Sentenza n. 240/2026 - Firenze, Sezione 1
per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Lucca, sezione lavoro, n. 382 del 18 dicembre 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Lucca, sezione lavoro, n. 382 del 18 dicembre 2023, relativa al riconoscimento della carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti precari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Lucca, passata in giudicato, che aveva accertato il diritto di ciascuno di essi, con l'eccezione di un ricorrente, alla fruizione della carta elettronica del docente per gli anni scolastici indicati nel titolo giudiziale, mediante accredito di 500 euro per ciascun anno. Hanno chiesto anche il pagamento degli interessi secondo il titolo esecutivo e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Il ricorso era stato notificato al Ministero e risultava decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione contro le pubbliche amministrazioni. Nel corso del giudizio, i difensori hanno dichiarato che la pretesa degli assistiti era stata soddisfatta. Il TAR ha inoltre rilevato che la posizione del ricorrente al quale il giudizio di cognizione aveva respinto la domanda non poteva formare oggetto di ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso limitatamente alla posizione del ricorrente la cui domanda era stata respinta dal giudice civile, poiché l'ottemperanza può riguardare soltanto statuizioni favorevoli contenute nel giudicato e non può estendere il contenuto del titolo esecutivo. Quanto agli altri ricorrenti, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, prendendo atto dell'intervenuta soddisfazione della pretesa nel corso del giudizio. Nonostante tale esito, ha posto le spese a carico del Ministero, applicando il principio secondo cui la necessità di ricorrere al processo non deve risolversi in danno di chi abbia ottenuto soddisfazione, tenuto conto della condotta dell'amministrazione e del carattere seriale e non complesso della controversia. Le spese sono state liquidate in 3.500 euro, oltre oneri e accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. È stata inoltre disposta la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti per la Toscana.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, promosso per ottenere l'esecuzione del giudicato; il TAR ne ha fatto applicazione dichiarando l'inammissibilità rispetto alla posizione priva di statuizione favorevole e la cessazione della materia del contendere per le posizioni soddisfatte.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997
Prevede il termine dilatorio per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il giudice ha dato atto del suo decorso.
art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014
È stato richiamato ai fini della liquidazione delle spese, considerate la serialità e la non elevata complessità della controversia.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio della carta elettronica del docente riconosciuto dal giudicato posto in esecuzione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile soltanto nei limiti oggettivi e soggettivi del giudicato da eseguire e non può essere utilizzato per ottenere l'attuazione di una pretesa espressamente respinta nel giudizio di cognizione.
- Quando, nel corso del giudizio di ottemperanza, l'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa del ricorrente, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere relativamente a quella posizione.
- L'intervenuta soddisfazione della pretesa durante il giudizio non esclude necessariamente la condanna dell'amministrazione alle spese: se il ricorrente ha dovuto promuovere il processo per ottenere l'esecuzione del giudicato, le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale e della causalità.
- Il giudicato che riconosce un beneficio economico per specifici periodi e importi vincola l'amministrazione all'esecuzione secondo il contenuto del titolo, senza possibilità di estensione a soggetti o periodi non coperti dalla pronuncia.
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