Salta al contenuto
direttiva

Direttiva 2008/37

Direttiva 2008/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 marzo 2008 , che modifica la direttiva 2005/68/CE relativa alla riassicurazione, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32008L0037

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2008/37/CE adegua la direttiva 2005/68/CE sulla riassicurazione al nuovo sistema della procedura di regolamentazione con controllo introdotto dalla decisione 2006/512/CE. L’intervento è di natura esclusivamente tecnica e riguarda il potere della Commissione di adottare misure di esecuzione su elementi non essenziali della direttiva. Non sono previsti obblighi sostanziali ulteriori per gli Stati membri né un termine di trasposizione.

Modifica tecnica della direttiva 2005/68/CE sulla riassicurazione per adeguare la procedura di adozione delle misure di esecuzione alla procedura di regolamentazione con controllo.

Ambito di applicazione

Si applica alla direttiva 2005/68/CE relativa alla riassicurazione e, indirettamente, alle misure di esecuzione che la Commissione può adottare in tale materia. Le modifiche riguardano esclusivamente il meccanismo procedurale di comitato e l’elenco delle misure esecutive adottabili dalla Commissione; la direttiva non introduce nuovi obblighi sostanziali per gli operatori del settore. La direttiva è rivolta agli Stati membri, ma il considerando 6 precisa che non è necessario alcun recepimento, trattandosi di modifiche tecniche relative soltanto alla procedura di comitato.

Direttiva 2008/37/CE: adeguamento della direttiva 2005/68/CE sulla riassicurazione

La direttiva interviene in modo mirato sulla direttiva 2005/68/CE relativa alla riassicurazione, per allinearla alla procedura di regolamentazione con controllo introdotta dalla decisione 2006/512/CE che ha modificato la decisione 1999/468/CE. L’obiettivo è consentire alla Commissione di adottare, in modo uniforme, misure di esecuzione che incidono su elementi non essenziali dell’atto di base.

Finalità dell’intervento

I considerando chiariscono che la direttiva 2005/68/CE rinvia già alla decisione 1999/468/CE per alcune misure esecutive, ma che, dopo la modifica del 2006, gli atti esistenti adottati secondo la procedura dell’articolo 251 CE devono essere adeguati per poter ricorrere alla nuova procedura di regolamentazione con controllo. Il legislatore sottolinea che le misure affidate alla Commissione riguardano aspetti tecnici e di adattamento al progresso del settore assicurativo e dei mercati finanziari.

Ambito delle misure conferite alla Commissione

Il considerando 4 elenca le principali categorie di misure che la Commissione può adottare per l’attuazione della direttiva 2005/68/CE:

  • estensione dell’elenco delle forme giuridiche;
  • precisazione o adeguamento degli elementi costitutivi del margine di solvibilità;
  • aumento dei premi o contributi utilizzati per il calcolo del margine di solvibilità per specifiche attività riassicurative o tipi di contratti;
  • modifica del fondo minimo di garanzia;
  • precisazione delle definizioni.

Tali misure sono qualificate come misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali della direttiva, anche completandola con nuovi elementi non essenziali; per questo motivo devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Modifiche puntuali alla direttiva 2005/68/CE

L’articolo 1 della direttiva 2008/37/CE modifica due disposizioni della direttiva 2005/68/CE:

  • all’articolo 55, il paragrafo 2 è sostituito con un rinvio espresso all’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e all’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, con richiamo anche all’articolo 8 della stessa decisione;
  • l’articolo 55, paragrafo 3, è soppresso;
  • all’articolo 56, la frase introduttiva è riscritta per stabilire che le misure di esecuzione che modificano elementi non essenziali della direttiva, anche completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 55, paragrafo 2.

Effetti per gli Stati membri e recepimento

La direttiva è formalmente indirizzata agli Stati membri, ma il considerando 6 esclude la necessità di un recepimento nazionale. Ciò avviene perché le modifiche introdotte sono esclusivamente tecniche e attinenti alla procedura di comitato, senza incidere su obblighi sostanziali da trasporre nell’ordinamento interno. Non è quindi fissato alcun termine di recepimento.

Entrata in vigore

La direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, come previsto dall’articolo 2.

Disposizioni principali

Adeguamento della procedura di esecuzione

L’articolo 1 modifica l’articolo 55 della direttiva 2005/68/CE: il paragrafo 2 è sostituito per prevedere che, nei casi di rinvio a tale paragrafo, si applichino l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto dell’articolo 8 della stessa decisione. Il paragrafo 3 dell’articolo 55 è soppresso.

Misure di esecuzione soggette a regolamentazione con controllo

L’articolo 1 modifica l’articolo 56 della direttiva 2005/68/CE, stabilendo che le misure di esecuzione che modificano elementi non essenziali della direttiva, anche completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 55, paragrafo 2.

Entrata in vigore

L’articolo 2 dispone che la direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Destinatari e recepimento

L’articolo 3 indica gli Stati membri come destinatari. Il considerando 6 precisa tuttavia che, essendo modifiche di natura tecnica e riguardando soltanto la procedura di comitato, non è necessario il recepimento negli ordinamenti nazionali e non occorre adottare disposizioni a tale scopo.

Come è indicizzato

Materieassicurazioniriassicurazionediritto istituzionale ueprocedure di comitato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.