Cassazione Penale, Sentenza n. 24130/2023 del 05/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in Cassazione avverso la sentenza del 29/04/2022 della Corte d'Appello di Firenze. Il ricorrente deduceva: (1) vizio di motivazione circa la responsabilità contestata al capo A, invocando la violazione dell'art. 238-bis c.p. e lamentando la mancata considerazione di una sentenza irrevocabile che aveva assolto il teste Piccini dal reato di falsa testimonianza; (2) vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche, rilevando che l'imputato aveva collaborato processualmente rispondendo all'interrogatorio anche se non aveva confessato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi: (i) la Corte territoriale ha correttamente valutato le prove rilevando la consistenza probatoria costituita dalle sommarie informazioni rese dal teste Piccini (utilizzabili in rito abbreviato), dai messaggi SMS tra le utenze e dalle modalità di confezionamento e quantità della sostanza, idonee a sostenere la finalità di spaccio; la sentenza assolutoria del teste per falsa testimonianza non è risultata dirimente rispetto al complesso probatorio; (ii) la mancata confessione non costituisce elemento positivo sufficiente per riconoscere le attenuanti generiche e l'aver risposto all'interrogatorio con una versione favorevole non giustifica il beneficio. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Si osserva inoltre che l'inammissibilità del ricorso ha impedito alla Corte di esaminare eventuali cause estintive intervenute dopo la pronuncia impugnata (es. prescrizione).
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in L. n. 176 del 2020
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in L. n. 176 del 2020
Richiamata in relazione alla forma di trattazione del ricorso; si riferisce alla disciplina procedurale applicata alla trattazione del ricorso davanti alla Corte di Cassazione
art. 238-bis codice penale
Invocato dal ricorrente per censurare la valutazione delle dichiarazioni testimoniali; la Corte non ha ritenuto sussistere una violazione di tale disposizione o un vizio che comprometta il giudizio di merito
Massime di principio
- In rito abbreviato le sommarie informazioni testimoniali e i messaggi (es. SMS) possono essere pienamente utilizzati e, se concordanti con altri elementi oggettivi (quantità, confezionamento, strumenti), possono fondare una condanna per detenzione ai fini di spaccio.
- Una sentenza assolutoria del teste per falsa testimonianza non annulla automaticamente la valutazione delle sue precedenti dichiarazioni: i giudici di merito possono ritenere attendibili dichiarazioni precedenti se corroborate da elementi indipendenti.
- La mancata confessione non costituisce di per sé un elemento positivo ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche; per ottenere tale beneficio è necessario dimostrare comportamenti o elementi di ravvedimento effettivi e rilevanti.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte di Cassazione non esamina fatti o cause estintive intervenute dopo la sentenza impugnata (ad es. prescrizione sopravvenuta), salvo che tali profili siano rilevabili e rilevanti nel quadro del gravame ammesso.
- Per impugnare con successo una decisione di merito è necessario contestare specifici vizi di diritto o logicità nella motivazione e nella valutazione del materiale probatorio, non il mero dissenso sulla valutazione delle prove.
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