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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 35353/2021 del 18/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva accolto l'appello di E.P. S.p.a., annullato il lodo arbitrale nella parte in cui gli arbitri avevano ritenuto l'arbitrato inammissibile per materia non arbitrabile, e aveva rimesso la controversia al giudizio arbitrale per la decisione del merito. In cassazione l'Azienda contestava: (i) insufficiente motivazione della Corte d'appello rispetto alle censure mosse da E.P. s.p.a. (violazione art. 342 c.p.c. e art. 360 c.p.c.); (ii) errore nel ritenere giurisdizione del giudice ordinario e dunque compromissibilità della materia; (iii) errata valutazione della questione di legittimazione attiva della E.P. s.p.a. in ragione di una cessione di credito a Centro Factoring s.p.a.; (iv) omessa valutazione di eccezioni e domande sollevate dall'AOU nel processo arbitrale e in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Azienda ospedaliera. Ha ritenuto inammissibili per carenza di specificità alcuni motivi di censura (soprattutto quello sulla motivazione della Corte d'appello) e infondati gli altri, confermando i principi seguiti dalla Corte territoriale: (a) il giudicato e le pronunce del T.A.R. sul medesimo rapporto estendono i loro effetti sulla questione di giurisdizione; (b) la Corte d'appello aveva correttamente annullato il lodo nella parte in cui gli arbitri avevano escluso la giurisdizione perché la cognizione spettava al giudice ordinario e quindi aveva rimesso la causa agli arbitri per decidere il merito; (c) la valutazione della legittimazione attiva e degli elementi documentali (compresa la cessione e successive dichiarazioni) è stata svolta correttamente, con rilevanza anche dei fatti sopravvenuti; (d) la Corte ha applicato correttamente i principi del giudizio di impugnazione del lodo (fase rescindente e possibile fase rescissoria). La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 342 cod. proc. civ.

    Richiamato in rapporto al difetto di specificità delle censure sulla motivazione: la Corte afferma che il ricorrente deve specificare nel ricorso per cassazione i fatti processuali e le critiche alla motivazione altrimenti il motivo è inammissibile.

  • art. 360, primo comma, n. 1 e n. 3 cod. proc. civ.

    Norma richiamata in relazione ai vizi di motivazione e alla deduzione di violazione di legge: la Corte ha valutato i motivi ex art. 360 e li ha dichiarati inammissibili o infondati quando mancava la specificità o quando la questione era già risolta sul piano del giudicato.

  • art. 366, primo comma, nn. 4 e 6 cod. proc. civ.

    Citato come richiamo ai doveri di specificità e localizzazione delle censure nel ricorso per cassazione: il ricorrente deve indicare puntualmente i fatti e le parti della motivazione censurate.

  • art. 829 cod. proc. civ.

    punto 10 dell'art. 829, primo comma

    Fondamentale per il controllo dell'arbitrato: la Corte d'appello ha annullato il lodo per le nullità previste dall'art. 829 (lodo che abbia omesso di decidere il merito quando del merito dovevano occuparsene gli arbitri).

  • art. 830 cod. proc. civ. (come sostituito dall'art. 24 d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40)

    Richiamato per il regime dell'annullamento del lodo e della decisione della Corte sull'eventuale merito: la Corte di cassazione ricorda che, quando il lodo è annullato per i motivi indicati, il giudice dell'impugnazione può decidere il merito salvo diverso accordo delle parti.

  • decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40

    Fonte normativa che ha rimodulato le regole sull'arbitrato e sugli effetti dell'annullamento del lodo (richiamata nella ricostruzione della Corte sull'applicabilità delle norme al caso concreto).

  • R.D. n. 2440/1923, art. 69, comma 3

    Richiamato dalla ricorrente in ordine alla notifica della cessione di crediti verso la P.A.; la Corte ha ritenuto la previsione invocata irrilevante nel caso perché la richiesta della cessionaria si riferiva a diverso contratto e perché ai fini della legittimazione anche i fatti sopravvenuti avevano rilievo.

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Richiamato nella censura circa l'omessa valutazione di eccezioni; la Corte ha ritenuto che la decisione di annullamento e rimessione al merito rendeva irrilevante la critica sulla mancata valutazione di singole eccezioni in sede rescindente.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 (come inserito dall'art. 1, comma 17, legge n. 228/2012)

    Norma richiamata solo in ordine alle spese processuali e all'ulteriore contributo unificato dovuto dalla ricorrente, che la Corte dichiara dovuto nelle misure previste.

Massime di principio

  • Se una questione di giurisdizione è già stata risolta con effetto di giudicato da un giudice (ordinario o amministrativo) sul medesimo rapporto, quella soluzione vincola i successivi giudici e può impedire la rinnovata contestazione della giurisdizione.
  • Nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale vanno distinte la fase rescindente (verifica delle nullità tassative previste dall'art. 829) e la eventuale fase rescissoria (riesame del merito); la Corte d'appello può annullare il lodo e, nei limiti di legge, decidere il merito salvo diverso accordo delle parti.
  • Le censure di insufficiente motivazione rivolte alla decisione di merito devono essere specifiche nel ricorso per cassazione (art. 342, art. 366 c.p.c.), altrimenti sono inammissibili.
  • La questione della titolarità del credito (titolarità soggettiva) va distinta dalla legittimazione ad agire: la legittimazione è questione di rito/attitudine a stare in giudizio; la titolarità è questione di merito e può essere valutata anche con riferimento a fatti sopravvenuti.
  • La validità/formalità della cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione può rilevare, ma la valutazione concreta dipende dal rapporto specifico, dalla documentazione e dall'oggetto della domanda: non ogni notifica o riferimento automatizzato rende la cessione decisiva se riguarda diverso contratto o diverso oggetto.
  • Quando il lodo non decide il merito per aver erroneamente escluso la competenza arbitrale, il giudice dell'impugnazione può annullare il lodo e rimandare la decisione del merito agli arbitri, a meno che non ricorrano i presupposti per decidere il merito direttamente.

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