Circolare n. 32/E del 30/12/2014
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la nuova disciplina dei rimborsi IVA introdotta dal d.lgs. 175/2014, in vigore dal 13 dicembre 2014, con l’obiettivo di semplificare e accelerare l’erogazione. Le novità principali riguardano l’innalzamento a 15.000 euro della soglia per i rimborsi senza adempimenti ulteriori, la possibilità di ottenere rimborsi superiori a tale importo senza garanzia se assistiti da visto di conformità o sottoscrizione alternativa e da dichiarazione sostitutiva, e l’obbligo di garanzia solo in situazioni di rischio. La circolare chiarisce inoltre la decorrenza del termine di tre mesi per il pagamento, il regime delle sospensioni per reati, le forme e la durata delle garanzie, i casi di esenzione e le regole transitorie per i rimborsi già in corso.
Esecuzione dei rimborsi IVA dopo la modifica dell’art. 38-bis DPR 633/1972
Esecuzione dei rimborsi IVA alla luce della nuova disciplina dell’art. 38-bis
La circolare n. 32/E del 30 dicembre 2014 esamina le modifiche apportate dal d.lgs. 175/2014 all’art. 38-bis del DPR 633/1972, con effetti dal 13 dicembre 2014. L’intervento mira a semplificare e accelerare l’erogazione dei rimborsi IVA, riducendo l’area di applicazione della garanzia e introducendo un sistema fondato, per i rimborsi di importo rilevante, sul visto di conformità o sulla sottoscrizione alternativa e su una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Decorrenza del termine per il pagamento dei rimborsi
Il nuovo testo anticipa il termine di tre mesi per l’esecuzione del rimborso alla data di effettiva presentazione della dichiarazione, anziché alla scadenza del termine ordinario di presentazione. Se per lo stesso periodo d’imposta sono presentate più dichiarazioni, il termine decorre nuovamente dall’ultima presentata. Rimane fermo il criterio di decorrenza degli interessi dal novantesimo giorno successivo alla presentazione, con la previsione che non si computi il periodo tra richiesta documentale e consegna degli atti quando tale intervallo superi i quindici giorni. Se il visto di conformità viene apposto tramite dichiarazione integrativa, gli interessi decorrono dalla data di apposizione del visto.
Soglia di 15.000 euro per i rimborsi senza adempimenti ulteriori
Per i rimborsi IVA fino a 15.000 euro il contribuente deve limitarsi a presentare la dichiarazione annuale o l’istanza infrannuale, senza ulteriori adempimenti né garanzia. La soglia non si riferisce alla singola richiesta, ma alla somma delle richieste di rimborso riferite all’intero periodo d’imposta. La circolare ribadisce quindi che l’innalzamento della soglia rispetto al previgente limite di 5.164,57 euro opera come esonero totale da ulteriori formalità.
Rimborsi superiori a 15.000 euro senza garanzia
Per i rimborsi di importo superiore a 15.000 euro, la garanzia non è più necessaria se il contribuente non rientra nelle ipotesi di rischio previste dal comma 4 dell’art. 38-bis e se presenta congiuntamente:
- la dichiarazione annuale o l’istanza trimestrale munita di visto di conformità o di sottoscrizione alternativa;
- la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante i requisiti patrimoniali, la continuità dell’attività e la regolarità contributiva.
La garanzia resta, però, una valida alternativa: chi la presta è esonerato dal visto e dalla dichiarazione sostitutiva. La circolare precisa inoltre che il visto o la sottoscrizione alternativa valgono sia per i rimborsi sia per le compensazioni, ma la soglia di 15.000 euro va verificata separatamente per le due fattispecie. In conseguenza di ciò, il superamento complessivo della soglia non comporta automaticamente l’obbligo di visto se le singole richieste restano sotto il limite.
Soggetti abilitati al visto e ruolo della sottoscrizione alternativa
La circolare individua i soggetti che possono apporre il visto di conformità ai fini del rimborso: responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF-imprese, dottori commercialisti ed esperti contabili, consulenti del lavoro e periti/esperti camerali iscritti alla data del 30 settembre 1993 con i requisiti di legge. Per i soggetti dotati di organo di revisione contabile è ammessa, in alternativa, la sottoscrizione della dichiarazione da parte dell’organo di controllo, con il medesimo valore giuridico del visto quando svolge i controlli richiesti.
Sono inoltre richiamati i casi in cui il visto può essere apposto da un professionista o CAF diversi dal soggetto che tiene le scritture contabili, se quest’ultimo non è abilitato o è oggettivamente impossibilitato ad apporlo. La circolare chiarisce che anche i professionisti che possiedono i requisiti possono apporre il visto sulla propria dichiarazione o istanza. Per gli enti locali e per le regioni è riconosciuta una valenza analoga al visto per la sottoscrizione del collegio dei revisori o del collegio dei revisori dei conti.
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
La dichiarazione sostitutiva, da rendere ex art. 47 DPR 445/2000, deve attestare tre gruppi di condizioni:
- la tenuta del patrimonio netto e degli immobili iscritti, che non devono risultare diminuiti oltre il 40% rispetto all’ultimo periodo d’imposta chiuso;
- per le società di capitali non quotate, l’assenza di cessioni di azioni o quote superiori al 50% del capitale sociale nell’anno precedente la richiesta;
- la regolarità nei versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.
Il controllo patrimoniale si fonda sulle risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta, anche se il bilancio non è stato ancora approvato. Per i soggetti che non adottano la contabilità ordinaria non rileva il requisito relativo alla diminuzione del patrimonio netto. La dichiarazione va resa nel riquadro apposito della dichiarazione IVA o del modello IVA TR e deve essere conservata, insieme al documento di identità, da chi trasmette la dichiarazione, per eventuale esibizione all’Agenzia delle entrate. La circolare ricorda altresì che per le società e gli enti non operativi permane il divieto di rimborso in determinate ipotesi, ma è comunque possibile attestare l’assenza dei requisiti di non operatività con apposita dichiarazione sostitutiva.
Ipotesi in cui resta obbligatoria la garanzia
La garanzia continua a essere necessaria per i rimborsi superiori a 15.000 euro richiesti:
- da soggetti che esercitano un’attività d’impresa da meno di due anni, con esclusione delle start-up innovative;
- da soggetti che, nei due anni precedenti la richiesta, hanno ricevuto avvisi di accertamento o rettifica con differenze oltre le soglie percentuali previste dalla norma;
- da soggetti che presentano la dichiarazione o l’istanza senza visto o sottoscrizione alternativa, oppure senza dichiarazione sostitutiva;
- da soggetti che chiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile alla cessazione dell’attività.
La circolare chiarisce che il biennio di riferimento va calcolato dalla data di presentazione della richiesta di rimborso. Sono rilevanti non solo gli atti IVA, ma anche gli accertamenti relativi ad altri tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, nonché gli atti di recupero di crediti inesistenti. Non si considerano, invece, gli atti annullati in autotutela o definitivamente vinti dal contribuente.
Rimborsi in procedura semplificata e conto fiscale
Le nuove regole valgono anche per i rimborsi IVA richiesti all’Agente della riscossione in procedura semplificata. Per importi fino a 15.000 euro non è richiesta alcuna garanzia e tali importi non incidono sulla franchigia del 10% prevista per il conto fiscale. Per importi superiori a 15.000 euro il contribuente può scegliere tra garanzia e combinazione visto di conformità/dichiarazione sostitutiva, se non rientra in una situazione di rischio.
La circolare chiarisce inoltre che gli interessi relativi ai rimborsi in procedura semplificata sono corrisposti automaticamente dall’Agente della riscossione, senza necessità di istanza separata. È anche confermato il termine di sessanta giorni per il pagamento dei rimborsi in tale procedura, mentre per quelli richiesti all’ufficio e liquidati dall’Agente della riscossione è previsto un termine di venti giorni dalla ricezione della comunicazione.
Disposizioni transitorie per i rimborsi già in corso
Le semplificazioni si applicano anche ai rimborsi in corso alla data di entrata in vigore del d.lgs. 175/2014. Per le richieste tra 5.164,57 euro e 15.000 euro l’ufficio o l’Agente della riscossione non deve più pretendere la garanzia; se già richiesta, il contribuente non è tenuto a presentarla. Le garanzie già prestate per rimborsi conclusi non possono essere restituite.
Per i rimborsi superiori a 15.000 euro già richiesti, il contribuente deve presentare la dichiarazione sostitutiva, con visto di conformità o sottoscrizione alternativa, e la valutazione dei requisiti di rischio va effettuata alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, non alla data della richiesta. Se vi è stato ritardo nella consegna della garanzia, gli interessi riprendono a decorrere dal 13 dicembre 2014 o, nei casi pertinenti, dalla presentazione della dichiarazione sostitutiva.
Sospensione del rimborso in presenza di reati
Quando nel periodo di riferimento è stato constatato uno dei reati di cui agli artt. 2 e 8 del d.lgs. 74/2000, il rimborso è sospeso fino a concorrenza dell’IVA indicata nelle fatture o negli altri documenti illecitamente emessi o utilizzati, fino alla definizione del procedimento penale. La sospensione opera automaticamente, senza margini di discrezionalità per l’ufficio, e non è condizionata dalla definizione dell’obbligazione tributaria sottostante.
Regole generali sulle garanzie
La circolare conferma che la disciplina delle garanzie non è sostanzialmente modificata quanto a tipologie e modalità di prestazione. La durata deve essere pari a tre anni dall’erogazione del rimborso, o più breve se coincide con il termine di decadenza dell’accertamento. Sono ammesse fideiussione bancaria o di impresa commerciale solvibile, polizza fideiussoria, cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, garanzie dei Confidi per le PMI e, nei gruppi con patrimonio consolidato superiore a 250 milioni di euro, l’assunzione diretta dell’obbligazione da parte della capogruppo o controllante.
La circolare precisa anche che l’importo garantito deve includere l’imposta chiesta a rimborso e gli interessi, e che, per i rimborsi in procedura semplificata, la franchigia del 10% del conto fiscale va considerata nel calcolo dell’importo da garantire. Sono infine richiamate le regole per la riduzione della garanzia già prestata e per la possibilità, in presenza di atti di contestazione o sanzione, di sospendere il pagamento salvo presentazione di adeguata garanzia.
Esenzioni particolari dall’obbligo di garanzia
Restano escluse dall’obbligo di garanzia le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici, per effetto di norme speciali già applicate in via interpretativa ai rimborsi IVA. È confermata anche l’esenzione per le società di gestione dei fondi comuni di investimento immobiliare, sia per rimborsi annuali sia infrannuali, indipendentemente dall’importo e dalle condizioni generali di rischio. Per le società in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa, i rimborsi dell’art. 30 non ancora liquidati e quelli successivi sono eseguiti senza garanzia fino a 258.228,45 euro complessivi nell’ambito della procedura, limite da riferire all’intera procedura concorsuale e non ai singoli periodi d’imposta.
Punti principali
Decorrenza del termine per l’esecuzione del rimborso
Il termine di tre mesi per eseguire i rimborsi decorre dalla data di effettiva presentazione della dichiarazione e non più dalla scadenza del termine di presentazione. In caso di più dichiarazioni per lo stesso periodo d’imposta, il termine riparte dall’ultima presentata. Per gli interessi, resta ferma la decorrenza dal novantesimo giorno successivo alla presentazione, con sospensione del periodo di ritardo nella consegna dei documenti oltre 15 giorni; se il visto di conformità è apposto con dichiarazione integrativa, gli interessi decorrono dalla data del visto.
Rimborsi fino a 15.000 euro
Per i rimborsi annuali o infrannuali fino a 15.000 euro è sufficiente la sola presentazione della dichiarazione o dell’istanza, senza garanzia né altri adempimenti. La soglia va calcolata sull’insieme delle richieste di rimborso riferite all’intero periodo d’imposta, non sulla singola istanza.
Rimborsi superiori a 15.000 euro senza garanzia
Per i rimborsi oltre 15.000 euro, se non ricorrono situazioni di rischio, non è più necessaria la garanzia, purché la dichiarazione o istanza rechi il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa e sia accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sui requisiti patrimoniali e contributivi. La prestazione della garanzia esonera dall’apposizione del visto e dalla dichiarazione sostitutiva; il contribuente può quindi scegliere tra garanzia e adempimenti alternativi.
Visto di conformità e sottoscrizione alternativa
La circolare individua i soggetti abilitati al visto di conformità: RAF dei CAF-imprese, dottori commercialisti ed esperti contabili, consulenti del lavoro e periti/esperti camerali con i requisiti richiesti. È ammessa, in alternativa al visto, la sottoscrizione dell’organo di revisione contabile o di controllo nei casi previsti. Il visto può essere apposto anche dal professionista sulla propria dichiarazione. Viene precisato che la soglia di 15.000 euro si calcola separatamente per compensazioni e rimborsi.
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
La dichiarazione sostitutiva deve attestare: stabilità del patrimonio netto e degli immobili, continuità dell’attività, assenza di cessioni rilevanti di partecipazioni per società di capitali non quotate, e regolarità dei versamenti previdenziali e assicurativi. La verifica patrimoniale avviene con riferimento all’ultimo periodo d’imposta chiuso; per i non ordinari non si considera la riduzione del patrimonio netto. La dichiarazione è resa nel quadro specifico della dichiarazione IVA o del modello IVA TR ed è soggetta a controlli e sanzioni in caso di falsità.
Ipotesi di rischio e obbligo di garanzia
La garanzia resta obbligatoria per rimborsi oltre 15.000 euro quando la richiesta proviene da soggetti che esercitano l’attività da meno di due anni, da soggetti con specifici avvisi di accertamento o rettifica nei due anni precedenti oltre determinate soglie di scostamento, da richieste prive di visto/sottoscrizione o dichiarazione sostitutiva, e per i rimborsi dell’eccedenza detraibile alla cessazione dell’attività. Sono chiariti i criteri di calcolo del periodo biennale, la rilevanza anche di accertamenti su tributi diversi dall’IVA e la ricomprensione degli atti di recupero di crediti inesistenti.
Rimborsi in procedura semplificata e conto fiscale
Le nuove regole valgono anche per i rimborsi richiesti all’Agente della riscossione in procedura semplificata. Per importi fino a 15.000 euro non è richiesta alcuna garanzia e tali rimborsi non incidono sul calcolo della franchigia del 10% prevista dalla disciplina del conto fiscale. Per importi superiori a 15.000 euro si applicano le stesse alternative tra visto/dichiarazione sostitutiva e garanzia. Sono inoltre precisate le regole sugli interessi, che vengono corrisposti automaticamente senza istanza separata, e sui termini di pagamento da parte dell’Agente della riscossione.
Disposizioni transitorie per rimborsi in corso
Le nuove soglie e semplificazioni si applicano anche ai rimborsi in corso alla data di entrata in vigore del decreto. Per i rimborsi tra 5.164,57 e 15.000 euro la garanzia già richiesta non deve più essere presentata e quella eventualmente prestata non può essere restituita se il rimborso è già concluso. Per i rimborsi superiori a 15.000 euro già richiesti, il contribuente deve presentare dichiarazione sostitutiva, con visto di conformità o sottoscrizione alternativa, verificando i requisiti alla data del 13 dicembre 2014; in caso di ritardo nella garanzia, gli interessi riprendono a decorrere da tale data o dalla presentazione della dichiarazione sostitutiva, se dovuta.
Sospensione del rimborso per reati
Se nel periodo di riferimento sono stati constatati i reati di emissione o utilizzo di fatture per operazioni inesistenti di cui agli articoli 2 e 8 del d.lgs. 74/2000, il rimborso è sospeso fino a concorrenza dell’IVA indicata nei documenti illeciti e fino alla definizione del procedimento penale. La sospensione opera automaticamente, senza valutazioni discrezionali dell’ufficio, e prescinde dalla definizione dell’obbligazione tributaria sottostante.
Garanzie: durata, forme e soggetti abilitati
La garanzia dura tre anni dalla data di erogazione o, se minore, fino al termine di decadenza dell’accertamento. Sono ammesse fideiussione bancaria o di impresa solvibile, polizza fideiussoria, cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, garanzie dei Confidi per le PMI e assunzione dell’obbligo da parte della capogruppo nei gruppi con patrimonio consolidato oltre 250 milioni. La circolare chiarisce anche l’ammontare garantito, comprensivo degli interessi, e la possibilità di prestare due garanzie non solidali per coprire l’intero importo.
Esenzioni particolari dalla garanzia
Sono confermate le esenzioni per le Amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici, per le società di gestione di fondi comuni di investimento immobiliare e per i soggetti falliti o in liquidazione coatta amministrativa nei limiti di 258.228,45 euro complessivi per la procedura. Per il fallimento e la liquidazione coatta il limite si riferisce a tutti i rimborsi IVA erogati nell’ambito della procedura, non ai singoli periodi d’imposta.
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