Circolare n. 31/E del 30/12/2014
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare esamina le principali semplificazioni introdotte dal decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, con particolare attenzione a persone fisiche, rimborsi, società, fiscalità internazionale ed eliminazione di adempimenti superflui. Vengono chiariti decorrenze, soggetti interessati, effetti sulle dichiarazioni e sulle procedure di controllo, oltre a coordinamenti normativi su prima casa, omaggi, note di variazione, beni sequestrati, CAF e processo tributario. Alcune misure sono immediatamente operative dal 13 dicembre 2014, altre dal 1° gennaio 2015 o dal periodo d’imposta 2015, con applicazione del favor rei per diverse violazioni pregresse non ancora definitive.
Commento alle novità fiscali del d.lgs. 175/2014 e primi chiarimenti
Commento alle novità fiscali del d.lgs. 175/2014 e primi chiarimenti
La circolare fornisce i primi chiarimenti sulle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, intervenendo su una vasta gamma di adempimenti fiscali e procedurali. Il documento è organizzato per aree tematiche e mira a chiarire decorrenze, effetti applicativi, soggetti interessati e coordinamenti con la disciplina previgente, con particolare attenzione alle semplificazioni e alla riduzione degli oneri formali.
Semplificazioni per le persone fisiche
Sul versante delle persone fisiche, la circolare tratta anzitutto le modifiche alle addizionali regionale e comunale all’IRPEF. Per l’addizionale regionale, il domicilio fiscale rilevante è quello del 1° gennaio dell’anno cui l’addizionale si riferisce, e non più quello del 31 dicembre. Per l’addizionale comunale, viene semplificato il calcolo dell’acconto, che va effettuato con l’aliquota deliberata dal comune per l’anno precedente e validamente pubblicata nel Portale del federalismo fiscale, senza possibilità di variazione mediante delibere pubblicate entro il 20 dicembre precedente.
La circolare precisa che, per il periodo d’imposta 2014, l’addizionale regionale IRPEF è determinata con riferimento al domicilio fiscale al 1° gennaio 2014 e che, nei modelli dichiarativi 730/2015 e Unico PF 2015, non è più richiesta l’indicazione del domicilio fiscale al 31 dicembre 2014. Per l’addizionale comunale, l’acconto 2015 deve essere calcolato con la stessa aliquota del saldo 2014, mentre le eventuali nuove deliberazioni comunali avranno effetto sul saldo 2015.
La circolare introduce poi la nuova disciplina delle spese di vitto e alloggio dei professionisti, modificando l’art. 54, comma 5, TUIR. Dal periodo d’imposta 2015, le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono più compensi in natura per il professionista. Ne deriva che il professionista non deve più riaddebitare tali spese in fattura né può considerarle componenti deducibili del proprio reddito di lavoro autonomo. Per il committente, la deducibilità del costo segue le ordinarie regole della propria categoria reddituale, senza il limite del 75% previsto per le spese di vitto e alloggio del professionista, purché siano dimostrate inerenza, effettività e riferibilità documentale al professionista che ha fruito del servizio.
La stessa soluzione viene ritenuta applicabile anche ai redditi di lavoro autonomo non abituale di cui all’art. 67, comma 1, lett. l), TUIR, in ragione della sostanziale identità della nozione di compenso. La disposizione entra in vigore dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015, ma, per i contribuenti con periodo coincidente con l’anno solare, opera dal 1° gennaio 2015.
In materia di successioni, vengono ampliati gli esoneri dalla presentazione della dichiarazione di successione: l’obbligo viene escluso quando l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta e l’attivo ereditario non supera 100.000 euro, senza comprendere immobili o diritti reali immobiliari, salvo sopravvenienze ereditarie. Viene inoltre esteso il novero dei documenti allegabili in copia non autentica, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, per alcuni documenti elencati dall’art. 30 TUS, ferma restando la facoltà dell’Ufficio di chiedere gli originali o copie autentiche.
Infine, viene soppressa la comunicazione all’Agenzia delle entrate per i lavori di riqualificazione energetica che proseguono oltre il periodo d’imposta. La soppressione opera per le spese sostenute nel 2014 relative a lavori proseguiti nel 2015, nonché per i soggetti con periodo non coincidente con l’anno solare, con conseguente inapplicabilità delle sanzioni, per effetto del favor rei, anche per violazioni pregresse non ancora definitivamente sanzionate.
Semplificazioni per i rimborsi
La circolare illustra la riforma dei rimborsi in conto fiscale: gli interessi maturati sulle somme rimborsate sono liquidati e corrisposti automaticamente dall’Agente della riscossione insieme al credito, senza necessità di presentare un’apposita istanza. Il rimborso deve avvenire entro 60 giorni se erogato dall’Agente della riscossione, oppure entro 20 giorni dalla ricezione della comunicazione dell’Ufficio competente se disposto direttamente dall’Agenzia delle entrate. Gli interessi decorrono dal 61° o dal 21° giorno, se il pagamento non è avvenuto per insufficienza di fondi.
Per i rimborsi da assistenza fiscale, dal 2015 i sostituti d’imposta recuperano le somme rimborsate ai sostituiti nel mese successivo mediante compensazione in F24, esponendo il dettaglio dei prospetti di liquidazione e dei risultati contabili. Le compensazioni così operate non concorrono al limite generale di 700.000 euro e, se effettuate entro i limiti delle ritenute del periodo d’imposta, non richiedono visto di conformità o sottoscrizione alternativa anche oltre 15.000 euro annui. Restano invece soggette al visto le compensazioni di eccedenze riportate per debiti diversi dalle ritenute.
Semplificazioni per le società
Per le società, la circolare affronta la razionalizzazione delle comunicazioni relative all’esercizio di opzioni per regimi speciali. Le opzioni per trasparenza fiscale, consolidato nazionale, tonnage tax e, parzialmente, IRAP, non richiedono più comunicazioni separate: l’opzione viene comunicata con la dichiarazione dei redditi o la dichiarazione IRAP presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare il regime. La misura si applica dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, quindi dal modello Unico 2015.
Per la trasparenza fiscale, l’opzione è irrevocabile per tre esercizi e comunicata con la dichiarazione del periodo da cui decorre. La regola si estende anche alle società a ristretta base proprietaria. Per il consolidato nazionale, l’opzione e il rinnovo sono comunicati con la dichiarazione presentata nel periodo di efficacia, mentre le ipotesi di interruzione o mancato rinnovo richiedono ancora specifiche comunicazioni entro 30 giorni. Per la tonnage tax, l’opzione è comunicata con la dichiarazione del periodo di decorrenza. Per l’IRAP, le società di persone e gli imprenditori individuali in contabilità ordinaria comunicano l’opzione per il regime delle società di capitali con la dichiarazione IRAP del periodo di applicazione.
La circolare modifica anche le modalità dichiarative e i termini di versamento per le società di persone in operazioni straordinarie o liquidazione, consentendo l’uso dei modelli approvati nello stesso anno di chiusura del periodo d’imposta e fissando il versamento al giorno 16 del mese successivo alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione. Viene inoltre ampliato a cinque periodi d’imposta il periodo di osservazione per la disciplina delle società in perdita sistematica, applicabile già dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
Fiscalità internazionale e adempimenti IVA
In materia di fiscalità internazionale, la circolare segnala l’abrogazione dell’obbligo per le società o enti non residenti di indicare in dichiarazione dei redditi l’indirizzo della stabile organizzazione e del rappresentante fiscale in Italia, trattandosi di dati già in possesso dell’Amministrazione.
Una parte rilevante del documento è dedicata alla nuova disciplina delle lettere d’intento: a partire dal 1° gennaio 2015 è l’esportatore abituale a trasmettere telematicamente la dichiarazione d’intento all’Agenzia delle entrate, che rilascia ricevuta telematica. Il fornitore deve verificare l’avvenuta presentazione prima di effettuare l’operazione non imponibile, pena sanzioni. Per un periodo transitorio, fino all’11 febbraio 2015, è consentito utilizzare le modalità previgenti; per le operazioni effettuate dopo tale data si applica la nuova disciplina. La circolare conferma che restano fermi alcuni obblighi: tenuta del registro, indicazione in fattura degli estremi della dichiarazione d’intento e riepilogo annuale nella dichiarazione IVA.
Sulle operazioni con Paesi black list, la circolare passa dalla comunicazione mensile o trimestrale alla comunicazione annuale, elevando la soglia complessiva annua a 10.000 euro. La soglia vale per il complesso delle cessioni e prestazioni rese e ricevute con operatori residenti in Paesi black list, e per il 2014 è consentito continuare ad applicare le vecchie regole fino a fine anno. Le violazioni pregresse non più punibili alla luce della nuova disciplina non sono sanzionabili, salvo provvedimenti definitivi.
Per le operazioni intracomunitarie, viene previsto l’inserimento immediato nella banca dati VIES al momento dell’attribuzione della partita IVA o della dichiarazione successiva della volontà di effettuare operazioni UE. È inoltre introdotta una possibile esclusione dal VIES per i soggetti che non presentano alcun elenco riepilogativo per quattro trimestri consecutivi, con comunicazione preventiva e possibilità di fornire documentazione o manifestare nuovamente la volontà di operare in ambito comunitario. Il principio del favor rei rende non più sanzionabili i comportamenti tenuti prima della riforma che oggi non costituirebbero violazione.
Sono inoltre semplificati gli elenchi Intrastat servizi, con riduzione delle informazioni richieste ai soli numeri IVA delle controparti, valore delle transazioni, codice del tipo di prestazione e paese di pagamento, con abrogazione di dati accessori come numero e data fattura, modalità di pagamento e di erogazione del servizio. Per le denunce dei premi incassati dagli assicuratori esteri operanti in libera prestazione di servizi, la denuncia diventa annuale e va presentata entro il 31 maggio dell’anno successivo, con decorrenza riferita ai premi incassati dal 1° gennaio 2015.
Sul fronte sanzionatorio, la circolare precisa che per gli errori nei dati statistici degli elenchi Intrastat si applica la sanzione prevista per le sole imprese rientranti nei decreti annuali sulla rilevazione statistica, e che la sanzione è irrogata una sola volta per ciascun elenco mensile inesatto o incompleto.
Eliminazione di adempimenti superflui e coordinamenti normativi
Tra le eliminazioni di adempimenti superflui, la circolare affronta la semplificazione in materia di ammortamento finanziario per concessioni di opere pubbliche: non è più richiesta l’autorizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze o del direttore dell’Agenzia delle entrate per dedurre quote di ammortamento differenziate, se coerenti con il piano economico-finanziario della concessione e nei limiti della quota imputata a bilancio. La semplificazione si applica dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto, e per le annualità precedenti resta possibile solo la deduzione in quote costanti in assenza di autorizzazione. La circolare chiarisce inoltre che la deroga sugli interessi passivi va superata alla luce del nuovo schema unico di convenzione, per evitare disallineamenti tra valori contabili e fiscali.
Per gli agenti e figure assimilate, l’art. 27 consente la trasmissione via PEC della dichiarazione per applicare la ritenuta ridotta al 20% sulle provvigioni, rendendo la dichiarazione valida fino a revoca o perdita dei requisiti. La circolare ritiene possibile, in via transitoria, l’invio via PEC già prima del nuovo decreto attuativo, nel rispetto dei termini previsti dal D.M. 16 aprile 1983. Viene inoltre chiarito che l’omessa o non veritiera comunicazione è sanzionata con le regole generali sulle comunicazioni tributarie, e che il favor rei può operare per le dichiarazioni non veritiere pregresse non definitive.
L’art. 28 abroga la disciplina della solidarietà passiva negli appalti per le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, superando gli oneri documentali che avevano creato criticità nei rapporti di filiera. Restano però misure di contrasto all’evasione attraverso la modifica della responsabilità solidale in materia di retribuzioni e contributi di cui all’art. 29 del d.lgs. 276/2003, nonché l’obbligo per l’INPS di trasmettere mensilmente i dati delle aziende e delle posizioni contributive dei dipendenti. La circolare afferma che le sanzioni pecuniarie per le violazioni pregresse non ancora definitive non si applicano, mentre la responsabilità dell’appaltatore per le violazioni del subappaltatore segue il principio generale di irretroattività.
Sempre l’art. 28 introduce, ai soli fini della liquidazione, accertamento e riscossione di tributi, contributi, sanzioni e interessi, l’effetto dell’estinzione della società trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese. Viene poi modificata la responsabilità dei liquidatori, che rispondono direttamente se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari prima della distribuzione ai soci o di non aver preferito crediti di rango inferiore; l’onere probatorio viene quindi trasferito sul liquidatore. È inoltre ridefinita la responsabilità di soci e amministratori in rapporto al valore dei beni ricevuti, con presunzione proporzionale alla quota posseduta. La circolare precisa infine che non si introducono nuovi obblighi dichiarativi e che la responsabilità dei liquidatori si estende a tutte le imposte e non solo a quelle dirette.
Coordinamenti IVA, omaggi e note di variazione
L’art. 29 riconduce le prestazioni di sponsorizzazione alla regola generale della detrazione forfetaria IVA del 50%, abrogando la precedente percentuale del 10%. Per gli enti in regime legge 398/1991 ciò semplifica la distinzione tra pubblicità e sponsorizzazione, mentre per gli esercenti attività di intrattenimento la percentuale forfetaria del 50% si applica solo alle sponsorizzazioni, restando le prestazioni pubblicitarie soggette alle regole ordinarie.
L’art. 30 allinea il valore di riferimento degli omaggi e delle spese di rappresentanza ai fini IVA e imposte dirette, elevando la soglia da 25,82 euro a 50 euro. La cessione gratuita di beni di costo unitario non superiore a 50 euro è fuori campo IVA; lo stesso vale per le prestazioni di servizi di valore non superiore a 50 euro, anche se gratuite o per uso personale/familiare dell’imprenditore. Inoltre, l’IVA sulle spese di rappresentanza resta indetraibile salvo per i beni di costo unitario non superiore a 50 euro.
Con l’art. 31, la circolare estende la possibilità di emettere note di variazione in diminuzione, senza limiti temporali, in caso di accordi di ristrutturazione del debito omologati ex art. 182-bis l. fall. o di piani attestati ex art. 67, comma 3, lett. d), pubblicati nel registro delle imprese. Ciò consente al fornitore di recuperare l’IVA originariamente versata anche oltre l’anno di effettuazione dell’operazione, in parallelo con la disciplina delle perdite su crediti ai fini delle imposte sui redditi.
Regime fiscale dei beni sequestrati e prima casa
Per i beni immobili sottoposti a sequestro e confisca non definitiva, l’art. 32 sostituisce l’esenzione con la sospensione del versamento di imposte, tasse e tributi il cui presupposto sia la titolarità o il possesso dell’immobile. Restano dovuti gli adempimenti dichiarativi; sono invece espressamente esenti le imposte di registro, ipotecaria, catastale e di bollo sugli atti posti in essere durante l’amministrazione giudiziaria che abbiano ad oggetto tali beni. Il reddito fondiario prodotto dagli immobili sequestrati o confiscati non concorre alla formazione del reddito imponibile, pur dovendo essere indicato in dichiarazione per consentire la successiva liquidazione in caso di revoca della misura.
L’art. 33 allinea la nozione di prima casa ai fini IVA e registro, superando il riferimento alle caratteristiche di lusso del D.M. 2 agosto 1969 e valorizzando la classificazione catastale. L’aliquota IVA del 4% si applica agli immobili abitativi classificati in categorie diverse da A/1, A/8 e A/9, ricorrendo le ulteriori condizioni previste dalla nota II-bis. La circolare precisa che anche per le cessioni di abitazioni diverse dalla prima casa e per i fabbricati Tupini la categoria catastale è il criterio decisivo, mentre gli immobili A/1, A/8 e A/9 restano soggetti ad aliquota ordinaria del 22%.
Prestazione energetica, CAF e processo tributario
L’art. 34 attribuisce al Ministero dello sviluppo economico la competenza all’irrogazione delle sanzioni per violazioni in materia di attestato di prestazione energetica, con trasmissione telematica all’amministrazione competente dei dati rilevanti da parte dell’Agenzia delle entrate. Il pagamento della sanzione non esonera dall’obbligo di presentare l’attestato omesso.
L’art. 35 introduce requisiti più stringenti per i CAF e per le società richiedenti l’autorizzazione, imponendo presenza territoriale in almeno un terzo delle province, un numero minimo di dichiarazioni trasmesse e una relazione tecnica annuale che descriva organizzazione, controlli interni, affidamento a terzi e formazione del personale. Viene inoltre previsto un procedimento di autorizzazione più puntuale, l’ampliamento della formula organizzativa dei centri e un nuovo massimale minimo della polizza di responsabilità civile pari a tre milioni di euro. La circolare disciplina i termini di adeguamento per i CAF già autorizzati e i controlli annuali dell’Agenzia delle entrate sul numero di dichiarazioni validamente trasmesse, la cui insufficienza determina la decadenza dall’autorizzazione.
Infine, l’art. 36 sopprime l’obbligo di depositare copia dell’appello presso la commissione tributaria provinciale quando l’appello non sia notificato a mezzo ufficiale giudiziario. La nuova regola si applica agli appelli notificati dal 13 dicembre 2014; per quelli notificati fino al 12 dicembre 2014, la circolare ritiene prudenzialmente ancora necessario il deposito entro trenta giorni dalla notifica, secondo la disciplina previgente.
Punti principali
Semplificazioni per le persone fisiche
La circolare chiarisce il nuovo criterio del domicilio fiscale al 1° gennaio per l’addizionale regionale IRPEF e la semplificazione del calcolo dell’acconto dell’addizionale comunale, che va determinato con l’aliquota dell’anno precedente. Tratta inoltre le nuove regole sulle spese di vitto e alloggio dei professionisti acquistate direttamente dal committente, che dal 2015 non costituiscono compensi in natura e non sono più soggette ai precedenti adempimenti di riaddebito; chiarisce anche l’applicazione ai lavoratori autonomi non abituali. Sono poi illustrate le semplificazioni nella dichiarazione di successione e la soppressione dell’obbligo di comunicazione per lavori di riqualificazione energetica che proseguono oltre il periodo d’imposta.
Rimborsi e compensazioni
Per i rimborsi in conto fiscale, gli interessi sono liquidati automaticamente insieme al credito rimborsato, senza separata istanza del contribuente, e con termini distinti a seconda che il rimborso sia erogato dall’agente della riscossione o dall’Agenzia delle entrate. Per i rimborsi da assistenza, dal 2015 il sostituto d’imposta recupera le somme rimborsate mediante compensazione F24, con nuove modalità di esposizione dei dati e senza incidenza sul limite generale di compensazione; sono inoltre esclusi dall’obbligo di visto di conformità nei casi previsti.
Semplificazioni per le società
La circolare analizza la razionalizzazione delle comunicazioni relative all’esercizio di opzioni per trasparenza, consolidato nazionale, tonnage tax e IRAP, che confluiscono nella dichiarazione dei redditi o IRAP anziché in appositi moduli. Per le società di persone coinvolte in operazioni straordinarie vengono semplificati modelli dichiarativi e termini di versamento. È inoltre ampliato a cinque anni il periodo di osservazione per le società in perdita sistematica.
Fiscalità internazionale e adempimenti IVA
Sono trattate la soppressione dell’obbligo di indicare in dichiarazione i dati della stabile organizzazione o del rappresentante fiscale per i non residenti, la nuova disciplina delle lettere d’intento con invio telematico da parte dell’esportatore abituale e controllo preventivo del fornitore, la comunicazione black list annuale con soglia complessiva di 10.000 euro, l’immediata iscrizione al VIES per le operazioni intracomunitarie, la revisione degli Intrastat servizi e le nuove regole sulle denunce dei premi incassati da operatori esteri e sulle sanzioni statistiche Intrastat.
Eliminazione di adempimenti superflui e coordinamenti normativi
La circolare illustra l’abolizione di varie autorizzazioni o comunicazioni non più necessarie, tra cui quella per l’ammortamento finanziario differenziato nelle concessioni di opere pubbliche e la copia dell’appello depositata presso la commissione tributaria provinciale. Vengono poi coordinati il regime forfetario IVA delle sponsorizzazioni, il valore degli omaggi e delle spese di rappresentanza, la rettifica IVA sui crediti non riscossi in procedure di ristrutturazione del debito, il regime fiscale dei beni sequestrati, la nozione di prima casa ai fini IVA e registro, i controlli sulle attestazioni di prestazione energetica e i requisiti dei CAF.
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