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Sentenza

Sentenza del 28/10/2016 n. 21855 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato l'iscrizione ipotecaria effettuata a garanzia di crediti risultanti da diverse cartelle esattoriali, deducendo la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, la mancata notifica degli atti presupposti e la prescrizione di alcune cartelle. Dopo la riforma della decisione sfavorevole da parte della CTR, Equitalia Sud ha proposto ricorso per Cassazione sostenendo che l'avviso di intimazione non fosse necessario prima dell'iscrizione ipotecaria, poiché l'ipoteca avrebbe natura cautelare e non costituirebbe un atto dell'espropriazione forzata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Equitalia Sud. Ha affermato che, prima di iscrivere un'ipoteca ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, l'Amministrazione deve comunicare preventivamente al contribuente l'intenzione di procedere, concedendogli un termine, indicato in trenta giorni, per presentare osservazioni o effettuare il pagamento. L'omissione di questo contraddittorio endoprocedimentale comporta l'illegittimità, e quindi la nullità, dell'iscrizione ipotecaria. L'ipoteca conserva tuttavia la propria efficacia fino alla declaratoria giudiziale di illegittimità. Non sono state regolate le spese, poiché il contribuente non ha depositato difese scritte.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77

    Iscrizione ipotecaria sugli immobili del debitore

    L'iscrizione ipotecaria deve essere preceduta da una comunicazione al contribuente che gli consenta di partecipare al procedimento, formulare osservazioni o pagare il debito.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2

    La questione riguardava l'applicabilità dell'avviso di intimazione prima dell'iscrizione ipotecaria; la Corte ha ritenuto decisivo, invece, il distinto obbligo di instaurare il contraddittorio preventivo.

  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, artt. 41, 47 e 48

    Le disposizioni sono richiamate a tutela del diritto di partecipazione al procedimento, del diritto a una tutela effettiva e delle garanzie difensive del contribuente.

  • D.L. 14 maggio 2011, n. 70, convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, art. 77, comma 2-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973

    La previsione del termine di trenta giorni è utilizzata come parametro di coerenza per individuare il periodo da concedere al contribuente prima dell'iscrizione ipotecaria.

  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenze n. 19667 del 2014, n. 23875 del 2015 e n. 13115 del 2016

    La giurisprudenza stabilisce che la preventiva comunicazione al contribuente e il contraddittorio endoprocedimentale sono necessari prima dell'iscrizione ipotecaria; la loro omissione determina l'illegittimità dell'iscrizione.

Massime di principio

  • Prima di iscrivere un'ipoteca per debiti tributari, l'Amministrazione deve normalmente informare preventivamente il contribuente e concedergli un termine, generalmente di trenta giorni, per pagare o presentare osservazioni.
  • L'iscrizione ipotecaria eseguita senza il previo contraddittorio può essere contestata e dichiarata illegittima, anche se l'ipoteca mantiene i propri effetti fino a una pronuncia giudiziale che ne disponga l'annullamento.
  • La natura cautelare o preparatoria dell'ipoteca non esonera l'Amministrazione dal rispetto delle garanzie partecipative del contribuente.
  • In una controversia analoga è opportuno verificare sia la regolare notifica delle cartelle e degli atti presupposti, sia l'effettiva ricezione della comunicazione preventiva relativa all'iscrizione ipotecaria.
  • Il mancato contraddittorio preventivo costituisce un vizio autonomo dell'iscrizione ipotecaria, distinto dalle questioni relative alla prescrizione o alla validità delle singole cartelle.

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