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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25819/2024 del 02/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di rideterminazione della pena (anni 1 e mesi 6 di reclusione, relativo al capo b - produzione, traffico e detenzione illecita di stupefacenti) alla luce della sentenza della Corte costituzionale n.40/2019 che ha dichiarato l'illegittimità dell'art.73, comma 1, T.U. stupefacenti nella parte in cui fissava il minimo edittale in 8 anni anziché in 6. Il ricorrente censura il mancato adeguamento del giudice dell'esecuzione alla nuova cornice edittale e la mancata rivalutazione dell'aumento per continuazione e dei reati-satellite secondo i criteri di proporzionalità (artt. 132 e 133 c.p.).

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha richiamato la sequenza normativa e giurisprudenziale: l'art.4-bis d.l. 30/12/2005 n.272 aveva assimilato le droghe fissando il minimo in 6 anni (periodo 30/12/2005 - 12/02/2014); la sentenza della Corte costituzionale n.32/2014 ha poi dichiarato l'illegittimità dell'art.4-bis facendo 'reviviscere' la disciplina anteriore (minimo 8 anni) a partire dal 12/02/2014; successivamente la disciplina è stata nuovamente modificata con d.l. 20/03/2014 n.36; la sentenza n.40/2019 ha rilevato l'anomalia del minimo di 8 anni rispetto al massimo del comma 5 e dichiarato l'illegittimità parziale dell'art.73, comma 1. Tuttavia, poiché i reati oggetto del procedimento sono stati commessi nel 2012-2013 (periodo in cui il minimo edittale era già 6 anni per effetto dell'art.4-bis del 2005), la pronuncia n.40/2019 non poteva comportare una rideterminazione favorevole della pena per quei fatti. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato alle spese del procedimento (art.616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 73 T.U. stupefacenti (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

    Ricostruzione storica e applicazione: la Corte ha analizzato le modifiche normative e le pronunce costituzionali per determinare quale fosse il minimo edittale applicabile al periodo in cui sono stati commessi i reati; la dichiarazione di illegittimità operante con efficacia ex art.136 Cost. non ha beneficiato il ricorrente perché, per il periodo 2005-2014, il minimo era già 6 anni.

  • art. 4-bis d.l. 30 dicembre 2005, n. 272 (convertito dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49)

    art. 4-bis d.l. 30 dicembre 2005, n. 272

    Ha assimilato droghe leggere e pesanti e fissato il minimo edittale a 6 anni per il periodo 30/12/2005 - 12/02/2014; motivo per cui la sentenza n.40/2019 non introdusse una novità utile per i reati commessi in quel periodo.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 32 del 11 febbraio 2014

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.4-bis, determinando la reviviscenza della disciplina previgente (minimo 8 anni) dalla pubblicazione della sentenza (effetto ex art.136 Cost.).

  • art. 136 Cost.

    Principio secondo il quale la sentenza di illegittimità costituzionale ha efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione; utilizzato per delimitare la portata temporale delle modifiche normative.

  • Decreto-legge 20 marzo 2014, n.36 (convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n.79)

    Ha modificato ulteriormente il trattamento sanzionatorio (es. riduzione del massimo per il fatto di lieve entità), rilevante nel quadro cronologico delle modifiche.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 40 del 2019

    Ha dichiarato l'illegittimità dell'art.73, comma 1, nella parte in cui fissava il minimo in 8 anni anziché 6 per l'anomalia sanzionatoria; la Corte di legittimità ha tuttavia ritenuto che tale pronuncia non potesse rideterminare la pena per reati commessi nel 2012-2013, periodo nel quale il minimo era già 6 anni.

  • art. 81 c.p.

    Riferimento normativo sull'aumento per continuazione; il ricorrente sosteneva la necessità di una rivalutazione dell'aumento in luce della cornice edittale più favorevole, ma la Corte ha ritenuto irrilevante la contestata riformulazione per il periodo temporale dei fatti.

  • artt. 132 e 133 c.p.

    art. 132 e art. 133 cod. pen.

    Criteri di determinazione della pena (proporzionalità, adeguatezza). Il ricorrente chiedeva l'applicazione di questi criteri per ricalcolare gli aumenti; la Corte ha osservato che la ricalcolazione è possibile solo se il quadro edittale applicabile ai fatti è cambiato in senso più favorevole.

  • art. 666 c.p.p.

    Norma richiamata nel ricorso in tema di impugnazioni avanti al giudice dell'esecuzione; citata nei motivi ma la decisione sulla sostanza si è risolta per insussistenza del titolo favorevole alla rideterminazione.

  • art. 30 legge 11 marzo 1953, n. 87

    art. 30 legge 11 marzo 1953, n. 87

    Norma processuale richiamata nel ricorso (come possibile base procedurale); non ha mutato l'esito sostanziale perché il profilo sostanziale-temporale ha escluso la rideterminazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la condanna alle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Verificare sempre il periodo di commissione del reato rispetto alle modifiche legislative e alle pronunce costituzionali: una sentenza costituzionale favorevole incide solo se altera in senso più favorevole il regime applicabile al momento del fatto.
  • Per i delitti ex art.73 T.U. stupefacenti è fondamentale ricostruire la cronologia normativa (art.4-bis/2005, sent. n.32/2014, d.l. 36/2014, sent. n.40/2019) per stabilire il minimo edittale applicabile.
  • La richiesta di ricalcolo degli aumenti per continuazione o dei reati-satellite deve essere accolta solo se il nuovo quadro edittale effettivamente muta i parametri di pena applicabili al periodo dei fatti; altrimenti la pena rimane confermata.
  • Il giudice dell'esecuzione deve motivare la decisione sulla rideterminazione della pena anche con riferimento ai criteri di proporzionalità e adeguatezza (artt. 132-133 c.p.), ma l'analisi è subordinata all'accertamento della rilevanza temporale della modifica normativa.
  • In caso di rigetto del ricorso il ricorrente può essere condannato alle spese (art.616 c.p.p.); valutare pertanto il merito sostanziale prima di proporre impugnazioni basate su mutamenti normativi.

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