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Direttiva 2008/38

Direttiva 2008/38/CE della Commissione, del 5 marzo 2008 , che stabilisce un elenco degli usi previsti per gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali (Versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE )

Normativa europea32008L0038

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva, in versione codificata, sostituisce la direttiva 94/39/CE e stabilisce l’elenco armonizzato degli usi previsti per i mangimi destinati a particolari fini nutrizionali. Gli Stati membri devono garantire che tali prodotti possano essere commercializzati solo se conformi agli usi e alle condizioni tecniche ed etichettatura indicate nell’allegato I. La disciplina dettaglia per ciascun fine nutrizionale le caratteristiche essenziali, le specie interessate, le diciture obbligatorie e i periodi raccomandati di impiego.

Elenco degli usi previsti per gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali e relative condizioni di composizione ed etichettatura.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali ai sensi della direttiva 93/74/CEE, commercializzati nel mercato dell’Unione. Riguarda i produttori e, per effetto delle regole di recepimento, gli Stati membri che devono consentire la commercializzazione solo per gli usi previsti inclusi nell’allegato I, parte B, e nel rispetto delle disposizioni generali della parte A. Include numerose categorie di animali da compagnia e da reddito, con specifiche esclusioni o limitazioni pratiche derivanti dalle tabelle dell’allegato (ad esempio, taluni usi sono previsti solo per cani, gatti, ruminanti, equidi, suini, pollame o vacche da latte).

Direttiva 2008/38/CE della Commissione: elenco degli usi previsti per gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali

La direttiva, in versione codificata, razionalizza e sostituisce la disciplina già contenuta nella direttiva 94/39/CE. Essa dà attuazione alla direttiva 93/74/CEE, che richiede un elenco armonizzato degli usi previsti per i mangimi destinati a particolari fini nutrizionali, con indicazione del fine nutrizionale, delle caratteristiche nutrizionali essenziali, delle diciture e, se necessario, delle prescrizioni speciali di etichettatura.

Finalità e quadro normativo

L’obiettivo è garantire che i mangimi per fini nutrizionali specifici siano commercializzati nel mercato interno solo in presenza di un uso previsto riconosciuto e di condizioni tecniche uniformi. Il considerando richiama la necessità di chiarezza e razionalità della codificazione, nonché l’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche come base per eventuali futuri aggiornamenti dell’elenco.

Ambito di applicazione

La disciplina si applica agli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali ai sensi della direttiva 93/74/CEE. Vincola gli Stati membri, che devono consentire la commercializzazione solo se il prodotto rientra negli usi elencati nell’allegato I, parte B, e rispetta le condizioni tecniche e informative ivi previste. L’elenco copre varie specie e categorie, tra cui cani, gatti, ruminanti, equidi, suini, pollame, vacche da latte, ovini, caprini e giovani animali come vitelli, agnelli, capretti e puledri.

Disposizioni generali comuni

L’allegato I, parte A, contiene regole trasversali di grande rilevanza pratica:

  • quando per lo stesso fine nutrizionale sono indicati più gruppi di caratteristiche essenziali preceduti da "e/o", il produttore può scegliere uno o entrambi i gruppi;
  • se nella parte B sono citati additivi, essi devono essere autorizzati ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003;
  • quando è richiesta l’indicazione delle fonti di ingredienti o costituenti analitici, deve essere resa una dichiarazione precisa idonea a verificare la conformità del prodotto;
  • la dicitura "totale" comporta regole specifiche sul contenuto dichiarato, inclusa, se del caso, la somma tra quantità naturalmente presente e additivo aggiunto;
  • le indicazioni "se aggiunto" sono obbligatorie quando l’ingrediente o l’additivo è incorporato o aumentato per ottenere il particolare fine nutrizionale;
  • le dichiarazioni su costituenti analitici e additivi hanno natura quantitativa;
  • il periodo di impiego raccomandato indica il lasso di tempo entro cui il fine nutrizionale dovrebbe essere normalmente raggiunto;
  • un mangime destinato a più di un fine nutrizionale deve soddisfare i requisiti previsti per ciascuno;
  • per i mangimi complementari devono essere fornite istruzioni sull’equilibrio della razione giornaliera.

Elenco degli usi previsti e prescrizioni specifiche

La parte B dell’allegato I contiene un elenco molto dettagliato dei particolari fini nutrizionali. Per ciascun uso sono individuati:

  • le caratteristiche nutrizionali essenziali da garantire;
  • le specie o categorie animali interessate;
  • le diciture da riportare sull’etichetta;
  • il periodo di impiego raccomandato;
  • eventuali ulteriori indicazioni operative.

Tra i principali usi figurano il supporto della funzione renale in caso di insufficienza renale cronica, la dissoluzione e la riduzione delle recidive di calcoli di struvite, la riduzione della formazione di calcoli di urati, ossalati e cistina, la riduzione di intolleranze a ingredienti e sostanze nutritive, la riduzione dei disturbi acuti dell’assorbimento intestinale, la compensazione della cattiva digestione, il supporto della funzione cardiaca, il controllo dell’apporto di glucosio nei soggetti diabetici, il supporto della funzione epatica, la regolazione del metabolismo dei lipidi in caso di iperlipidemia, la riduzione del rame nel fegato, la riduzione dell’eccesso di peso corporeo e la ripresa nutrizionale/convalescenza.

Sono inoltre previsti usi per animali da reddito, come la riduzione del rischio di febbre lattea nelle vacche da latte, la riduzione del rischio di chetosi, tetania e acidosi nei ruminanti, la stabilizzazione del bilancio idrico ed elettrolitico nei giovani animali, la riduzione del rischio di calcoli urinari, la riduzione delle reazioni da stress nei suini, la stabilizzazione della digestione fisiologica nei suinetti, la riduzione del rischio di stitichezza nelle scrofe, la riduzione del rischio di steatosi epatica nelle galline ovaiole, la compensazione della scarsa assimilazione nei pollastri e la compensazione di insufficienza cronica della funzione dell’intestino tenue, delle affezioni digestive croniche dell’intestino crasso, delle perdite elettrolitiche per sudorazione, nonché il supporto della funzione epatica e renale negli equidi.

Etichettatura, avvertenze e istruzioni d’uso

Molte voci dell’elenco impongono diciture standardizzate. Ricorrono frequentemente le formule:

  • "Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell’uso";
  • "Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell’uso oppure prima di estendere il periodo di impiego";
  • "Si raccomanda acqua a volontà";
  • "Somministrare sotto la sorveglianza di un veterinario" per alcuni prodotti da intubazione;
  • specifiche avvertenze sull’interruzione della somministrazione dopo il parto o sul rischio di cambiamenti improvvisi dell’alimento.

In alcuni casi la direttiva impone anche di indicare la quantità giornaliera raccomandata, le situazioni in cui l’alimento è idoneo o la necessità di ripartire la somministrazione in più piccoli pasti al giorno.

Periodi di impiego raccomandati

Il periodo di utilizzo varia in funzione del fine nutrizionale. Esempi significativi:

  • fino a 6 mesi per supporto renale, cardiaco, epatico, riduzione del peso e altre indicazioni croniche;
  • da 5 a 12 settimane per la dissoluzione di calcoli di struvite nei cani;
  • da 3 a 8 settimane per la riduzione di intolleranze a ingredienti e sostanze nutritive;
  • da 1 a 2 settimane per i disturbi acuti dell’assorbimento intestinale;
  • da 3 a 12 settimane per la compensazione della cattiva digestione;
  • da 1 a 7 giorni per la stabilizzazione del bilancio idrico ed elettrolitico o per talune reazioni da stress;
  • fino a 12 settimane per la riduzione del rischio di steatosi epatica nelle galline ovaiole.

La parte A chiarisce che il periodo indicato rappresenta un intervallo nel quale, di regola, il fine nutrizionale deve essere raggiunto, pur consentendo al produttore di specificare periodi più precisi entro i limiti fissati.

Abrogazione e regime transitorio

L’articolo 2 abroga la direttiva 94/39/CE, come modificata dalle direttive elencate nell’allegato II, parte A. Tuttavia, restano salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati nell’allegato II, parte B, che richiama le scadenze per gli atti precedenti, inclusa la direttiva 2008/4/CE con termine di attuazione 30 luglio 2008. I riferimenti alla direttiva abrogata devono intendersi come riferimenti alla presente direttiva secondo la tavola di concordanza dell’allegato III.

Entrata in vigore

La direttiva entra in vigore il 31 luglio 2008. Essa è destinata agli Stati membri, che devono applicarne le disposizioni nel proprio ordinamento interno secondo le modalità di recepimento proprie delle direttive UE.

Disposizioni principali

Commercializzazione subordinata all’inserimento nell’elenco

L’articolo 1 impone agli Stati membri di consentire la commercializzazione degli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali solo se l’uso previsto è compreso nella parte B dell’allegato I e se il prodotto soddisfa tutte le altre disposizioni di tale parte. Devono inoltre essere rispettate le norme generali della parte A dell’allegato I.

Disposizioni generali di composizione ed etichettatura

L’allegato I, parte A, stabilisce criteri trasversali: scelta tra più gruppi di caratteristiche essenziali quando indicati con "e/o"; uso di additivi autorizzati ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003; necessità di dichiarazioni precise su fonti di ingredienti o costituenti; regole sul significato di dichiarazioni come "totale" e "se aggiunto"; natura quantitativa delle indicazioni su costituenti analitici e additivi; e obbligo di indicare, per i mangimi complementari, l’equilibrio della razione giornaliera.

Elenco degli usi previsti e relative condizioni tecniche

L’allegato I, parte B, contiene l’elenco completo dei particolari fini nutrizionali, con per ciascuno: caratteristiche nutrizionali essenziali, specie o categorie di animali, dichiarazioni obbligatorie in ეტichetta, periodo raccomandato di impiego e, quando necessario, ulteriori prescrizioni. Vi rientrano, tra gli altri, supporto di funzioni renali, cardiache, epatiche e dermiche; gestione di calcoli urinari e disturbi digestivi; controllo del glucosio; riduzione di eccesso di peso, stress, chetosi, acidosi, tetania e altre condizioni nutrizionali specifiche.

Prescrizioni di etichettatura e avvertenze veterinarie

Per molte destinazioni nutrizionali sono previste diciture obbligatorie sull’imballaggio, sul recipiente o sull’etichetta, spesso con raccomandazione di consultare un veterinario prima dell’uso o prima di prolungare il periodo di impiego. In alcuni casi sono richieste indicazioni ulteriori nelle istruzioni per l’uso, come la disponibilità di acqua a volontà, l’equilibrio della razione giornaliera o la somministrazione sotto sorveglianza veterinaria.

Periodo di impiego raccomandato

La direttiva fissa per ciascun uso un periodo di impiego raccomandato, che varia da pochi giorni a diversi mesi o fino alla ripresa completa. La parte A precisa che tali periodi indicano l’orizzonte entro il quale, di regola, va raggiunto il fine nutrizionale, fermo restando che il produttore può indicare periodi più specifici entro i limiti previsti.

Abrogazione della direttiva 94/39/CE e disciplina transitoria

L’articolo 2 abroga la direttiva 94/39/CE, come modificata dagli atti elencati nell’allegato II, parte A, ma fatti salvi gli obblighi relativi ai termini di attuazione indicati nell’allegato II, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva secondo la tavola di concordanza dell’allegato III.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il 31 luglio 2008. L’articolo 4 stabilisce che i destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleetichettaturasanità animalesicurezza alimentaremercato interno

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