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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 30576/2024 del 27/11/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti, ex "riservisti" del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana (CRI), avevano chiesto il riconoscimento del diritto al mantenimento del livello retributivo e, in particolare, dell'assegno ad personam di cui all'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 178/2012, in relazione ai successivi passaggi alle Pubbliche Amministrazioni risultanti dalla procedura di mobilità. L'azione era stata proposta contro ESACRI, poi posto in liquidazione coatta amministrativa; in primo grado la domanda fu dichiarata improcedibile per la procedura concorsuale sull'ente, la Corte d'Appello ritenne la domanda procedibile e decise nel merito rigettandola. I ricorrenti hanno impugnato in Cassazione censurando la corretta interpretazione delle norme nazionali e comunitarie (fra cui la direttiva 1999/70/CE e la 2001/23/CE) e sostenendo il divieto di reformatio in peius retributiva previsto da norme e atti di rango secondario (D.M. 26.06.2015).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rilevato d'ufficio il difetto di legittimazione passiva dell'ESACRI: al momento della proposizione dell'azione (15 novembre 2018) il rapporto di lavoro era già transitato ad altre Pubbliche Amministrazioni (aprile 2018), per cui la domanda volta ad ottenere un accertamento utile nei confronti dei datori di lavoro successivi non poteva essere proposta contro l'ente che non era più titolare del rapporto. Per tale ragione la Cassazione ha dichiarato la causa inammissibile (la sentenza impugnata è cassata senza rinvio perché la causa non poteva essere proposta). Le spese dei gradi di merito sono compensate; i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese di legittimità, liquidate in euro 4.500,00 oltre oneri.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 178 del 2012, art. 5, comma 5

    La Corte d'appello aveva ritenuto che l'art. 5, comma 5 preveda l'assegno ad personam per dipendenti a tempo indeterminato transitati ai ruoli civili; la Cassazione non ha accolto la domanda perché formulata contro il soggetto processuale non più titolare del rapporto, non entrando nel merito dell'applicazione sostanziale della norma ai riservisti.

  • d.lgs. n. 178 del 2012, art. 6, comma 9 (terzo periodo)

    Citato nella vicenda come riferimento alla qualificazione dei 'riservisti'; la Corte territoriale aveva distinto i riservisti dai dipendenti a tempo indeterminato ai fini dell'applicabilità delle disposizioni dell'art. 5; la Cassazione ha risolto il giudizio per difetto di legittimazione passiva senza approfondire le questioni di merito.

  • Direttiva 1999/70/CE

    "per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive"

    I ricorrenti invocavano la direttiva per sostenere che non vi siano ragioni oggettive per un trattamento economico meno favorevole dei riservisti; la Corte di Cassazione non ha risolto la questione di disapplicazione o rinvio pregiudiziale perché ha chiuso la controversia per difetto di legittimazione passiva.

  • Direttiva 2001/23/CE

    Invocata dai ricorrenti con riferimento alla tutela in caso di trasferimento di attività e di lavoratori; la Cassazione non ha affrontato il merito dell'applicazione della direttiva, avendo rilevato l'inammissibilità processuale.

  • D.M. 26.06.2015, art. 3, comma 2

    Riferito dai ricorrenti per il divieto di reformatio in peius della retribuzione in caso di mobilità; la Corte di Cassazione non si è pronunciata sulla sua applicabilità fattuale, avendo deciso per la chiusura in rito per difetto di legittimazione passiva.

  • art. 81 c.p.c.

    Riferimento al principio che la legittimazione ad agire si collega alla titolarità del diritto: la Corte ha riaffermato che il processo deve essere promosso contro il soggetto destinatario degli effetti della pronuncia e che la mancanza di legittimazione passiva è rilevabile d'ufficio.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Richiamato in relazione ai motivi di ricorso (violazione e falsa applicazione di norme), ma la Corte ha ritenuto prevalente il tema processuale della legittimazione passiva, deciso ai sensi della giurisprudenza di legittimità.

  • art. 382, u.c., c.p.c.

    Norma invocata come presupposto per la cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta: la Corte ha cassato senza rinvio per inammissibilità della domanda.

  • art. 4 della legge n. 260 del 1958

    Citate le regole di 'sanatoria' e patrocinio dell'Avvocatura dello Stato: la Corte ha chiarito che l'essere difesi dall'Avvocatura dello Stato non sana la mancanza di legittimazione passiva quando il soggetto evocato non è titolare del rapporto sostanziale.

  • d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13

    La Corte ha rilevato l'esclusione dei presupposti per applicare l'art. 13 (agevolazioni) alla fattispecie in esame in conseguenza della cassazione senza rinvio.

Massime di principio

  • Se il rapporto di lavoro è già transitato a un diverso datore al momento della proposizione dell'azione, il giudizio volto ad accertamenti utili esclusivamente nei confronti del cedente è improcedibile per difetto di legittimazione passiva: va chiamato in causa il soggetto che è titolare del rapporto al momento della domanda.
  • La carenza di legittimazione passiva è un vizio processuale che può essere rilevato d'ufficio in ogni stato e grado e, se verificata, comporta la chiusura del giudizio in rito anche senza valutazione del merito.
  • La qualificazione sostanziale del rapporto (es. 'riservisti' vs dipendenti a tempo indeterminato) è decisiva per stabilire l'applicabilità di tutele normative particolari, ma tale valutazione non è effettuata quando il processo si chiude per questioni processuali preliminari.
  • L'invocazione di direttive europee (es. 1999/70/CE, 2001/23/CE) può giustificare la disapplicazione della normativa nazionale o il rinvio pregiudiziale, ma il giudice di legittimità può non affrontare tali questioni se il giudizio è estinto per vizi di legittimazione o procedurali.
  • La difesa dell'ente da parte dell'Avvocatura dello Stato non sostituisce la legittimazione sostanziale: l'errore di soggettività del convenuto non può essere sanato solo perché entrambe le amministrazioni sono difese dallo stesso ufficio.
  • Se si vuole ottenere un accertamento che produca effetti nei confronti del cessionario del rapporto, l'azione deve essere proposta nei confronti del cessionario o essere iniziata prima del trasferimento per far valere gli effetti processuali del precedente titolare.

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