Direttiva 2008/33
Direttiva 2008/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 marzo 2008 , che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2008/33/CE aggiorna la direttiva 2000/53/CE sui veicoli fuori uso, adeguando le competenze di esecuzione attribuite alla Commissione alla procedura di regolamentazione con controllo introdotta dalla decisione 2006/512/CE. Le modifiche riguardano principalmente l’aggiornamento tecnico di allegati, requisiti minimi dei certificati di rottamazione, modalità di controllo degli obiettivi di recupero/riciclaggio, norme di codifica e formati delle banche dati. La direttiva precisa inoltre il funzionamento del comitato e stabilisce un periodo di tre mesi per alcune procedure di comitologia. Non essendo necessaria una trasposizione sostanziale, gli Stati membri non devono adottare disposizioni di recepimento.
Modifica tecnica della direttiva 2000/53/CE sui veicoli fuori uso, per adeguare le competenze di esecuzione della Commissione alla procedura di regolamentazione con controllo
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri in quanto destinatari dell’obbligo di adeguare, sul piano procedurale, la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso. Non introduce nuovi obblighi sostanziali per operatori economici o cittadini, ma incide sui meccanismi di adozione di misure tecniche e norme di esecuzione relative ad allegati, certificati di rottamazione, controlli sugli obiettivi di recupero/riciclaggio, norme di codifica e formati delle banche dati. La stessa direttiva precisa che le modifiche hanno natura tecnica, riguardano soltanto la procedura di comitato e non richiedono recepimento nazionale.
Direttiva 2008/33/CE: modifica della direttiva 2000/53/CE sui veicoli fuori uso
La direttiva 2008/33/CE interviene sulla direttiva 2000/53/CE con un obiettivo esclusivamente tecnico-procedurale: allineare le competenze di esecuzione della Commissione alla procedura di regolamentazione con controllo introdotta dalla decisione 2006/512/CE. L’atto non ridisegna la disciplina sostanziale sui veicoli fuori uso, ma adegua il sistema di adozione delle misure tecniche e di dettaglio relative ad allegati, certificati, controlli e norme di codifica.
Finalità e contesto normativo
I considerando chiariscono che la direttiva 2000/53/CE prevedeva già misure adottate secondo la decisione 1999/468/CE. Dopo la modifica di tale decisione ad opera della 2006/512/CE, è stato necessario adattare gli atti di base approvati secondo la procedura di codecisione affinché la procedura di regolamentazione con controllo potesse applicarsi alle misure di portata generale che modificano elementi non essenziali o completano l’atto base.
Ambito delle modifiche
Le modifiche riguardano in particolare:
- l’aggiornamento dell’allegato II per il progresso tecnico e scientifico;
- i requisiti minimi del certificato di rottamazione e il riconoscimento reciproco tra Stati membri;
- l’aggiornamento dell’allegato I;
- le modalità di controllo dell’osservanza degli obiettivi di reimpiego/recupero e reimpiego/riciclaggio;
- le norme di codifica dei componenti e dei materiali;
- i formati relativi alle banche dati.
Obblighi e contenuto sostanziale delle modifiche
All’articolo 5, paragrafo 5, viene ribadito che gli Stati membri devono adottare i provvedimenti necessari affinché le loro autorità competenti riconoscano reciprocamente e accettino i certificati di rottamazione emessi in altri Stati membri ai sensi del paragrafo 3. La definizione dei requisiti minimi del certificato è rimessa a una misura di esecuzione adottata con regolamentazione con controllo.
All’articolo 7, paragrafo 2, viene precisato che le modalità dettagliate per controllare il rispetto degli obiettivi fissati per gli Stati membri devono tener conto, in sede di proposta della Commissione, di tutti i fattori pertinenti, inclusi la disponibilità di dati e la questione delle esportazioni e importazioni di veicoli fuori uso.
All’articolo 8, paragrafo 2, la Commissione deve considerare i lavori in corso negli organismi internazionali interessati quando propone le norme di codifica dei componenti e dei materiali.
Procedura di comitato e ruolo della Commissione
L’articolo 11 è sostituito e disciplina in modo puntuale la procedura di comitato:
- la Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 18 della direttiva 75/442/CEE;
- nei casi richiamati dal paragrafo 2, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto dell’articolo 8 della stessa; il termine di cui all’articolo 5, paragrafo 6, è fissato a tre mesi;
- nei casi richiamati dal paragrafo 3, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto dell’articolo 8.
Recepimento, entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli Stati membri ne sono destinatari, ma il considerando finale precisa espressamente che, trattandosi di modifiche tecniche limitate alla procedura di comitato, non è necessario alcun recepimento nazionale e non occorre adottare disposizioni interne di trasposizione.
Profili pratici per il professionista
Per avvocati e commercialisti, l’interesse dell’atto è soprattutto sistematico: la direttiva 2008/33/CE conferma che la disciplina dei veicoli fuori uso resta ancorata alla direttiva 2000/53/CE, ma i dettagli tecnici vengono demandati alla Commissione tramite procedure comitologiche aggiornate. Non introduce nuovi oneri diretti per le imprese, ma incide sul circuito di produzione degli atti esecutivi che potranno riflettersi, in via indiretta, sugli adempimenti degli operatori della filiera automobilistica e dei gestori dei veicoli fuori uso.
Disposizioni principali
Adeguamento della direttiva 2000/53/CE alla procedura di regolamentazione con controllo
L’atto modifica la direttiva 2000/53/CE per consentire alla Commissione di adottare misure di portata generale che modificano elementi non essenziali o integrano la direttiva mediante la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE, in particolare per allegati, prescrizioni tecniche e norme di controllo.
Aggiornamento dell’allegato II e dei requisiti sui certificati di rottamazione
All’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), si prevede che l’allegato II sia periodicamente modificato o integrato per il progresso tecnico e scientifico; le misure relative ai punti da i) a iv) sono adottate con regolamentazione con controllo. All’articolo 5, paragrafo 5, gli Stati membri devono garantire il reciproco riconoscimento e l’accettazione dei certificati di rottamazione emessi in altri Stati membri; vengono fissati requisiti minimi per tali certificati mediante regolamentazione con controllo.
Aggiornamento dell’allegato I, controllo degli obiettivi e norme di codifica
All’articolo 6 è aggiunto un nuovo paragrafo 6, secondo cui l’allegato I è modificato in funzione del progresso tecnico e scientifico tramite regolamentazione con controllo. All’articolo 7, paragrafo 2, terzo comma, le modalità dettagliate per controllare l’osservanza degli obiettivi degli Stati membri sono adottate con la stessa procedura, tenendo conto della disponibilità di dati e delle importazioni/esportazioni di veicoli fuori uso. All’articolo 8, paragrafo 2, le norme di codifica dei componenti e dei materiali sono stabilite tenendo conto dei lavori internazionali, sempre con regolamentazione con controllo.
Formati delle banche dati e procedura di comitato
All’articolo 9, paragrafo 1, i formati relativi alle banche dati sono adottati secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 11, paragrafo 2. L’articolo 11 è sostituito: la Commissione è assistita dal comitato di cui all’articolo 18 della direttiva 75/442/CEE; nei casi di cui al paragrafo 2 si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE con periodo di tre mesi; nei casi di cui al paragrafo 3 si applica la procedura di regolamentazione con controllo ex articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
Entrata in vigore e assenza di recepimento
La direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 7, considerando 7, precisa che le modifiche sono di natura tecnica e riguardano soltanto la procedura di comitato, pertanto non devono essere recepite dagli Stati membri e non occorre adottare disposizioni nazionali di trasposizione.
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