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Sentenza

Sentenza del 30/06/2016 n. 13415 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

P.R. ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Aquila che aveva ritenuto legittima la decadenza pro quota dall'agevolazione prima casa, relativa all'imposta sostitutiva agevolata sul mutuo ipotecario. La contribuente sosteneva che il requisito del trasferimento della residenza entro 18 mesi dovesse essere riferito alla famiglia e non necessariamente a ciascun coniuge, quando l'immobile acquistato in comunione legale fosse destinato a residenza familiare. Ha inoltre contestato che la CTR avesse introdotto un diverso motivo di decadenza, consistente nella proprietà di altro immobile, non indicato dall'Agenzia nell'avviso di liquidazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto tutti i motivi di ricorso. Ha stabilito che, in caso di acquisto effettuato in regime di comunione legale, il requisito della residenza può essere soddisfatto mediante l'effettiva destinazione dell'immobile a residenza familiare e la coabitazione con il coniuge, anche se uno dei coniugi non ha trasferito la propria residenza anagrafica nel Comune entro 18 mesi. Ha inoltre ritenuto viziata la decisione della CTR per aver fondato la decadenza anche sulla proprietà di altro immobile, motivo non contenuto nell'avviso di liquidazione, in violazione dei limiti del processo tributario e del divieto di ultrapetizione. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR dell'Aquila, che dovrà verificare in concreto l'effettiva residenza familiare e gli eventuali ulteriori motivi di decadenza dedotti dall'Agenzia. Le spese sono state rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 131 del 1986, Tariffa, Parte I, art. 1, nota II-bis, lett. a)

    Requisito del trasferimento della residenza nel Comune in cui è ubicato l'immobile entro 18 mesi dall'acquisto

    Nel caso di acquisto in comunione legale tra coniugi, il requisito della residenza ai fini dell'agevolazione prima casa deve essere valutato con riferimento alla famiglia e all'effettiva destinazione dell'immobile a residenza familiare, non necessariamente alla residenza anagrafica individuale di ciascun coniuge.

  • D.P.R. n. 601 del 1973, art. 18

    Imposta sostitutiva agevolata nella misura dello 0,25% sui finanziamenti destinati all'acquisto della prima casa

    L'agevolazione sull'imposta sostitutiva collegata al mutuo ipotecario segue, quanto ai requisiti, la disciplina sostanziale dell'agevolazione prima casa.

  • Codice civile, art. 143

    I coniugi sono tenuti alla coabitazione

    La coabitazione con il coniuge può rilevare, ai fini dell'agevolazione tributaria, come elemento idoneo a dimostrare il collegamento dell'immobile alla residenza familiare, anche in assenza di identica residenza anagrafica.

  • Codice civile, art. 144

    I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia

    La residenza familiare costituisce un centro di imputazione autonomo rispetto alle residenze individuali dei coniugi; perciò, ai fini dell'agevolazione, prevale l'effettiva residenza della famiglia.

  • Codice civile, art. 177

    Beni che costituiscono oggetto della comunione legale

    La regola sulla residenza familiare si applica quando l'immobile entra nella comunione legale, sia che venga acquistato congiuntamente sia che venga acquistato separatamente da uno solo dei coniugi.

  • Costituzione, art. 29

    La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio

    La disciplina tributaria deve essere interpretata, per quanto possibile, in modo coerente con la tutela costituzionale della famiglia e con la prevalenza dell'interesse abitativo familiare.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa

    Nel processo tributario il giudice non può fondare la revoca o la decadenza dell'agevolazione su una causa diversa da quella indicata dall'amministrazione nell'atto impositivo.

  • Legge n. 168 del 1982, art. 1, comma 6

    La Corte ha ritenuto inconferente il richiamo della CTR a tale disposizione, poiché la proprietà di altro immobile non costituiva il motivo di decadenza indicato nell'avviso impugnato.

Massime di principio

  • Per le agevolazioni prima casa, quando l'immobile è acquistato in comunione legale, il requisito della residenza può essere valutato con riferimento alla residenza effettiva della famiglia e non necessariamente alla residenza anagrafica separata di ciascun coniuge.
  • La mancata iscrizione anagrafica di uno dei coniugi nel Comune dell'immobile non determina automaticamente la decadenza, se è provato che l'immobile è stato effettivamente destinato a residenza familiare e costituisce luogo di coabitazione.
  • L'effettiva destinazione dell'immobile a residenza familiare deve comunque essere verificata in concreto, sulla base di elementi fattuali e probatori; la mera comunione legale o il rapporto coniugale non sono sufficienti da soli.
  • Nel processo tributario il giudice deve limitarsi ai motivi di decadenza esposti nell'atto impositivo. L'amministrazione non può introdurre in giudizio una nuova causa di revoca e il giudice non può sostituire o ampliare autonomamente la motivazione dell'avviso.
  • La cassazione con rinvio non riconosce automaticamente e definitivamente il beneficio al contribuente: elimina la precedente decisione e impone al giudice di merito una nuova valutazione dei fatti e degli eventuali ulteriori motivi ritualmente contestati dall'amministrazione.

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