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Direttiva 2008/35

Direttiva 2008/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 marzo 2008 , che modifica la direttiva 2002/95/CE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

Normativa europea32008L0035

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2008/35/CE modifica in modo puntuale la direttiva 2002/95/CE per allineare il meccanismo di adozione delle misure di adeguamento tecnico degli allegati alla procedura di regolamentazione con controllo prevista dalla decisione 1999/468/CE, come modificata dalla decisione 2006/512/CE. La modifica riguarda quindi le sole competenze di esecuzione della Commissione e, secondo il considerando finale, ha natura meramente tecnica. Non essendo richiesto un recepimento sostanziale, la direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e non impone specifiche misure nazionali di trasposizione.

Modifica tecnica della direttiva 2002/95/CE (RoHS) per adeguare le competenze di esecuzione della Commissione alla procedura di regolamentazione con controllo.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri in quanto destinatari dell’atto di modifica della direttiva 2002/95/CE. Incide sul regime di adozione delle misure di adeguamento tecnico degli allegati relativi alla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Non introduce nuovi obblighi sostanziali per operatori economici, né nuove esclusioni o estensioni materiali: riguarda esclusivamente la procedura di comitato e le competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

Modifica della direttiva 2002/95/CE in materia di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche

La direttiva 2008/35/CE interviene in modo limitato sulla direttiva 2002/95/CE, nota come disciplina RoHS, con un obiettivo esclusivamente procedurale: adeguare le competenze di esecuzione della Commissione alla procedura di regolamentazione con controllo introdotta dalla decisione 2006/512/CE che ha modificato la decisione 1999/468/CE. La finalità è consentire l’aggiornamento tecnico degli allegati della direttiva, senza alterarne il contenuto sostanziale.

Contesto normativo e finalità della modifica

I considerando spiegano che la direttiva 2002/95/CE prevedeva già l’adozione di alcune misure secondo la decisione 1999/468/CE. Poiché la decisione 2006/512/CE ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per gli atti di portata generale diretti a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all’articolo 251 del Trattato CE, gli atti già vigenti dovevano essere adeguati. La direttiva in esame serve quindi ad allineare la disciplina RoHS a tale nuovo quadro procedurale.

Modifiche all’articolo 5 della direttiva 2002/95/CE

L’articolo 5, paragrafo 1, viene modificato per chiarire che le modifiche necessarie ad adeguare l’allegato al progresso tecnico e scientifico sono adottate per le finalità previste dalla norma. In particolare:

  • le misure di adeguamento riguardano gli aggiornamenti tecnici dell’allegato;
  • le misure di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma, in quanto dirette a modificare elementi non essenziali della direttiva, devono essere adottate con la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 7, paragrafo 2.

Nuovo articolo 7: comitato e procedura applicabile

Il nuovo articolo 7 stabilisce che la Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 18 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, relativa ai rifiuti. Nei casi in cui il testo rinvia al paragrafo 2 dell’articolo 7, si applicano:

  • l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, della decisione 1999/468/CE;
  • l’articolo 7 della stessa decisione;
  • tenendo conto dell’articolo 8 della decisione 1999/468/CE.

Il risultato è che gli adeguamenti tecnici degli allegati, quando incidono su elementi non essenziali, sono sottoposti al controllo del legislatore in base alla procedura europea prevista per gli atti delegati della fase pre-Lisbona.

Effetti sugli Stati membri e recepimento

La direttiva precisa espressamente che le modifiche sono di natura tecnica e riguardano soltanto la procedura di comitato. Per questo motivo, non è necessario alcun recepimento sostanziale negli ordinamenti nazionali e non occorre adottare disposizioni interne specifiche per darvi attuazione. Si tratta quindi di una direttiva di adattamento istituzionale, non di armonizzazione materiale.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri, come indicato dall’articolo 3.

Indicazioni operative per il professionista

Per avvocati e commercialisti, l’interesse della direttiva è prevalentemente sistematico: essa non introduce nuovi divieti o obblighi per le imprese, ma incide sul meccanismo con cui la Commissione potrà aggiornare gli allegati della direttiva RoHS. In pratica, gli operatori devono considerare che eventuali futuri aggiornamenti tecnici delle sostanze vietate o delle eccezioni saranno adottati mediante la procedura di regolamentazione con controllo, rafforzando il ruolo di controllo del Parlamento europeo e del Consiglio sugli interventi che modificano elementi non essenziali della disciplina.

Disposizioni principali

Adeguamento dell’articolo 5 della direttiva 2002/95/CE

L’articolo 5, paragrafo 1, viene riscritto nella frase introduttiva per precisare che le modifiche necessarie ad adeguare l’allegato al progresso tecnico e scientifico sono adottate per le finalità indicate nelle lettere a), b) e c). È inoltre aggiunto un comma che stabilisce che le misure di cui alle lettere a), b) e c), in quanto destinate a modificare elementi non essenziali della direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 7, paragrafo 2.

Sostituzione dell’articolo 7 sulla procedura di comitato

Il nuovo articolo 7 prevede che la Commissione sia assistita dal comitato istituito dall’articolo 18 della direttiva 75/442/CEE. Nei casi di rinvio al paragrafo 2 dell’articolo 7 si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto dell’articolo 8 della stessa decisione. La disciplina richiama quindi espressamente la procedura di regolamentazione con controllo per gli atti di portata generale che incidono su elementi non essenziali.

Natura tecnica della modifica e assenza di recepimento sostanziale

Il considerando (6) chiarisce che le modifiche apportate dalla direttiva sono di natura tecnica e riguardano soltanto la procedura di comitato; per tale ragione non è necessario un recepimento da parte degli Stati membri e non occorre adottare disposizioni nazionali a tal fine.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 3 indica che i destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieapparecchiature elettriche ed elettronichesostanze pericoloseprocedure di comitatoatti di esecuzionediritto ambientale

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