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Interpello

Risposta n. 363 del 30/08/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Secondo il Comune, le somme non avrebbero natura di corrispettivo ma costituirebbero un mero trasferimento di fondi accantonati, quindi sarebbero fuori campo IVA ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera a), del DPR 633/1972, anche perché manca un rapporto sinallagmatico in presenza di affidamento in house.

Trattamento IVA delle somme versate dal Comune a una società in house per la gestione post-operativa di una discarica

Il quesito

Il Comune chiede se le somme del fondo accantonato, da trasferire in 28 rate annuali alla società in house per la gestione post-operativa, sorveglianza e controllo della discarica, siano o meno rilevanti ai fini IVA.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia ritiene invece che il servizio reso dalla società in house sia rilevante ai fini IVA: la società ha autonoma soggettività giuridica e opera in esercizio d’impresa; inoltre, il contratto di servizio configura un rapporto sinallagmatico, per cui le somme trasferite dal Comune costituiscono il corrispettivo delle prestazioni di gestione post-operativa e devono essere assoggettate a IVA.

Trattamento IVA delle somme versate per la gestione post-operativa di una discarica

L’interpello riguarda il trattamento IVA delle somme che un Comune intende trasferire a una società in house per finanziare la gestione post-operativa, la sorveglianza e il controllo di una discarica per rifiuti non pericolosi. Il nodo interpretativo è se tali somme siano un semplice impiego di fondi accantonati oppure il corrispettivo di un servizio imponibile.

Fattispecie

Il Comune è socio di una società in house providing, alla quale ha affidato congiuntamente, insieme ad altri Comuni soci, la gestione integrata dei rifiuti e altri servizi pubblici locali.

Il Comune è proprietario di alcuni terreni, ubicati nel proprio territorio e nel territorio del Comune Beta, sui quali insiste una discarica in fase di gestione post-operativa. Per far fronte alle attività previste dai piani di gestione post-operativa e di sorveglianza e controllo, il Comune ha accantonato un fondo, depositato su un conto corrente bancario intestato all’ente e vincolato a favore della Città Metropolitana Gamma.

Con deliberazione del Consiglio comunale, l’ente ha deciso di affidare alla società in house la gestione post-mortem della discarica e l’attuazione del relativo piano di sorveglianza e controllo mediante contratto di servizio. Il contratto prevede che la società svolga in autonomia:

  • la gestione post-operativa della discarica situata presso il Comune istante e il Comune Beta;
  • l’attuazione dei piani di sorveglianza;
  • lo studio e la proposta di riqualificazione ambientale del sito.

Per finanziare tali attività, il Comune trasferirà alla società il fondo accantonato in 28 rate annuali.

Quesito del contribuente

Il Comune domanda se le somme da versare alla società in house abbiano o meno rilevanza ai fini IVA.

Soluzione interpretativa proposta dal Comune

Il contribuente ritiene che le somme non costituiscano corrispettivo e siano quindi fuori campo IVA. La tesi si fonda su due profili:

  • il trasferimento riguarderebbe un fondo già accantonato per future esigenze, senza natura onerosa;
  • nell’affidamento in house mancherebbe una vera relazione intersoggettiva, sostituita da una relazione interorganica, in quanto la società agirebbe come longa manus del Comune.

Il Comune sostiene quindi che difetti il nesso di sinallagmaticità richiesto per configurare un’operazione imponibile.

Normativa e prassi richiamate

L’Agenzia richiama i presupposti IVA, in particolare quelli soggettivo e oggettivo, assumendo pacifico quello territoriale.

Sul piano soggettivo richiama l’articolo 4 del DPR 633/1972 e la prassi già espressa con:

  • risoluzione n. 129/E del 9 novembre 2006;
  • risoluzione n. 37/E del 2007.

Da tali documenti deriva che le società in house hanno autonoma soggettività giuridica rispetto all’ente o agli enti di riferimento e non sono assimilabili a organismi di diritto pubblico. Di conseguenza, non può applicarsi loro la regola dell’articolo 4, comma 4, del DPR 633/1972, riservata agli enti pubblici, poiché le società di capitali effettuano comunque operazioni nell’esercizio d’impresa ai sensi dell’articolo 4, comma 2.

Sul piano oggettivo, l’Agenzia richiama l’articolo 3, comma 1, del DPR 633/1972, secondo cui costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo derivanti, tra l’altro, da appalto e da obbligazioni di fare, non fare o permettere.

Viene inoltre richiamata la circolare n. 34/E del 21 novembre 2013, che afferma che un contributo è rilevante ai fini IVA quando è erogato a fronte di un’obbligazione e in presenza di un rapporto a prestazioni corrispettive; occorre quindi verificare il concreto assetto degli interessi e il contenuto dell’atto che disciplina l’erogazione. La circolare precisa anche che la rilevanza IVA sussiste pure quando i rapporti siano regolati al di fuori del codice dei contratti pubblici, come nei modelli di in house providing.

Valutazione dell’Agenzia: presupposto soggettivo

L’Agenzia osserva che la società in house è un soggetto giuridico autonomo rispetto al Comune. Pertanto, essendo costituita in forma societaria, le sue operazioni si considerano effettuate nell’esercizio d’impresa in base all’articolo 4, comma 2, del DPR 633/1972.

In altri termini, la circostanza che la società operi in regime di in house providing non fa venir meno la soggettività IVA né consente di trattarla come mero articolazione interna dell’ente.

Valutazione dell’Agenzia: presupposto oggettivo

L’Agenzia esamina il contratto di servizio stipulato tra Comune e società e ne desume la presenza di un vero rapporto sinallagmatico. In particolare, dal contratto emerge che:

  • il Comune affida alla società la gestione della discarica, l’attuazione dei piani di sorveglianza e la riqualificazione ambientale del sito;
  • il contratto ha durata di 30 anni dalla chiusura dell’ultimo lotto della discarica;
  • la società deve svolgere manutenzione, sorveglianza e controlli con proprie attrezzature, mezzi e personale o tramite strutture autonome, fino al venir meno dei rischi per salute e ambiente;
  • l’attività è finanziata con un fondo accantonato nella fase operativa, inizialmente pari a euro YY, attualmente depositato su conto corrente del Comune vincolato a favore della Città Metropolitana Gamma;
  • una volta svincolato, il fondo rientrerà nella disponibilità del Comune e sarà trasferito alla società in 28 rate annuali;
  • se il fondo non fosse sufficiente, le parti definiranno con apposito atto le modalità di copertura dei costi eccedenti per mantenere l’equilibrio economico-finanziario;
  • il Comune consegna le opere e gli impianti in comodato;
  • la società deve presentare annualmente un documento con rendicontazione dei costi e delle attività svolte;
  • il Comune esercita il controllo sulla regolare esecuzione del servizio;
  • sono previste clausole di risoluzione per inadempimento, penali e richieste di adeguamento del fondo in caso di squilibrio economico-finanziario.

Secondo l’Agenzia, tali pattuizioni dimostrano l’esistenza di obblighi reciproci tra le parti, ossia di un rapporto giuridico sinallagmatico sufficiente a integrare il presupposto oggettivo IVA.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia conclude che le somme costituenti il fondo accantonato, una volta svincolato e trasferito alla società in 28 rate annuali, devono essere assoggettate a IVA, poiché rappresentano il corrispettivo del servizio di gestione post-operativa della discarica reso dalla società in house.

Pertanto, l’attività svolta dalla società a favore del Comune è una prestazione di servizi rilevante ai fini IVA, in presenza sia del requisito soggettivo sia di quello oggettivo.

Conclusioni operative

L’orientamento espresso comporta che non si tratti di un mero trasferimento finanziario fuori campo IVA, ma di un pagamento collegato a una prestazione di servizi imponibile. Per il Comune, ciò implica che i versamenti rateali alla società in house vanno trattati come corrispettivi soggetti a IVA secondo le regole ordinarie applicabili alla prestazione resa.

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