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Direttiva 2008/36

Direttiva 2008/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 marzo 2008 , che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione diretta diversa dell’assicurazione sulla vita, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

Normativa europea32008L0036

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2008/36/CE modifica in modo puntuale la direttiva 92/49/CEE per aggiornare il meccanismo di adozione di alcune misure tecniche di esecuzione nel settore dell’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita. L’intervento serve ad allineare la normativa alla decisione 2006/512/CE, che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per gli atti di base adottati secondo la procedura di codecisione. Si tratta di un adeguamento tecnico, senza nuovi obblighi sostanziali per gli operatori e senza necessità di recepimento nazionale.

Adeguamento tecnico della direttiva 92/49/CEE sul settore assicurativo non vita, per assoggettare specifiche misure di esecuzione alla procedura di regolamentazione con controllo.

Ambito di applicazione

La direttiva riguarda gli Stati membri in quanto destinatari dell’atto, ma le modifiche introdotte hanno natura esclusivamente tecnica e incidono sulla procedura di adozione di talune misure di esecuzione nel quadro della direttiva 92/49/CEE e, per rinvio, delle direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE. Non disciplina nuovi obblighi sostanziali per assicuratori o operatori del mercato, né introduce un regime autonomo di recepimento materiale, poiché il considerando 6 precisa che non è necessario adottare disposizioni nazionali di trasposizione.

Direttiva 2008/36/CE: adeguamento tecnico della direttiva 92/49/CEE in materia assicurativa

La direttiva interviene in modo circoscritto sulla disciplina dell’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita, con l’obiettivo di aggiornare le regole procedurali relative all’adozione di misure tecniche di esecuzione. L’atto si inserisce nel contesto della modifica della decisione 1999/468/CE ad opera della decisione 2006/512/CE, che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per gli atti di base adottati secondo la procedura di codecisione.

Finalità e contesto normativo

La logica della direttiva è quella di consentire alla Commissione di adottare misure tecniche necessarie per l’esecuzione delle direttive 73/239/CEE, 88/357/CEE e 92/49/CEE, assicurando al contempo uniformità applicativa e capacità di adattamento agli sviluppi tecnici del settore assicurativo e dei mercati finanziari. I considerando precisano che tali misure possono riguardare elementi quali:

  • estensione dell’elenco delle forme giuridiche;
  • modifica dell’elenco dei rami assicurativi o adattamento della relativa terminologia;
  • precisazione degli elementi costitutivi del margine di solvibilità;
  • modifica dell’importo minimo del fondo di garanzia;
  • revisione degli attivi ammessi a copertura delle riserve tecniche;
  • aggiornamento delle regole di dispersione degli investimenti;
  • modifica delle disposizioni volte a temperare le regole della congruenza;
  • precisazione delle definizioni.

Modifica apportata alla direttiva 92/49/CEE

L’intervento normativo è essenzialmente contenuto nell’articolo 1, che sostituisce l’alinea dell’articolo 51 della direttiva 92/49/CEE. La nuova formulazione stabilisce che le modifiche tecniche dirette a incidere su elementi non essenziali delle direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE, nonché della stessa direttiva 92/49/CEE, integrandole, siano adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 2 della direttiva 91/675/CEE.

In sostanza, la direttiva non ridefinisce gli obblighi sostanziali del settore assicurativo, ma aggiorna il meccanismo istituzionale di adozione degli atti di esecuzione, adeguandolo al nuovo quadro procedurale introdotto a livello UE.

Margini di discrezionalità e natura dell’obbligo

La direttiva lascia agli Stati membri un margine molto limitato, poiché non impone un contenuto materiale da recepire nel diritto interno. Il vincolo principale è di carattere istituzionale e riguarda l’adeguamento della procedura di comitato applicabile alle future misure tecniche della Commissione. Il considerando 6 chiarisce infatti che, trattandosi di adeguamenti tecnici relativi soltanto alla procedura di comitato, non è necessario adottare disposizioni di recepimento nazionali.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 2 dispone che la direttiva entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 3 indica come destinatari gli Stati membri.

Rilevanza pratica per operatori e professionisti

Per avvocati e commercialisti, la direttiva ha rilievo soprattutto sistematico: non introduce adempimenti immediati per imprese assicurative o intermediari, ma incide sul procedimento con cui saranno adottate future misure tecniche in materia di assicurazione non vita. Il suo effetto pratico è quindi quello di rendere applicabile la procedura di regolamentazione con controllo agli aggiornamenti tecnici della disciplina assicurativa europea, favorendo maggiore controllo politico e coerenza normativa.

Disposizioni principali

Adeguamento della procedura di adozione delle misure tecniche

L’articolo 1 sostituisce l’alinea dell’articolo 51 della direttiva 92/49/CEE, prevedendo che le modifiche tecniche dirette a incidere su elementi non essenziali delle direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE, nonché della stessa direttiva 92/49/CEE, integrandole, siano adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 2 della direttiva 91/675/CEE.

Finalità dell’intervento normativo

I considerando chiariscono che la Commissione deve poter adottare misure necessarie per l’esecuzione delle direttive assicurative citate, per tener conto degli sviluppi tecnici nel settore assicurativo e nei mercati finanziari e per garantire un’applicazione uniforme. Le misure riguardano, in particolare, forme giuridiche, rami assicurativi, margine di solvibilità, fondo di garanzia minimo, attivi a copertura delle riserve tecniche, regole di dispersione degli investimenti, regole sulla congruenza e definizioni.

Natura tecnica e assenza di recepimento

Il considerando 6 afferma espressamente che le modifiche sono adeguamenti di natura tecnica e riguardano soltanto la procedura di comitato; pertanto non è necessario il recepimento da parte degli Stati membri e non occorre adottare disposizioni nazionali di trasposizione.

Entrata in vigore

Ai sensi dell’articolo 2, la direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Destinatari

L’articolo 3 indica che gli Stati membri sono destinatari della direttiva.

Come è indicizzato

Materieassicurazionidiritto istituzionale ueprocedure di comitatomercati finanziari

Testo integrale

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