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Sentenza

Sentenza n. 3605/2026 - Milano, Sezione 1

per l’ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Lodi – Sezione Lavoro n. 305/2025, depositata e resa pubblica il 03 luglio 2025, Sez. Lavoro, r.g. 747/2024, notificata all’ amministrazione in data 09 luglio 2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 13 gennaio 2026 – monetizzazione ferie maturate ma non godute;

Giustizia amministrativa202601234

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Lodi – Sezione Lavoro n. 305/2025, relativa al pagamento della monetizzazione delle ferie maturate e non godute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice giudiziale)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Lodi – Sezione Lavoro n. 305/2025, passata in giudicato per mancata impugnazione. La sentenza aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 6.688,22, oltre interessi legali dal termine degli anni scolastici al saldo, nonché delle spese di lite liquidate in euro 3.400,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il titolo era stato notificato al Ministero il 9 luglio 2025, ma l'Amministrazione non aveva eseguito la decisione. Era inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, prima della proposizione del ricorso notificato il 1° aprile 2026. La ricorrente ha quindi chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la rifusione delle spese di giudizio.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro, la sua notificazione al Ministero, la mancata esecuzione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Ha ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore. Per il caso di persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Pavia/Lodi, assegnandogli 60 giorni dalla richiesta della ricorrente per compiere gli atti necessari, anche mediante il ricorso, in caso di incapienza, ai capitoli di bilancio specificamente destinati e al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Consentono di proporre il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e dei provvedimenti giurisdizionali esecutivi.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale il giudice può ordinare all'Amministrazione di eseguire il giudicato e adottare misure sostitutive, inclusa la nomina del commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce presupposto per l'esperibilità dell'azione esecutiva e, nel caso concreto, risultava inutilmente compiuto prima della proposizione del giudizio di ottemperanza.

  • art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione debitrice, il ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e all'istituto del pagamento in conto sospeso.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile nei confronti di un'Amministrazione rimasta inerte nell'esecuzione di una sentenza passata in giudicato che la condanni al pagamento di somme di denaro, una volta decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • Accertati il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all'Amministrazione e l'inutile decorso del termine legale per l'adempimento, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'Amministrazione di eseguire integralmente la pronuncia entro un termine assegnato.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, quale organo ausiliario del giudice, attribuendogli il potere di compiere gli atti e le operazioni necessari all'esecuzione del giudicato entro un termine decorrente dalla richiesta dell'interessato.
  • Il commissario ad acta può procedere all'esecuzione del giudicato anche ricorrendo, in caso di insufficienza delle disponibilità dell'Amministrazione soccombente, ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e al pagamento in conto sospeso disciplinato dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
  • Quando le funzioni di commissario ad acta sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice, non deve essere liquidato uno specifico compenso commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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