Sentenza del 09/06/2017 n. 2581 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - RADDOPPIO DEI TERMINI - Denuncia penale - Termine decadenziale ordinario per l'accertamento - Rilevanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato gli avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2004, 2005 e 2006, con cui erano state contestate fatture per operazioni inesistenti e richieste maggiori imposte IRES, IRAP e IVA. Tra i motivi principali vi era la tardività degli accertamenti: la denuncia penale, presentata il 15 giugno 2012 nei confronti del legale rappresentante, era intervenuta dopo la scadenza dei termini ordinari previsti dall’art. 43 del d.P.R. n. 600/1973. La società contestava inoltre la carenza di motivazione degli atti e l’assenza di autorizzazione della Procura della Repubblica.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva respinto i ricorsi, ritenendo legittimo il raddoppio dei termini in ragione della denuncia penale. In appello, invece, la Commissione Tributaria Regionale ha accolto le doglianze della società, ritenendo che, alla luce dell’art. 1, commi 130, 131 e 132, della legge n. 208/2015, la denuncia penale dovesse essere presentata entro il termine ordinario di decadenza dell’accertamento. Poiché la denuncia del 15 giugno 2012 era tardiva rispetto agli anni fiscali 2004, 2005 e 2006, il raddoppio non poteva operare e gli avvisi notificati nel 2012 e nel 2014 erano decaduti. Gli avvisi sono stati quindi annullati. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate, considerata la sussistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti.
Norme richiamate
Art. 43 d.P.R. n. 600/1973
Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia per determinati reati tributari, i termini sono raddoppiati.
La Commissione ha interpretato il raddoppio in senso restrittivo, ritenendo necessaria la presentazione della denuncia penale entro la scadenza del termine ordinario di accertamento.
Art. 2, comma 3, d.lgs. n. 128/2015
Clausola di salvaguardia relativa agli avvisi già notificati prima dell’entrata in vigore del decreto.
Secondo la sentenza, tale disciplina transitoria è stata implicitamente superata dalla successiva legge n. 208/2015, sicché non sarebbe più ammissibile un raddoppio fondato su una denuncia tardiva.
Art. 1, commi 130, 131 e 132, legge n. 208/2015
Per i periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2016, la denuncia deve essere presentata entro il termine ordinario previsto per l’accertamento.
La norma è stata ritenuta sostitutiva della precedente disciplina transitoria e diretta a escludere il raddoppio tardivo dei termini.
Art. 10 legge n. 212/2000
Il principio di buona fede e correttezza nei rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuente sostiene un’interpretazione che impedisca ampliamenti surrettizi e imprevedibili dei termini di accertamento.
Art. 24 Costituzione
La possibilità di riaprire indefinitamente il termine per l’accertamento è stata ritenuta lesiva del diritto di difesa e della certezza dei rapporti giuridici.
Sentenza Corte costituzionale n. 247/2011
Il raddoppio deriva dall’obbligo di presentazione della denuncia penale e può operare anche se la denuncia è presentata dopo la scadenza dei termini ordinari, purché sussistano i presupposti dell’obbligo di denuncia.
La Commissione ha ritenuto la pronuncia non vincolante, trattandosi di una decisione di rigetto e precedente alle modifiche normative del 2015; ha quindi adottato un’interpretazione più restrittiva.
Cassazione civile n. 16728/2016
La sentenza si è discostata dall’orientamento della Cassazione, secondo cui la disciplina transitoria del d.lgs. n. 128/2015 e quella successiva della legge n. 208/2015 avrebbero continuato a coesistere in determinate ipotesi.
Massime di principio
- Quando una normativa consente il raddoppio dei termini di accertamento per la presenza di una possibile violazione penale, occorre verificare non solo l’esistenza della denuncia, ma anche la sua tempestività rispetto al termine ordinario applicabile.
- Una denuncia penale presentata dopo la scadenza del termine ordinario può non essere sufficiente a riaprire o prolungare il potere accertativo dell’amministrazione, soprattutto alla luce dei principi di certezza dei rapporti giuridici, tutela dell’affidamento e diritto di difesa.
- Per valutare la tempestività di un avviso è necessario ricostruire la disciplina vigente ratione temporis, considerando le modifiche normative e le eventuali disposizioni transitorie applicabili al periodo d’imposta.
- La questione è stata oggetto di orientamenti giurisprudenziali contrastanti; pertanto, in casi analoghi, occorre verificare la giurisprudenza più recente e l’eventuale prevalenza dell’orientamento della Corte di Cassazione.
- Il giudice tributario può svolgere una valutazione prognostica sull’effettiva sussistenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia, per escludere denunce strumentali finalizzate esclusivamente a ottenere un termine di accertamento più lungo.
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