Corte di giustizia, Sentenza C-442/18
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 dicembre 2019. — Banca centrale europea contro Espírito Santo Financial (Portugal), SGPS, SA. — Impugnazione – Diniego di accesso alle decisioni del consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) – Protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della BCE – Articolo 10, paragrafo 4 – Riservatezza delle riunioni – Risultato delle delibere – Facoltà di divulgazione – Decisione 2004/258/CE – Accesso ai documenti della BCE – Articolo 4, paragrafo 1, lettera a) – Riservatezza delle delibere – Pregiudizio alla tutela dell’interesse pubblico. — Causa C-442/18 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte accoglie in parte l’impugnazione della BCE contro la sentenza del Tribunale sul diniego di accesso a documenti relativi alla crisi della Banco Espírito Santo. Stabilisce che il risultato delle deliberazioni del consiglio direttivo della BCE è riservato, salvo decisione di pubblicazione dello stesso consiglio, e che non occorre dimostrare un concreto pregiudizio all’interesse pubblico per negarne l’accesso. Tuttavia, respinge il ricorso della ESF limitatamente all’accesso all’importo del credito contenuto nel verbale del 28 luglio 2014 e compensa le spese in parte.
Accesso ai documenti della BCE: la Corte chiarisce che il risultato delle deliberazioni del consiglio direttivo è riservato, salvo decisione dello stesso consiglio di renderlo pubblico, e che il diniego di accesso può essere motivato dal solo richiamo a tale riservatezza.
La questione giuridica
Se l’articolo 10, paragrafo 4, del protocollo sul SEBC e la BCE, letto in combinato con l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, della decisione 2004/258/CE, consenta di negare l’accesso al risultato delle deliberazioni del consiglio direttivo della BCE senza dover dimostrare concretamente che la divulgazione arrecherebbe pregiudizio all’interesse pubblico; e se il Tribunale abbia errato nel ritenere insufficiente la motivazione del diniego di accesso all’importo del credito figurante nei verbali del consiglio direttivo.
Principio di diritto
La Corte afferma che il risultato delle deliberazioni del consiglio direttivo della BCE è coperto da riservatezza in forza dell’articolo 10, paragrafo 4, seconda frase, del protocollo sul SEBC e la BCE, interpretato in combinato con l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, della decisione 2004/258/CE; di conseguenza, il direttore generale del segretariato deve negarne l’accesso salvo che il consiglio direttivo abbia deciso di renderlo pubblico, senza necessità di dimostrare in concreto un pregiudizio all’interesse pubblico. Ne deriva che la motivazione del diniego può limitarsi al richiamo di tale base normativa e il Tribunale è incorso in errore nel pretendere una motivazione più ampia per l’importo del credito figurante nel verbale del 28 luglio 2014.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 256, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 296, secondo comma, TFUE
- Articolo 10, paragrafo 4, del protocollo n. 4 sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea
- Decisione 2004/258/CE della BCE
- Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, della decisione 2004/258/CE
- Articolo 7, paragrafo 1, della decisione 2004/258/CE
- Articolo 138 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte
- Regolamento (UE) n. 1024/2013
Accesso ai documenti della BCE e riservatezza delle deliberazioni del consiglio direttivo
La pronuncia riguarda un’impugnazione proposta dalla BCE avverso la sentenza del Tribunale che aveva annullato in parte il diniego di accesso a documenti connessi alla decisione del 1° agosto 2014 relativa alla Banco Espírito Santo SA. Il nodo centrale è il rapporto tra la disciplina dell’accesso ai documenti della BCE e la riservatezza delle deliberazioni del consiglio direttivo prevista dal protocollo sul SEBC e la BCE.
Contesto fattuale e procedimento amministrativo
La ESF, holding portoghese azionista della BES, aveva chiesto alla BCE l’accesso alla decisione del 1° agosto 2014 e ai documenti connessi. La BCE aveva concesso un accesso solo parziale, oscurando tra l’altro l’importo del credito risultante dal verbale del 28 luglio 2014 e alcune informazioni contenute nelle proposte del comitato esecutivo del 28 luglio e del 1° agosto 2014.
La ESF aveva presentato domanda di conferma contestando la motivazione del diniego e chiedendo l’accesso agli importi omessi. Con la decisione del 1° aprile 2015 la BCE aveva fornito ulteriori informazioni su alcune proposte, ma aveva confermato il diniego per gli importi occultati nei verbali e per taluni passaggi cancellati nelle proposte.
Decisione del Tribunale
Dinanzi al Tribunale, la ESF aveva dedotto quattro motivi. Il Tribunale aveva annullato la decisione della BCE nella parte relativa all’importo del credito figurante nel verbale del 28 luglio 2014 e ad alcune informazioni occultate nelle proposte, ritenendo che la BCE non avesse adeguatamente motivato il diniego di accesso e che dovesse spiegare in che modo la divulgazione avrebbe concretamente pregiudicato l’interesse pubblico alla riservatezza delle deliberazioni.
Motivo unico di impugnazione
La BCE ha dedotto un motivo unico, sostenendo che il Tribunale aveva interpretato erroneamente l’articolo 10, paragrafo 4, del protocollo sul SEBC e la BCE e l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, della decisione 2004/258. Secondo la BCE, la riservatezza delle riunioni del consiglio direttivo si estende all’integralità dei verbali, compreso il risultato delle deliberazioni, salvo che sia lo stesso consiglio direttivo a decidere di divulgarlo.
Ragionamento della Corte
La Corte richiama anzitutto il principio secondo cui il diritto derivato dell’Unione deve essere interpretato, per quanto possibile, in modo conforme ai Trattati. Osserva che l’articolo 10, paragrafo 4, seconda frase, del protocollo attribuisce al consiglio direttivo la competenza esclusiva a decidere se rendere pubblico il risultato delle proprie deliberazioni.
In tale cornice, interpretare la decisione 2004/258 nel senso accolto dal Tribunale significherebbe attribuire al direttore generale del segretariato della BCE il potere di valutare se concedere l’accesso al risultato delle deliberazioni, interferendo così con la competenza riservata al consiglio direttivo. Per evitare tale conflitto, la Corte afferma che la riservatezza del risultato delle deliberazioni è garantita senza che sia necessario dimostrare che la divulgazione arrechi pregiudizio all’interesse pubblico.
La Corte aggiunge che tale lettura è coerente con il considerando 3 della decisione 2004/258, il quale prevede espressamente che le riunioni degli organi decisionali della BCE sono riservate, salvo decisione dell’organo competente di rendere pubblico il risultato delle delibere.
Esito sull’impugnazione
La Corte dichiara irricevibile la parte dell’impugnazione con cui la BCE contestava anche l’annullamento relativo alle informazioni occultate nelle proposte, poiché non aveva sviluppato alcun motivo specifico su tale punto. Per contro, accoglie l’impugnazione nella parte relativa all’importo del credito contenuto nel verbale del 28 luglio 2014 e annulla la sentenza del Tribunale in quel punto.
Decisione nel merito della controversia
Statuendo definitivamente, la Corte respinge i motivi della ESF relativi al diniego di accesso all’importo del credito. Precisa che la motivazione della BCE era sufficiente, perché consentiva di comprendere che il diniego si fondava sulla riservatezza del risultato delle deliberazioni. Inoltre, la circostanza che un importo approssimativo fosse stato divulgato dalla Banca del Portogallo non obbligava la BCE a comunicare l’importo esatto.
Spese
La Corte pone le spese in misura prevalente a carico della ESF, che sopporta le proprie spese e un terzo di quelle della BCE, mentre la BCE sopporta i due terzi delle proprie spese relative sia al giudizio di primo grado sia all’impugnazione.
Principio affermato
Il risultato delle deliberazioni del consiglio direttivo della BCE è riservato ex lege e può essere divulgato solo se il consiglio direttivo stesso decide in tal senso; il diniego di accesso a tali informazioni non richiede una verifica concreta del pregiudizio all’interesse pubblico e può essere motivato con il richiamo alla base normativa applicabile.
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