Direttiva 2008/34
Direttiva 2008/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 marzo 2008 , che modifica la direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2008/34/CE interviene in modo puntuale sulla direttiva RAEE 2002/96/CE per allinearne le disposizioni di esecuzione alla procedura di regolamentazione con controllo introdotta dalla decisione 2006/512/CE. Il contenuto è essenzialmente istituzionale e procedurale: aggiorna i poteri della Commissione in materia di modifica degli allegati e di adozione di misure tecniche di controllo, senza introdurre nuovi obblighi sostanziali per gli Stati membri. La direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e non richiede recepimento nazionale specifico.
Direttiva di modifica tecnica della direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), per adeguare le competenze di esecuzione della Commissione alla procedura di regolamentazione con controllo.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri in quanto destinatari dell’atto, ma le modifiche introdotte hanno natura esclusivamente tecnica e riguardano la procedura di comitato e i poteri di esecuzione della Commissione nella disciplina RAEE. Non introduce nuovi obblighi sostanziali direttamente a carico di operatori o imprese, né richiede recepimento nazionale autonomo secondo il considerando 7. Incide sulla direttiva 2002/96/CE, in particolare su disposizioni relative al trattamento, al controllo del rispetto degli obiettivi di raccolta/recupero e all’adeguamento degli allegati al progresso scientifico e tecnico.
Direttiva 2008/34/CE di modifica della direttiva RAEE
La direttiva 2008/34/CE modifica in modo mirato la direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) per adeguarla alla nuova procedura di regolamentazione con controllo introdotta dalla decisione 2006/512/CE. Si tratta di un intervento tecnico-istituzionale, finalizzato soprattutto ad aggiornare i poteri di esecuzione della Commissione e il regime di modifica degli allegati, senza incidere sulla disciplina sostanziale di fondo.
Finalità della modifica
La ratio dell’atto è rendere compatibile la direttiva RAEE con il sistema delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione dopo la riforma della decisione 1999/468/CE. I considerando evidenziano che talune misure della direttiva 2002/96/CE dovevano essere adottate mediante la procedura di regolamentazione con controllo, in quanto dirette a modificare elementi non essenziali dell’atto di base o a completarlo con nuovi elementi non essenziali.
Modifiche alla disciplina delle tecnologie di trattamento e del controllo degli obiettivi
Viene riscritto l’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2002/96/CE, prevedendo che l’allegato II possa essere modificato per introdurre altre tecnologie di trattamento, purché assicurino almeno lo stesso livello di protezione della salute umana e dell’ambiente. Tali misure sono adottate con procedura di regolamentazione con controllo ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3.
Viene inoltre sostituito l’articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, per stabilire che le modalità dettagliate necessarie a controllare il rispetto, da parte degli Stati membri, degli obiettivi previsti dal paragrafo 2, comprese le specifiche per i materiali, sono adottate con la medesima procedura. In tal modo la Commissione ottiene un quadro procedurale aggiornato per l’adozione di norme tecniche di attuazione.
Adeguamento al progresso scientifico e tecnico
L’articolo 13 della direttiva 2002/96/CE è sostituito integralmente. Esso prevede che siano adottate le modifiche necessarie per adeguare al progresso scientifico e tecnico:
- l’articolo 7, paragrafo 3;
- l’allegato I B, con possibile inserimento di apparecchi di illuminazione delle abitazioni, lampade a incandescenza e prodotti fotovoltaici, come i pannelli solari;
- l’allegato II, in particolare alla luce di nuovi sviluppi tecnici nel trattamento dei RAEE;
- gli allegati III e IV.
Anche tali misure, incidendo su elementi non essenziali della direttiva, sono adottate mediante regolamentazione con controllo. Prima di modificare gli allegati, la Commissione deve consultare produttori, operatori del riciclaggio e del trattamento, organizzazioni ambientalistiche e associazioni dei lavoratori e dei consumatori.
Procedura di comitato e riferimento alla decisione 1999/468/CE
L’articolo 14, paragrafo 3, viene sostituito per chiarire che, nei casi in cui la direttiva rinvii a tale paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto dell’articolo 8 della stessa. Il testo recepisce così nel corpo della direttiva il meccanismo della regolamentazione con controllo applicabile alle misure di portata generale che modificano elementi non essenziali dell’atto base.
Aggiornamento dell’allegato II
Nell’allegato II, punto 4, viene previsto che la Commissione valuti in via prioritaria se debbano essere modificate le indicazioni relative ai circuiti stampati dei telefoni mobili e agli schermi a cristalli liquidi. Si tratta di una previsione di indirizzo tecnico che orienta le future revisioni dell’allegato.
Entrata in vigore, destinatari e trasposizione
La direttiva entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
Un elemento rilevante per la pratica professionale è che il considerando 7 esclude la necessità di recepimento nazionale: le modifiche introdotte sono qualificate come adeguamenti tecnici riguardanti soltanto la procedura di comitato. Di conseguenza, non viene imposto un termine di trasposizione e non sono richieste misure nazionali di attuazione specifiche per questa direttiva.
Impatto pratico
Per avvocati e commercialisti, l’atto non introduce nuovi obblighi sostanziali di compliance, ma va considerato come un aggiornamento del quadro procedurale della disciplina RAEE. Il rilievo operativo riguarda soprattutto la futura produzione di atti di esecuzione della Commissione, che dovranno seguire la procedura di regolamentazione con controllo e potranno incidere sugli allegati tecnici della direttiva 2002/96/CE.
Disposizioni principali
Adeguamento delle misure di esecuzione alla procedura di regolamentazione con controllo
La direttiva sostituisce nell’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, e nell’articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2002/96/CE il richiamo generico alle misure di esecuzione con un rinvio espresso alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 3. Le misure riguardano, rispettivamente, la modifica dell’allegato II per introdurre altre tecnologie di trattamento che garantiscano almeno lo stesso livello di protezione della salute umana e dell’ambiente, e la definizione delle modalità dettagliate per controllare l’osservanza, da parte degli Stati membri, degli obiettivi del paragrafo 2, comprese le specifiche per i materiali.
Adeguamento al progresso scientifico e tecnico
L’articolo 13 della direttiva 2002/96/CE è sostituito per prevedere che le modifiche necessarie all’adeguamento al progresso scientifico e tecnico dell’articolo 7, paragrafo 3, e degli allegati I B, II, III e IV siano adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 3. È richiamata in particolare la possibilità di inserire nell’allegato I B gli apparecchi di illuminazione delle abitazioni, le lampade a incandescenza e i prodotti fotovoltaici, nonché di tenere conto di nuovi sviluppi tecnici per il trattamento dei RAEE.
Consultazione preventiva degli operatori interessati
Prima di modificare gli allegati, la Commissione deve consultare, fra l’altro, i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, gli operatori del riciclaggio e del trattamento, le organizzazioni ambientalistiche e le associazioni dei lavoratori e dei consumatori.
Rinvio procedurale alla decisione 1999/468/CE
L’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2002/96/CE è sostituito per stabilire che, nei casi in cui si faccia riferimento a tale paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto dell’articolo 8 della stessa. La modifica recepisce quindi nel testo della direttiva RAEE la procedura di regolamentazione con controllo introdotta dalla decisione 2006/512/CE.
Revisione prioritaria di specifiche indicazioni tecniche
Nell’allegato II, punto 4, si prevede che la Commissione valuti in via prioritaria, secondo la procedura di regolamentazione con controllo, se debbano essere modificate le indicazioni concernenti i circuiti stampati dei telefoni mobili e gli schermi a cristalli liquidi.
Entrata in vigore e assenza di recepimento
La direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il considerando 7 precisa che, trattandosi di adeguamenti tecnici relativi soltanto alla procedura di comitato, non è necessario il recepimento da parte degli Stati membri e non occorre adottare disposizioni nazionali a tal fine.
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