Sentenza del 19/12/2022 n. 37152 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia notificò alla Co.Stra. Srl la revoca dell'agevolazione fiscale prevista dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 6, commi 13-19 per una specifica annualità e, con altro avviso, il disconoscimento di perdite riportate nella dichiarazione. La contribuente propose ricorso e la CTP accolse per il mancato rispetto del termine dilatorio di cui alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7. L'Agenzia appellò e poi ricorse in Cassazione su quattro motivi: (1) erronea affermazione di inesistenza della notifica per difetto della relata, posto che l'atto era stato notificato direttamente a mezzo servizio postale ai sensi della L. n. 890/1982; (2) errata applicazione del termine dilatorio di 60 giorni dell'art. 12 comma 7 della L. n. 212/2000, che si applica solo agli accessi presso i locali del contribuente e non ai controlli documentali o ai questionari; (3) censura sulla presunta inadeguatezza della motivazione dell'atto per non aver prodotto una controperizia rispetto alla perizia di parte; (4) contestazione della tesi che l'Amministrazione non possa sindacare il merito dell'investimento ambientale agevolato, sostenendo che l'Agenzia abbia competenza a verificare la spettanza dell'agevolazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha stabilito che: (i) la notifica a mezzo servizio postale effettuata dall'Amministrazione (Legge n. 890/1982) non richiede relata e l'atto pervenuto all'indirizzo si presume conosciuto ai sensi dell'art. 1335 c.c., salvo prova dell'impossibilità della conoscenza, prova non fornita dalla contribuente; (ii) il termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 12 comma 7 della L. n. 212/2000 opera esclusivamente per accessi, ispezioni e verifiche presso i locali del contribuente e non per accertamenti documentali o questionari; (iii) la motivazione dell'atto impositivo deve indicare le ragioni che giustificano l'accertamento, ma non è l'atto amministrativo a dover fornire la prova tecnica sostanziale (non era pertanto necessaria la produzione di una controperizia nell'atto); (iv) l'Agenzia delle Entrate, ai sensi del D.Lgs. n. 300/1999 art. 62, possiede le funzioni e i poteri per svolgere i controlli in materia di agevolazioni fiscali (i compiti del Ministero delle Attività Produttive sono limitati al censimento statistico). Per questi motivi la sentenza impugnata è cassata e la causa è rinviata alla CTR di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese.
Norme richiamate
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 6, commi 13-19
Regola l'agevolazione fiscale per investimenti ambientali che è stata oggetto di revoca; la spettanza dell'agevolazione è sindacabile dall'Amministrazione nell'ambito dei suoi poteri tributari.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7
Il termine dilatorio di 60 giorni previsto opera solo per accessi, ispezioni e verifiche presso i locali del contribuente e non per i controlli a tavolino o tramite questionario.
Legge 20 novembre 1982, n. 890, art. 14
La notificazione diretta a mezzo del servizio postale è regolata dalle norme del servizio postale ordinario; non è richiesta la relata di notifica e l'atto pervenuto all'indirizzo si presume conosciuto salvo prova contraria.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60
Prevede le modalità alternative di notificazione degli atti impositivi (ufficiale giudiziario o messo dell'amministrazione); la notificazione postale prevista dalla legge speciale è un'ulteriore ipotesi regolata a parte.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42
Richiamato in correlazione alla disciplina probatoria e documentale negli accertamenti fiscali; la Corte ha chiarito che la motivazione dell'atto non equivale all'obbligo di provare tecnicamente la pretesa nell'atto amministrativo.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 31
Norma richiamata nel contesto della materia tributaria generale, evocata per contestualizzare i poteri di accertamento.
D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 62
all'Agenzia delle entrate sono attribuite tutte le funzioni concernenti le entrate tributarie ... e la stessa Agenzia è competente in particolare a svolgere i servizi relativi alla amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei tributi diretti
Attribuisce all'Agenzia delle Entrate le funzioni e i poteri strumentali per l'adempimento delle obbligazioni tributarie, incluse le attività di controllo sulla spettanza delle agevolazioni fiscali, salvo specifiche assegnazioni ad altre amministrazioni.
Codice Civile, art. 1335
Richiama la presunzione di conoscenza per gli atti pervenuti all'indirizzo del destinatario; elemento centrale per la validità delle notifiche postali.
Codice di Procedura Civile, art. 360, comma 1
Fondamento della giurisdizione della Cassazione per i motivi di diritto dedotti, citato come norma processuale di riferimento per i motivi di ricorso in cassazione.
Diritto tributario sostanziale (art. 56 TUIR)
Citato nel quadro normativo relativo alla disciplina fiscale degli investimenti e della loro deducibilità/agevolazione; evocato per contestare la possibilità di sindacare il merito dell'investimento.
Massime di principio
- La notifica a mezzo servizio postale effettuata dall'Amministrazione (Legge n. 890/1982) produce la presunzione di conoscenza dell'atto da parte del destinatario senza necessità di relata: chi contesta la notifica deve provare l'impossibilità della conoscenza.
- Il termine dilatorio di 60 giorni previsto dalla L. n. 212/2000, art. 12 comma 7, opera esclusivamente per i controlli eseguiti presso la sede del contribuente (accessi/ispezioni) e non si applica agli accertamenti 'a tavolino', ai questionari o ai controlli documentali.
- La motivazione dell'atto impositivo deve enunciare le ragioni dell'accertamento in modo leggibile e comprensibile per consentire il corretto contraddittorio processuale; tuttavia l'amministrazione non è obbligata, nell'atto stesso, a produrre la prova tecnica definitiva (es. controperizia).
- L'Agenzia delle Entrate, salvo diversa e specifica attribuzione normativa, ha competenza a svolgere i controlli e a verificare la spettanza delle agevolazioni fiscali, mentre compiti ministeriali relativi agli incentivi possono essere limitati a funzioni statistiche o di censimento.
- In contenzioso tributario è fondamentale distinguere la forma (modalità e prova della notifica, rispetto dei termini) dal merito (valutazione tecnica dell'investimento): la mancata prova formale della notifica o l'erronea applicazione di termini procedurali può risultare decisiva, ma le questioni di merito restano sindacabili se l'Amministrazione ha esercitato correttamente i suoi poteri.
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