Direttiva 2008/39
Direttiva 2008/39/CE della Commissione, del 6 marzo 2008 , che modifica la direttiva 2002/72/CE relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva aggiorna la disciplina europea sui materiali plastici destinati al contatto con gli alimenti, modificando la direttiva 2002/72/CE. Introduce nuovi monomeri e additivi negli elenchi autorizzati, modifica restrizioni e specifiche di alcune sostanze e chiarisce il passaggio dell’elenco degli additivi a elenco positivo comunitario dal 1° gennaio 2010. Precisa inoltre il ruolo dell’elenco provvisorio degli additivi in valutazione da parte dell’EFSA e stabilisce termini di recepimento e applicazione per gli Stati membri.
Modifica la direttiva 2002/72/CE sui materiali e oggetti di materia plastica a contatto con alimenti, aggiornando gli elenchi di monomeri e additivi autorizzati, le specifiche tecniche e il passaggio all’elenco positivo comunitario degli additivi.
Ambito di applicazione
Si applica ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, con effetti per produttori, importatori e operatori del settore alimentare nell’Unione europea. Incide sugli additivi e monomeri utilizzabili nella fabbricazione, sulle restrizioni e specifiche tecniche applicabili e sulla disciplina transitoria degli additivi ancora consentiti a livello nazionale. Non disciplina materiali diversi dalla plastica, salvo quanto rileva indirettamente per le specifiche e le autorizzazioni nel contesto della direttiva 2002/72/CE.
Direttiva 2008/39/CE della Commissione - materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari
La direttiva interviene sulla direttiva 2002/72/CE, che armonizza a livello UE le norme sui materiali e oggetti di materia plastica destinati al contatto con gli alimenti. L’obiettivo è aggiornare gli elenchi delle sostanze autorizzate alla luce delle valutazioni di rischio dell’EFSA, precisare il regime transitorio degli additivi e fissare la data di passaggio a un elenco positivo comunitario.
Quadro normativo e finalità
La base giuridica richiamata è il regolamento (CE) n. 1935/2004, in particolare l’articolo 5, paragrafo 2. I considerando chiariscono che la direttiva 2002/72/CE è una direttiva specifica di armonizzazione e che il suo elenco di additivi era incompleto perché non conteneva tutte le sostanze ammesse in uno o più Stati membri. La Commissione ritiene possibile fissare una data per la trasformazione dell’elenco in elenco positivo, tenuto conto del termine del 31 dicembre 2006 per la presentazione dei dati necessari alla valutazione di sicurezza da parte dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare.
Passaggio all’elenco positivo comunitario degli additivi
L’articolo 4, paragrafo 1, sostituito, stabilisce che:
- l’allegato III contiene l’elenco comunitario degli additivi autorizzati, con le restrizioni e/o specifiche indicate;
- gli additivi non ancora inclusi possono continuare a essere usati secondo la legislazione nazionale fino al 31 dicembre 2009;
- dal 1° gennaio 2010, per produrre materiali e oggetti di plastica potranno essere usati solo gli additivi inseriti nell’elenco comunitario.
Si tratta del punto centrale della direttiva, perché determina un obbligo di risultato per gli Stati membri: assicurare che, alla data indicata, il mercato sia disciplinato da un elenco positivo comunitario per gli additivi.
Elenco provvisorio e sua funzione transitoria
L’articolo 4 bis è modificato per chiarire il ruolo dell’elenco provvisorio degli additivi in valutazione:
- la Commissione deve pubblicarlo entro l’11 aprile 2008;
- l’elenco deve essere costantemente aggiornato;
- fino al 1° gennaio 2010, gli additivi non inclusi nell’elenco comunitario ma presenti nell’elenco provvisorio possono continuare a essere utilizzati conformemente alla legislazione nazionale.
L’elenco provvisorio ha quindi una funzione informativa e transitoria: segnala le sostanze in esame e consente la continuità d’uso fino alla conclusione della valutazione, purché restino nella lista provvisoria.
Cancellazione dall’elenco provvisorio
È introdotto un paragrafo 6 all’articolo 4 bis, secondo cui un additivo va cancellato dall’elenco provvisorio quando:
- viene inserito nell’elenco comunitario degli additivi;
- la Commissione decide di non includerlo nell’elenco comunitario;
- l’Autorità richiede informazioni supplementari e queste non vengono fornite entro i termini fissati.
La norma rende dinamico il meccanismo di gestione dell’elenco provvisorio e collega la permanenza della sostanza alla cooperazione del richiedente con l’Autorità.
Aggiornamento delle liste di sostanze autorizzate e delle specifiche
La direttiva modifica numerosi allegati della direttiva 2002/72/CE per inserire nuove sostanze e aggiornare restrizioni tecniche. In particolare:
- nell’allegato II, sezione A, sono inseriti nuovi monomeri e sostanze di partenza, tra cui 1,4:3,6-Dianidrosorbitolo, dicloruro dell’acido isoftalico e viniltrietossisilano;
- per l’acido isoftalico è aggiornata la restrizione a LMS(T) = 5 mg/kg (espresso come acido isoftalico).
Nell’allegato III, sezione A, sono inseriti numerosi additivi, tra cui bis(2,6-diisopropilfenil)carbodiimmide, acido cis-1,2-ciclo-esandicarbossilico sale di calcio, 9,10-acido diidrossi stearico e suoi oligomeri, gliceridi dell’olio di ricino mono-idrogenati acetati, diversi polimeri e cere, con le relative restrizioni di migrazione e/o limiti di impiego. Sono anche modificate le restrizioni per 9,9-bis(metossimetil)fluorene e 2-metil-4-isotiazolin-3-one.
Viene inoltre eliminato dall’elenco l’additivo con N. Rif. 30340, in quanto sostituito dal nuovo N. Rif. 55910.
Nell’allegato III, sezione B, sono inseriti alchil, lineare C12-C20 dimetilammine e il glicol-bis[3,3-bis(3-terz-butil-4-idrossifenil)butirrato] di etilene, nonché aggiornate le restrizioni per resine idrocarburiche idrogenate derivate dal petrolio.
Nell’allegato IV, sezione A, sono inserite le sostanze 34130, 39815 e 53670.
Specifiche tecniche aggiuntive
L’allegato V, parte B, è integrato con nuove specifiche per alcune sostanze, tra cui:
- viscosità minima e peso molecolare medio per il N. Rif. 60025;
- limiti percentuali della frazione con peso molecolare inferiore a 1.000 per i N. Rif. 76723 e 76725;
- per il N. Rif. 95858, peso molecolare medio non inferiore a 350, viscosità minima a 100 °C di 2,5 cSt e tenore massimo di idrocarburi con meno di 25 atomi di carbonio pari al 40% p/p.
Note di migrazione specifiche
L’allegato VI è modificato con nuove note interpretative:
- la nota (36) precisa che, nel caso indicato, la restrizione LMS(T) non deve eccedere la somma dei livelli di migrazione di una serie di sostanze identificate con specifici numeri di riferimento, tra cui il 76463;
- è aggiunta la nota (43), secondo cui la restrizione LMS(T) non deve eccedere la somma dei livelli di migrazione delle sostanze con numeri di riferimento 19150 e 19180.
Obblighi per gli Stati membri, termini e applicazione
Gli Stati membri devono:
- adottare e pubblicare entro il 7 marzo 2009 le disposizioni nazionali di recepimento;
- comunicare immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e una tavola di concordanza;
- inserire un riferimento alla direttiva nelle disposizioni nazionali o in sede di pubblicazione ufficiale;
- consentire, dal 7 marzo 2009, gli scambi e l’impiego dei materiali conformi alla direttiva 2002/72/CE come modificata;
- vietare, dal 7 marzo 2010, la produzione e l’importazione nella Comunità dei materiali non conformi.
La direttiva richiede quindi una trasposizione formale entro un termine preciso e contiene anche un differimento applicativo per il divieto di produzione e importazione, lasciando agli Stati membri la scelta di forma e mezzi, ma non del risultato da conseguire.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’elenco comunitario di additivi e passaggio all’elenco positivo
L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2002/72/CE è sostituito: l’allegato III contiene un elenco comunitario di additivi utilizzabili con le restrizioni e/o specifiche indicate. Gli additivi non inseriti nell’elenco comunitario possono continuare a essere utilizzati secondo la legislazione nazionale fino al 31 dicembre 2009. Dal 1° gennaio 2010, per fabbricare materiali e oggetti di plastica potranno essere usati solo gli additivi inseriti nell’elenco comunitario (elenco positivo).
Elenco provvisorio degli additivi in valutazione
L’articolo 4 bis, paragrafo 3, impone alla Commissione di pubblicare entro l’11 aprile 2008 un elenco provvisorio degli additivi attualmente in fase di valutazione da parte dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, da aggiornare costantemente. Il paragrafo 4 consente, in deroga al regime generale, l’uso secondo la legislazione nazionale fino al 1° gennaio 2010 degli additivi non inclusi nell’elenco comunitario purché compresi nell’elenco provvisorio.
Cancellazione dall’elenco provvisorio
È aggiunto l’articolo 4 bis, paragrafo 6: un additivo deve essere cancellato dall’elenco provvisorio se viene inserito nell’elenco comunitario, se la Commissione decide di non inserirlo, oppure se l’Autorità richiede informazioni supplementari e tali informazioni non sono fornite entro i termini da essa fissati.
Nuovi monomeri e additivi e modifica di restrizioni e specifiche
Gli allegati II, III, IV, sezione A, V e VI della direttiva 2002/72/CE sono modificati per inserire nuovi monomeri, sostanze di partenza e additivi, oltre ad aggiornare restrizioni, specifiche e note tecniche. Sono introdotte nuove sostanze, tra cui 1,4:3,6-dianidrosorbitolo, dicloruro dell’acido isoftalico, viniltrietossisilano, vari additivi e resine, e sono modificate le restrizioni per alcune sostanze già presenti.
Modifica di denominazione e numero CAS dell’additivo ex N. Rif. 30340
L’additivo introdotto dalla direttiva 2005/79/CE con N. Rif. 30340 è ridefinito come miscela di sostanze registrata con numero CAS 736150-63-3 e denominazione "Gliceridi, olio di ricino mono-, idrogenati, acetati". È assegnato il nuovo N. Rif. 55910 e il N. Rif. 30340 è cancellato.
Termini di recepimento e applicazione
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 7 marzo 2009 e comunicarle immediatamente alla Commissione con tavola di concordanza. Devono consentire scambi e impiego dei materiali conformi a decorrere dal 7 marzo 2009 e vietare produzione e importazione nella Comunità dei materiali non conformi a partire dal 7 marzo 2010.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli Stati membri sono destinatari della direttiva.
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