesa; in mancanza di traduzione, rischiano di essere dichiarati inammissibili e non valutabili.
  • Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti di sequestro preventivo è limitato a violazioni di legge e a vizi motivazionali radicali; la mera contestazione del giudizio di fatto o la proposta di una diversa lettura delle prove non è sufficiente per ottenere accoglimento.
  • Per superare l'accertamento della sproporzione tra redditi e patrimonio è necessario produrre documentazione solida, verificabile e, se in lingua straniera, tradotta e/o ufficialmente autocertificata: dichiarazioni fiscali, flussi bancari, contratti, atti notarili, documentazione di donazioni formalmente provata.
  • Le dichiarazioni manoscritte di parenti o attestazioni generiche di donazioni sono elementi di scarsa efficacia probatoria se non supportate da riscontri documentali (ricevute, movimenti bancari, atti notarili, registrazioni fiscali).
  • Se l'imputato ha redditi esteri o ha vissuto all'estero, occorre dimostrare in modo organico la compatibilità temporale e quantitativa tra quei redditi e gli acquisti effettuati in Italia (dichiarazioni fiscali estere, pagamenti tracciati, registrazioni d'impresa), con traduzioni e legalizzazioni ove necessarie.

Testo integrale

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