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Ordinanza

Ordinanza n. 971/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di aggiudicazione in favore di Centro Statistica Aziendale s.r.l. dell'appalto specifico n. 5269696, indetto da Consip per l'affidamento del servizio Cati/Cawi sul sentiment sulle riforme della PA e sulla verifica delle procedure amministrative per ISTAT, ID 2850, nell'ambito dello SDA per servizi di contact center ID 2682, connesso al progetto PNRR CUP n. H59B23000020006, CIG n. B72F7816DB, comunicato con nota prot. Registro Ufficiale Consip 59827 del 12 dicembre 2025, nonché della graduatoria formata dalla Commissione di gara, dei verbali di gara, della documentazione dell'offerta della CSA resa integralmente disponibile il 23 dicembre 2025 e di ogni altro provvedimento o atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

Giustizia amministrativa202601095

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione dell'appalto specifico per il servizio Cati/Cawi in favore dell'impresa aggiudicataria, con relativa graduatoria, verbali e documentazione di offerta

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Le imprese ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'aggiudicazione disposta da Consip nell'ambito di una procedura di appalto specifico connessa a un progetto PNRR, nonché gli atti della gara e la documentazione dell'offerta dell'aggiudicataria. Il testo dell'ordinanza non espone il contenuto specifico dei motivi di illegittimità dedotti. Nel corso della camera di consiglio le ricorrenti hanno rinunciato alla domanda cautelare e le parti hanno prestato assenso alla compensazione delle spese della fase cautelare. Il Collegio ha rilevato, sulla base della documentazione prodotta da Consip, che l'appalto è finanziato nell'ambito del PNRR, Investimento 2.2, Sub-investimento 2.2.4, e che il progetto risulta riferibile alla Presidenza del Consiglio dei Ministri quale soggetto centrale titolare; per tale ragione ha ritenuto necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tale amministrazione.

La decisione

Il TAR ha preso atto della rinuncia alla misura cautelare, senza quindi pronunciarsi nel merito della domanda di sospensione. Ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 12-bis, comma 4, d.l. n. 68/2022, convertito in l. n. 108/2022, assegnando alle ricorrenti dieci giorni dalla comunicazione o dalla notifica dell'ordinanza, se anteriore, per notificare il ricorso e l'ordinanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con deposito della prova della notifica nei successivi quindici giorni, a pena di improcedibilità del gravame. Il TAR ha inoltre precisato che resta a carico delle ricorrenti l'eventuale notificazione ad altro soggetto centrale titolato, qualora ciò emerga da ulteriori approfondimenti. L'esame delle istanze istruttorie è stato riservato alla trattazione di merito, anche in considerazione dell'opposizione delle parti intimate e della necessità di completare il contraddittorio. È stata fissata per il merito l'udienza pubblica del 10 giugno 2026. Le spese della fase sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata proposta ai sensi della disciplina cautelare del processo amministrativo, ma il TAR non l'ha esaminata nel merito perché ha preso atto della rinuncia.

  • art. 12-bis, comma 4, d.l. n. 68/2022, conv. in l. n. 108/2022

    La disposizione è stata posta a fondamento dell'integrazione del contraddittorio nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale soggetto centrale titolare del progetto PNRR interessato dall'appalto.

Massime di principio

  • Quando una controversia relativa a un appalto finanziato nell'ambito del PNRR coinvolge un progetto di cui risulta titolare un soggetto centrale, il giudice amministrativo deve verificare la completezza del contraddittorio e può disporne l'integrazione nei confronti di tale soggetto ai sensi dell'art. 12-bis, comma 4, d.l. n. 68/2022, conv. in l. n. 108/2022.
  • L'integrazione del contraddittorio disposta dal giudice amministrativo deve essere eseguita dalla parte ricorrente nel termine perentorio assegnato, con successivo deposito della prova della notificazione; l'inosservanza può comportare l'improcedibilità del ricorso.
  • La rinuncia alla domanda cautelare comporta la presa d'atto della rinuncia e impedisce una pronuncia giudiziale sul merito della sospensione richiesta; la controversia può proseguire per la decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contrattoIstruttoria processuale
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

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